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Tribunale Civile di Benevento sentenza del 14 maggio 2008 n. 848

Novembre 10, 2008

Consumatori,bollette,spese postali, ufficio territoriale per il pagamento mancante,civile

In evidenza: Ringraziamo l’Avv. Francesco Luongo www.avvluongo.it del cortese invio del testo tramite web:

“Legittimamente quindi, l’Autorità determina la tariffa, chiarendo che i costi da sopportare sono solo quelli relativi all’energia erogata e non anche quelli per il pagamento delle bollette (non previsto in contratto). Per vero nel contratto di somministrazione stipulato dal M. in data 23.10.97, in copia in atti, è previsto che l’utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura presso la sede di zona competente per territorio.

Deve ritenersi in via di logica, essendosi posto il problema, che l’E. non ha più o non ha mai avuto una sede di zona ove effettuare il pagamento diretto “

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2008 N. 848

Giudice Dott. R. MELONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del giugno 2005 M. C. riferiva di essere sin dall’anno 2000 titolare di un contratto per la somministrazione di energia elettrica con la società E. D. s.p.a., l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aveva emanato la delibera n. 200/99 con la quale, al punto 6, prevedeva che l’esercente doveva offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; ciò nonostante l’Ente non aveva predisposto alcuna modalità di pagamento gratuito della bolletta costringendo l’attore al pagamento di oneri aggiuntivi quali spese postali o bancarie; solo nel settembre 2004, dopo la diffida dell’Autorità, l’E. adempieva al suddetto obbligo; conseguentemente sino ad allora l’attore era stato privato del diritto di pagare i corrispettivi dovuti all’E . senza oneri aggiuntivi; ciò aveva causato anche un danno alla salute e/o esistenziale e/o morale, derivante dallo stress e dall’ansia derivanti dall’aver dovuto effettuare file presso gli uffici postali o bancari, aprire e gestire conti correnti per la domiciliazione, ecc…

Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l’antigiuridicità del comportamento della convenuta per i motivi sopra indicati e per l’effetto condannarla al risarcimento del danno cagionato all’utente – attore, per averlo costretto a sopportare ingiusti oneri di pagamento accessori delle fatture dal giugno 2000 al settembre 2004 per complessivi € 22,07 oltre interessi, rivalutazione o comunque nella misura a determinarsi, oltre al risarcimento del danno extracontrattuale alla salute e/o al danno esistenziale derivante dallo stress, ansia, dai disagi soggettivi indotti all’attore che quantificava in €.500,00 oltre interessi e rivalutazione o comunque nella misura a determinarsi; spese vinte.

Si costituiva l’E. D. s.p.a. eccependo l’incompetenza per valore e, nel merito, per l’infondatezza della domanda per i motivi sostanzialmente riportati nell’atto di appello e di seguito illustrati.

Concludeva per i rigetto della domanda; spese vinte.

Istruita la causa, il Giudice di Pace decideva la stessa accogliendo la domanda attorea sia in ordine alla restituzione delle spese aggiuntive sopportate per il pagamento delle varie bollette per il periodo dall’anno 2000 all’anno 2004, sia in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale e condannava l’ E.D. s.p.a. a rimborsare all’attore la somma complessiva di € 622,77 oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’E.D. s.p.a.

Deduceva, come primo motivo, che il Giudice di Pace aveva condannato l’appellante al pagamento della somma di € 22,07 relativa a spese postali e bancarie, limitandosi ad affermare che l’importo risultava dalle fatture prodotte, ma senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggevano la condanna della società.

Come secondo motivo evidenziava che, anche a voler ipotizzare che il giudice di primo grado aveva condannato l’E. D. avendo accolto la tesi esposta dall’attore che aveva lamentato un asserito inadempimento della società a delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.), la sentenza doveva ritenersi del tutto erronea.

Per vero l’A.E.E.G. con delibera n. 200/99, con riguardo alle modalità di pagamento della bolletta aveva stabilito che “l’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”, ma non aveva indicato quale modalità offrire; richiesta dalla suddetta Autorità, dopo alcuni primi chiarimenti, con nota del 16.7.01 l’Ente dichiarava di aver predisposto, per consentire il pagamento gratuito, il servizio “contowatt” che consentiva il pagamento delle bollette tramite conto corrente bancario, il servizio “bolletta da pagare on-line” che consentiva di pagare le bollette in modo gratuito, ed il servizio di pagamento mediante addebito su carta di credito, tutti servizi che consentivano il pagamento senza oneri a carico del cliente e con addebito commissioni a carico di E. D.; nel marzo 2002 l’A.E.E.G. chiedeva nuove informazioni affermando che “il pagamento della bolletta mediante l’utilizzo di strumenti che comportino costi indotti per gli utenti non può considerarsi modalità gratuita di pagamento” e indicava 117 sportelli bancari sparsi su tutto il territorio nazionale ed il “numero verde” ove chiedere informazioni per la relativa localizzazione; alla luce dei dati acquisiti l’A.E.EG. con delibera n. 72/04 rilevava che l’E. non garantiva alla propria clientela sull’intero territorio nazionale l’offerta di almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; avverso tale delibera l’E. proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia evidenziando che l’obbligo in questione doveva essere interpretato secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità e che il riferimento all’intero territorio nazionale non era criterio adeguato stante l’eterogeneità dello stesso, essendo evidente la differenza tra aree metropolitane e piccoli comuni che necessitano di criteri territoriali differenziati; nelle more della decisione del TAR., l’E. aveva stipulato nuove convezioni; in particolare per la provincia di Benevento in cui risiedeva l’attore, aveva sottoscritto ben due convenzioni con banche in base alle quali si poteva effettuare il pagamento tramite sportello bancario senza oneri di commissione; queste andavano a sommarsi alle altre modalità di pagamento gratuite sopra indicate (carte di credito, internet, contowatt); l’attore poteva venire a conoscenza di dette modalità contattando il “numero verde” gratuito dell’E., come era stato riscontrato a mezzo testi; eccepiva che non era in alcun modo possibile equiparare la delibera dell’A.E.E.G. ad una clausola del contratto di somministrazione in essere tra la società concludente e l’attore, essendo un atto amministrativo che non poteva incidere sui contratti stipulati fra il destinatario della delibera ed i terzi, violandosi altrimenti il principio di autonomia contrattuale delle parti; l’eventuale inadempimento dell’E. comportava solo una sanzione amministrativa; peraltro la prima delibera n. 200/99 era generica e dava ampia libertà all’E . di scegliere le modalità di attuazione; solo la successiva delibera n. 72/04 aveva impartito nuove indicazioni relative alle prescrizioni contenute nella delibera n.200/99 fissando il nuovo ed illegittimo criterio territoriale ed invitando per la prima volta l’E. ad adeguarsi a tale nuovo criterio; proprio nel 2004 l’Ente aveva stipulato due convenzioni con banche locali per il pagamento delle bollette senza oneri aggiunti per cui nessuna illegittimità, neppure sotto il profilo amministrativo, era ipotizzabile.

Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza sotto il profilo del riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto dall’attore per aver pagato somme non dovute e per l’aver fatto file interminabili che comportavano stress e sofferenza fisica; evidenziava che il danno esistenziale riconosciuto dal primo giudice era ipotizzabile solo in rari casi, non coincidenti con quello al vaglio dell’Ufficio, e comunque andava provato in concreto, il che non era stato; in ogni caso contestava la misura dell’importo liquidato in quanto eccessivo.

Concludeva per la riforma integrale della sentenza, rigettando tutte le domande formulate dal M.; spese vinte.

Si costituiva M. C. contestando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno del gravame e concludendo per il rigetto dello stesso o, in via subordinata, per il riconoscimento del diritto dell’attore al risarcimento del danno derivante dall’aggravio delle spese per il pagamento delle fatture pari a € 22,07 oltre interessi e rivalutazione; spese vinte.

All’udienza del 28.11.07 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva ritenuta in decisione con l’assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo addotto a fondamento dell’appello consistente nell’eccezione del difetto di motivazione non è rilevante atteso che l’appello ha carattere di gravame e non di rimedio impugnatorio, con la conseguenza che l’eventuale carenza di motivazione è di per sé irrilevante, potendo in merito provvedere il giudice di secondo grado in forza dell’effetto devolutivo dell’appello.

In ordine al secondo motivo di gravame, che è il nocciolo della questione — questione di puro diritto e non ancora investigata dalla giurisprudenza di legittimità — deve osservarsi intanto che, nelle more dell’appello, è intervenuta la sentenza del T.A.R. Lombardia che ha deciso, con sentenza n. 3948 sul ricorso proposto dall’E.D. s.p.a. — ricorso cui l’odierna appellante ha fatto espresso riferimento nel gravame proposto — avverso la delibera 72/04 della A.E.E.G. in premessa indicata (direttiva concernente l’erogazione del servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell’art.2 , comma 12°, lett.h, della L.481/95), rigettando la domanda.

Ha chiarito detto tribunale che “le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire ditali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il servizio “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione. Allo stato, pertanto, unica modalità gratuita è quella del pagamento presso gli sportelli delle banche convenzionate, che non richiedono commissioni né impongono di trattenere rapporti con la banca”.

Tale modalità è stata prevista nella provincia di Benevento in cui risiede l’appellato solo nell’aprile 2004 mediante stipula di una convenzione in copia in atti – con la Banca della Campania per l’incasso delle bollette E., senza richiedere alcuna commissione alla Clientela, assumendosi l’E. il costo dell’operazione bancaria; pari convenzione è stata poi sottoscritta nel settembre 2004 anche con il Monte dei Paschi di Siena.

Può concludersi, quindi, nel senso che fino all’aprile 2004 l’odierna appellante non ha ottemperato a quanto disposto dalla A con la delibera n. 200/99 laddove prevedeva che l’esercente doveva offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

È evidente difatti che tutti gli altri mezzi di pagamento comportavano oneri aggiuntivi, compresi quelli indicati dall’E. nel suddetto ricorso proposto al T.A.R. Lombardia, la cui motivazione sul punto, come sopra riportata, viene pienamente condivisa da quest’Ufficio.

Non può accogliersi l’eccezione, pure formulata dall’appellante, del non essere sufficientemente specifico quanto previsto nella delibera 200/99 (assume l’E. s.p.a. che sarebbe stata integrata con la successiva delibera n. 72/04 con la previsione di nuove indicazioni non previste nella delibera n. 200/99, individuando per la prima volta un criterio territoriale quale la presenza in ogni capoluogo d provincia di un sportello convenzionato per il pagamento gratuito delle bollette) perché l’indicazione dell’obbligo contenuto nella delibera è del tutto nitido.

L’aver lasciato libertà di scelta sullo strumento per adempiere non consente di ritenere l’inesistenza dell’obbligo. Andava bene evidentemente una qualsiasi modalità che era già facilmente individuabile, quali ad esempio stipulare una convenzione con le banche, (come poi ha fatto), ma anche con le P. s.p.a con agenzie preesistenti sul territorio aprire propri sportelli sul territorio per consentire la ricezione dei pagamenti, purché — questo era l’oggetto dell’obbligo — senza costi di nessun tipo per il cliente. Con una distribuzione territoriale ragionevole (che non può essere ovviamente inferiore ad almeno un sportello per provincia).

Fatto è che individuato l’inadempimento della detta delibera deve verificarsi se ne deriva immediatamente un diritto in capo a ciascun utente del servizio di erogazione di energia elettrica ad avere la possibilità di pagare le bollette senza oneri aggiuntivi (se non quello, ovviamente, di recarsi al luogo indicato da per effettuare il pagamento).

Ha chiarito la Suprema Corte che l’art. 1374 c.c. – ribadendo che il contenuto dell’art. 1339 c.c. là dove quest’ultimo dispone che le clausole imposte dalla “legge” sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti – prevede che il contratto obbliga queste ultime a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la “legge”; il termine “legge”, secondo l’opinione prevalente in dottrina, deve intendersi, atecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio (così, Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032, relativamente agli atti amministrativi comunali previsti dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971), onde la lettera del medesimo art. 1339 sembra consentire il ricorso a fonti diverse dalla legge, argomentando, tra l’altro, dal fatto che la sua formulazione originaria prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia. (cfr. Cassazione Civile n.19531/04).

L’autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas istituita con legge n. 481/1995 ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (vedi art.1 legge citata). L’art. 12 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso della prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37. Quest’ultimo prevede che il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36.

Le determinazione dell’Autorità di cui all’art. 12 lettera h) costituiscono quindi modifica o integrazione del regolamento di servizio.

La determinazione delle modalità di pagamento del corrispettivo rientra certamente nella nozione di servizio sotto il profilo di servizio di riscossione dei corrispettivi (quale fase relativa alla percezione del corrispettivo maturato secondo tariffa), inizialmente svolto direttamente dall’E. come di seguito evidenziato, tramite i propri uffici.

Concretando tale determinazione un regolamento, per quanto sopra chiarito, ne deriva l’inserzione automatica della previsione nel contratto di somministrazione, come tale, immediatamente impegnativa per le parti.

A tali conclusioni e pervenuta sia pure sotto altra prospettazione, la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che nell’ambito, delle direttive concernenti la produzione ed erogazione dei servizi, adottate da per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 2, comma 12 lett. h), L. 14 novembre 1995 n. 481, e con cui vengono definiti anche i livelli di qualità generali e specifici delle prestazioni, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, trattandosi di previsioni che, delineando specifici comportamenti da assumere nella fase esecutiva del rapporto, non possono non incidere, a monte, anche sull’assetto prefigurato dal singolo contratto, costituendone altrettante disposizioni integrative (C.d.S. n.6628/03, T.A.R. Milano n.4515/02).

Ne deriva che il non aver previsto quanto imposto con la delibera n.200/99 sopra indicata, concreta l’inadempimento contrattuale individuato dal giudice di primo grado, con il conseguente obbligo restitutorio.

L’appello sotto tale profilo deve ritenersi infondato e va rigettato.

Deve evidenziarsi che a pari conclusioni si previene osservando che l’A.E.E.G. ha potestà sulla determinazione delle tariffe e il costo per il pagamento della bolletta, se non è frutto di una scelta dell’utente di avvalersi di un certo servizio per propria comodità (domiciliazione bancaria, pagamento tramite Internet, ecc) incide sulla tariffa stessa. Legittimamente quindi, l’Autorità determina la tariffa, chiarendo che i costi da sopportare sono solo quelli relativi all’energia erogata e non anche quelli per il pagamento delle bollette (non previsto in contratto). Per vero nel contratto di somministrazione stipulato dal M. in data 23.10.97, in copia in atti, è previsto che l’utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura presso la sede di zona competente per territorio.

Deve ritenersi in via di logica, essendosi posto il problema, che l’E. non ha più o non ha mai avuto una sede di zona ove effettuare il pagamento diretto (l’orientamento aziendale è quello di chiudere anche quei pochi rimasti aperti, come si trae dalla lettura dell’esposizione in fatto della sentenza TAR sopra indicata; ciò trova riscontro nella relazione tecnica alla delibera 200/99 — pure in copia in atti – che all’art.6 chiarisce che “fino ad oggi gli esercenti hanno generalmente consentito il pagamento delle fatture, senza oneri di riscossione, presso i loro sportelli aziendali).

La previsione di uno sportello ove effettuare il pagamento della bolletta senza oneri aggiuntivi rispetto al costo dell’energia consumata, ha la funzione di ripristinare l’originario sinallagma contrattuale (previsione di un servizio di riscossione presso gli sportelli E., quindi senza oneri derivanti dal costo del servizio per la delega ad altro Ente, Banca o Posta) che viene alterato, sia pure in misura invero assai modesta, prevedendo quello che, di fatto, viene ad essere una maggiorazione della tariffa (per poter usufruire del servizio non si deve pagare il solo il consumo di elettricità, ma anche il costo per il versamento).

È fondato, invece, l’ultimo motivo di gravame relativo al risarcimento da danno non patrimoniale (così qualificato dal primo giudice) che l’appellato (secondo il primo giudice) in quanto consumatore e quindi contraente debole rispetto ai “professionisti forti”, avrebbe certamente patito pagando somme non dovute, facendo file interminabili che comportano stress e sofferenza fisica.

Tale ricostruzione non è condivisibile.

Il danno va comunque provato, quanto meno in via presuntiva fornendo, ex art.2729 c.c., indizi gravi, univoci e concordanti.

Ciò è mancato.

E’ mancata la stessa prova che sia stato l’attore a fare la fila per il pagamento, non potendosi escludere che abbia incaricato un vicino, un amico un parente.

Peraltro il danno deve essere casualmente collegato non all’aver fatto la fila, (fila che avrebbe comunque dovuto fare anche se avesse avuto a disposizione, sin dall’anno 2000, uno sportello bancario convenzionato senza costi per l’operazione di pagamento) ma alla “concreta ingiusta sofferenza” – ad esempio per un anomalo affollamento addebitabile a scelte organizzative dell’appellante – che ne può essere derivata. Fare la fila per il pagamento delle bollette è, di per sé, una ordinaria incombenza dei consumatori e rientra nella cose della vita.

Parimenti manca la prova di una concreta sofferenza per aver dovuto pagare i costi aggiuntivi, estremamente limitati e diluiti nel tempo ed agevolmente sopportabili.

Giova evidenziare che tale danno da stress sarebbe riconducibile al cd. danno esistenziale (cfr. Cassazione Civile n.3284/08) da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso – costituendo un danno — conseguenza, deve essere specificamente provato ai tini risarcitori, non potendo mai considerarsi “in re ipsa” (Cfr Cassazione Civile n.20987/2007)

La reciproca soccombenza e la novità della questione impone la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 111/2006 del Giudice di Pace di Benevento, proposto dalla E. D. s.p.a. nei confronti di M.C., contrariis reiectis, così provvede -

a) Accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto annulla la gravata sentenza in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che rigetta, confermandola per quanto riguarda il solo ordine di restituzione a M. C. della somma di € 22,05 oltre interessi a calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;

b) Compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Cassazione I civile, Sentenza del 14 giugno 2007, n. 13916

Novembre 10, 2008

Fax, valore di prova,procedura civile,evidenza,-y-,clausola compromissoria,forma scritta

In evidenza: Ringraziamo del cortese invio l’Avv. Marco Andreoli www.marcoandreoli.it

“In base all’articolo 2, comma 1 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (costituente la norma speciale applicabile alla presente controversia), ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che potrebbero insorgere tra di esse in merito ad un determinato rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato. L’articolo 2, comma 2 dispone poi che per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti “o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi”.

La disposizione, il cui intento e’ quello di agevolare i traffici commerciali rendendo possibile la conclusione dei contratti anche a distanza, ha il chiaro significato di equiparare alla clausola compromissoria inserita nel contratto o nel compromesso sottoscritto contestualmente dalle parti, quella contenuto in uno scambio di corrispondenza, sia che tale scambio avvenga con l’impiego delle lettere tradizionali, sia che si verifichi con altri mezzi di trasmissione a distanza, purche’ risultante da un atto avente forma scritta.”

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 14 giugno 2007, n. 13916 Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente

Dott. RORDORF Renato – Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco – rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RU. PR. (I. LI., con sede in (OMESSO), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n. 12 presso lo studio dell’Abb. Carmine VERTICCHIO che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. PROCACCINI Ernesto in forza di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. FR. BU. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, via Velia n. 34 presso lo studio degli Avv.ti DE DOMINICIS Fausta e DE DOMINICIS Gustavo che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2140/2002 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 24 giugno 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2007 dal Dott. Gianfranco GILARDI;

udito per il P.M. il Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 dicembre 1998 la societa’ Ru. Pr. Li., con sede in (OMESSO), chiedeva, ai sensi dell’articolo 839 c.p.c e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il riconoscimento in Italia del lodo pronunciato il 22 ottobre 1991 dallo Alfa Hide and Beta Traders Association Ltd, di condanna della Co. F. Bu. al pagamento di sterline inglesi 5.651,21 per inadempimento di un contratto di vendita di cinquecento dozzine di pelli ovine inglesi.

Con decreto del 22 dicembre 1998 – 11 febbraio 199 il Presidente della Corte d’appello di Napoli dichiarava l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica.

Avverso il decreto proponeva opposizione la s.p.a. F. Bu., nella quale si era nel frattempo trasformata la s.n.c. Co. F. Bu., deducendo tra l’altro l’insussistenza delle condizioni per la dichiarazione di efficacia del lodo in Italia, poiche’ contratto e clausola compromissoria erano racchiusi in una fotocopia via telefax, priva pertanto della sottoscrizione in originale della Co. F. Bu. s.n.c., che mai aveva apposto la firma sul telefax, come emergeva dal documento inserito nel fascicolo presentato al Presidente della Corte d’appello e poi ritirato, di cui chiedeva ordinarsi il deposito.

Costituitosi il contraddittorio, la Ru. Pr. Li. deduceva che la F. Bu. non aveva contestato ne’ di avere inviato il telefax con cui era stato concluso il contratto contenente la clausola compromissoria, ne’ di avere concluso il contratto; aveva formulato soltanto le eccezioni di mancata sottoscrizione dell’originale e di disconoscimento di firma, ancorche’ tali eccezioni non fossero contemplate dall’articolo 5 della Convenzione di New York del 10/06/1958 e dall’articolo 840 c.p.c.; il nuovo giudizio non era precluso dalla mancata esibizione in quello precedente (deciso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 615 del 1994) dell’originale del telefax contenente il contratto e la clausola compromissoria, trattandosi di un semplice presupposto processuale; non era necessaria la citazione richiesta dalla pregressa normativa del codice di rito e la Legge n. 25 del 1994 articolo 27 comma 6 era stato comunque male interpretato dall’opponente.

Con ordinanza del 04/04/2000 veniva disposta l’acquisizione agli atti del fascicolo della fase di exequatur, anche al fine del controllo dell’eventuale avvenuto deposito in tale procedimento dell’originale del fax contenente il contratto e la clausola compromissoria, e cio’ in quanto l’opponente intendeva proporre querela di falso avverso la certificazione notarile contenuta nella copia fotostatica di tale contratto che in precedenza l’esponente aveva prodotto in luogo dell’originale.

All’udienza del 22 giugno 2000 compariva personalmente il legale rappresentante della F. Bu. Spa il quale proponeva querela di falso incidentale, con la conseguenza che alla successiva udienza del 6 luglio 2000 il consigliere istruttore rimetteva le parti davanti al Tribunale competente per la querela di falso e – rilevato di non dover disporre la sospensione – fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Con sentenza depositata il 24 giugno 2002 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell’opposizione della F. Bu. Spa, revocava il decreto del Presidente della Corte d’appello con cui era stata dichiarata l’efficacia del lodo, e dichiarava inammissibile la domanda di riconoscimento del lodo, in quanto il telefax, in cui erano contenuti il contratto e la clausola compromissoria, non sarebbe stato idoneo a concretare la forma scritta prevista dal comma 1 e specificata nel comma 2 dell’articolo 2 della Convenzione di New York del 10/06/1958, richiamato nel successivo articolo 4. Secondo la Corte di Appello di Napoli, difettava nel telefax quella certezza sulla effettiva provenienza dalle parti, idonea a surrogare la mancanza di sottoscrizione autografa del documento posto che, tra l’altro, neppure la normativa nazionale si sarebbe spinta ad estendere al telefax la idoneita’ a costituire forma scritta, riconoscendo tale forma unicamente alla volonta’ delle parti, espressa per telegrafo o telescrivente.

Venivano invece respinte tutte le altre eccezioni prospettate dall’opponente.

Avverso la sentenza della Corte d’appello la societa’ Ru. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

La Co. Fr. Bu. s.p.a. ha resistito notificando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, articoli 4 e 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e degli articoli 839, 840 c.p.c. e articolo 807 c.p.c., comma 2, nonche’ vizio di motivazione in quanto la Corte d’appello, affermando che il telefax utilizzato per trasmettere l’accettazione della copia del contratto contenente la clausola compromissoria sarebbe inidoneo a concretare la forma scritta prevista dalla Convenzione di New York, per difetto di quella certezza in ordine alla effettiva provenienza di esso che sola sarebbe idonea a surrogare la mancanza di sottoscrizione autografa del documento, cosi’ come avviene, ad esempio, nello scambio di telex o di telegrammi, ha omesso di considerare che nella disciplina della Convenzione di New York spetta alla parte che si oppone alla conferma della dichiarazione di efficacia del lodo l’onere di provare che la clausola compromissoria non avrebbe potuto essere considerata valida secondo la legge alla quale essa si riferiva ovvero, in mancanza di indicazioni al riguardo, secondo la legge dello Stato ove era stato reso il lodo.

In difetto di tale prova (nelle specie non fornita dalla societa’ F.

Bu.) nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla piena validita della clausola in questione. Peraltro nel caso di specie il telefax conteneva un formulario di contratto (ovvero una proposta di contratto) ove compariva, oltre alla clausola compromissoria, anche la firma del proponente, e l’accettante aveva poi ritrasmesso il formulario, sempre per il tramite del telefax, dopo avervi apposto la propria firma.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Napoli, il contratto concluso a mezzo telefax, e quindi la clausola compromissoria in esso contenuta, aveva la forma scritta richiesta dalla Convenzione di New York e dalla normativa del codice di rito, essendo innegabile che ad essere trasmessi per via telefax sono degli scritti, realizzandosi in tal modo la prescrizione dell’articolo 2, comma 2 della Convenzione di New York laddove si prevede che la clausola compromissoria, per essere valida, deve essere contenuta in uno scambio di lettere.

La giurisprudenza ha peraltro riconosciuto l’efficacia della clausola compromissoria contenuta in uno scambio di lettere, anche quanto l’una lettera, o l’altra, o entrambe siano prive di sottoscrizione autografa, purche’ la provenienza delle dichiarazioni sia accertabile aliunde; e nella specie – osserva la ricorrente – costituiva circostanza pacifica, perche’ non contestata in causa, e comunque risultava dal contratto concluso a mezzo telefax (prodotto in copia autentica nel giudizio ex articolo 839 c.p.c.), che la F. Bu. aveva restituito via telefax il formulario di contratto firmato. E che il fax provenisse dalla F. Bu. risultava dalla attestazione di avvenuta trasmissione, da parte della resistente, presente nella parte in alto del telefax, e dalla circostanza che la stessa F. Bu. non aveva contestato l’invio di quest’ultimo. Del tutto erronei sarebbero quindi la motivazione della sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, per dimostrare che il telefax non sarebbe idoneo a concretare la forma scritta richiesta dalla Convenzione di New York, ha effettuato una comparazione tra i telex e telegrammi (ritenuti strumenti idonei ai fini della validita’ della clausola compromissoria stante la presenza di un intermediario nella comunicazione) e il telefax, che difetterebbe invece delle necessarie garanzie, in quanto trasmesso attraverso linee telefoniche dirette installate presso gli utenti, cosi’ come erroneo sarebbe nella sentenza impugnata il richiamo all’articolo 807 c.p.c., comma 2, anziche’ all’articolo 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 costituente la norma speciale applicabile nel caso di specie.

Il motivo e’ fondato. In base all’articolo 2, comma 1 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (costituente la norma speciale applicabile alla presente controversia), ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che potrebbero insorgere tra di esse in merito ad un determinato rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato. L’articolo 2, comma 2 dispone poi che per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti “o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi”.

La disposizione, il cui intento e’ quello di agevolare i traffici commerciali rendendo possibile la conclusione dei contratti anche a distanza, ha il chiaro significato di equiparare alla clausola compromissoria inserita nel contratto o nel compromesso sottoscritto contestualmente dalle parti, quella contenuto in uno scambio di corrispondenza, sia che tale scambio avvenga con l’impiego delle lettere tradizionali, sia che si verifichi con altri mezzi di trasmissione a distanza, purche’ risultante da un atto avente forma scritta. Orbene, non puo’ dubitarsi che il telefax costituisca un atto di corrispondenza scritta e, piu’ precisamente, un mezzo di posta elettronica volto a accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza, e con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile (Cass. 24 novembre 2005, n. 24814), sicche’ il solo problema che riguardo ad esso potrebbe porsi non e’ l’inquadrabilita’ del telefax nella previsione dell’articolo 2 della Convenzione di New York, ma quello della effettiva provenienza del telefax dalla parte cui venga attribuito. Orbene, tenuto conto che nella specie la proposta contrattuale, contenente la clausola compromissoria, e recante la firma del proponente, venne trasmessa per telefax e che la F. Bu. restitui’ il formulario, con la propria sottoscrizione, sempre tramite telefax, non si comprende quale rilevanza giuridica possa avere l’affermazione della resistente secondo cui la ricorrente “non ha mai disposto dell’esemplare del messaggio telefax asseritamente recante in originale la sottoscrizione della Bu. “, il mancato possesso del documento recante in originale la sottoscrizione dell’accettante non essendo idoneo a far venir meno – ai fini dell’articolo 2 della Convenzione di New York – la validita’ del telefax come mezzo di trasmissione a distanza della volonta’ contrattuale, ne’ a smentire la provenienza del telefax dalla resistente la quale non ha contestato che l’accettazione della proposta avvenne con la restituzione, mediante telefax, del formulario in cui la proposta era contenuta: e se non e’ contestata la conclusione del contratto, non si vede come possa essere messa in dubbio la provenienza del telefax anche per la parte relativa alla clausola compromissoria.

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Ne’ vale osservare che l’articolo 807 c.p.c., comma 2, equiparando i telex ai telegrammi, ha inteso dar rilevo alla circostanza che nell’un caso e nell’altro vi e’ la presenza di un intermediario nella comunicazione, giacche’ la presenza di tale intermediario non vale certo, di per se’, a garantire la provenienza della dichiarazione dalla parte contrattuale e, quindi, a rendere il telegramma o il telex piu’ affidabile, sotto questo profilo, del telefax.

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con la cassazione delle sentenza impugnata. Sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., deve essere disposto il riconoscimento del lodo di cui e’ causa, con la condanna della resistente a rifondere alla ricorrente le spese della fase del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Napoli, che si liquidano nella misura complessiva di euro 1.629,00 di cui euro 79,00 per esborsi, euro 550,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e le spese de giudizio di legittimita’, che si liquidano nella misura complessiva di euro 1.500,00 di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dispone il riconoscimento in Italia del lodo pronunciato il 22 ottobre 1991 dallo Alfa Hide and Beta Traders Association Ltd, di condanna della Co. F. Bu. al pagamento a favore della ricorrente di sterline inglesi 5.651,21. Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese della fase del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Napoli, liquidate nella misura complessiva di euro 1.629,00 di cui euro 79,00 per esborsi, euro 550,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e le spese relative al giudizio di legittimita’, liquidate nella misura complessiva di euro 1.500,00 di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.