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Cassazione – Sezione prima civile – sentenza – 23 luglio 2008, n. 20352

Novembre 10, 2008

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza – 23 luglio 2008, n. 20352 Presidente Luccioli – Relatore Bonomo Pm Sorrentino conforme

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sulmona, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra A. C. P. e S. T., con sentenza del 10 luglio 2002 determinava in Euro 2.000,00 l’assegno divorzile a carico del P. ed in Euro 2.000,00 mensili l’assegno dovuto dal medesimo P. alla T. quale contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale (11.12.1996).

Con sentenza dell’11 gennaio – 22 febbraio 2005, la Corte d’appello de L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione principale della T. e su quella incidentale del P. – in parziale accoglimento della prima, e rigettando la seconda – determinava in Euro 2.600,00 l’assegno divorzile ed in Euro 1.000,00, per ciascun figlio convivente con la madre, l’assegno di mantenimento per i figli, condannando il P. a corrispondere alla T. la complessiva comma di Euro 5.600,00 a decorrere dal la data della costituzione nel giudizio di primo grado della resistente, con la rivalutazione monetaria annuale e gli interessi legali sui ratei maturati.

La Corte territoriale teneva conto, in particolare: -) del più che alto tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, anche per le elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del P., titolare di un’azienda assai florida, alla quale collaborava il figlio A. C., godendo di ingenti profitti, e della quale era destinato con il tempo a divenire sempre più parte attiva; -) del versamento per circa un anno durante la separazione della somma di L. 12.000.000 mensili per il mantenimento della moglie e dei tre figli con lei conviventi; -) della posizione di vertice acquisita dal P. nell’azienda paterna e dalla mancanza di redditi lavorativi da parte della moglie; -) dell’intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del P., che aveva compromesso la possibilità di ricostituire l’unione familiare, ma che non poteva comportare una consistente riduzione dell’obbligo di assistenza all’ex coniuge, considerato che non erano stati dimostrati peculiari oneri finanziari imposti dalla nuova unione, comunque conseguente ad una scelta unilaterale del P.; -) del contributo della moglie, dedicatasi esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli durante l’unione coniugale, agevolando anche l’impegno lavorativo e professionale del marito; -) della sostanziale inattendibilità della dichiarazione dei redditi del P. per l’anno 1998, che riportava un reddito annuo inferiore a quanto versato nello stesso periodo per il mantenimento della moglie e dei figli; -) dei redditi immobiliari acquisiti dal P. a seguito del decesso del padre; -) delle esigenze dei figli in relazione alla crescita, al loro status sociale ed alle pregresse abitudini e condizioni di vita. La Corte d’appello riteneva che l’assegno per i figli doveva decorrere dalla data della domanda e che tale decorrenza – da intendersi dal deposito della comparsa di costituzione in primo grado contenente la relativa richiesta doveva essere confermata anche per l’assegno a favore della T., condividendosi l’opportunità della continuità dell’erogazione della somma nella maggior misura stabilita.

Avverso la sentenza d’appello A. C. P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell’assegno divorzile. Si sostiene che la Corte d’appello aveva erroneamente determinato, in astratto, il c.d. tetto massimo della misura dell’assegno, attraverso parametri utilizzabili esclusivamente nella quantificazione in concreto del medesimo, i quali, ove correttamente adottati, avrebbero dovuto comportare una drastica riduzione dell’assegno stesso. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano determinato il tenore di vita degli ex coniugi, tenendo conto del “benefico e determinante apporto derivato dalle elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del P.”, mentre si sarebbe dovuto fare riferimento alle sole potenzialità economiche dei coniugi, e non agli apporti ed ai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del l’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sotto altro profilo, nonché illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell’assegno divorzile. Secondo il P., avrebbe errato la Certe d’appello nel ricostruire il tenore di vita dei coniugi e, quindi il “tetto massimo” dell’assegno di divorzio, sulla base delle condizioni della separazione e, addirittura, delle pattuizioni integrative stipulate dai coniugi. La bozza di accordo del 20 maggio 1993 e la scrittura del 9 dicembre 1993 – che prevedevano il versamento alla T. della somma di L. 8.000.000 mensili ad integrazione dell’assegno di mantenimento concordato in L. 4.000.000 – erano stati sottoscritti dal P. sotto la pressione morale della minaccia del suicidio, già tentato dalla T., il 6 e l’11 maggio 1993. In particolare; a) era stata violata la normativa in materia di divorzio, che è insensibile al regime dei rapporti economico-patrimoniali instauratosi in sede di separazione; b) erano state sovrapposte alla fase diretta all’accertamento, in astratto del diritto all’assegno divorzile valutazioni proprie della fase della determinazione del quantum dell’assegno, che era risultato parametrato, se non pressoché identico, (Euro 5.600,00), al contributo complessivamente dovuto dal P. curante la separazione (Euro 6.000,00 circa); c) non era stato considerato che tale ultimo importo era stato versato solo per un anno ed esclusivamente grazie all’intervento economico del padre dell’odierno ricorrente.

3. Il terzo motivo esprime doglianze di violazione e falsa applicazione dei criteri – tra cui, in particolare, quello del reddito – fissati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché di insufficiente motivazione. Il legislatore per quantificare la misura dell’assegno divorzile aveva indicato ulteriori criteri rispetto a quello del tenore di vita dei coniugi, essendo possibile che il coniuge obbligato non sia in grado di corrispondere una somma tale da consentire il mantenimento del precedente tenore di vita, soprattutto quando ad esso abbiano contribuito mezzi e redditi provenienti da terze persone, come nella specie era avvenuto per effetto delle liberalità elargite dal padre dei ricorrente. Nella determinazione dell’assegno di divorzio avrebbe dovuto essere considerata la sola capacità reddituale dell’ex marito, pari a circa L. 25.000.000 l’anno, risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pure censurabile era la presunzione costituita dall’aspettativa di A. C. P. dell’acquisizione di una posizione di vertice nell’azienda paterna, a prescindere dall’accertamento in concreto dei redditi dell’ex coniuge obbligato, il quale nella specie, a seguito del decesso del genitore, aveva cogestito l’azienda familiare insieme a due sorelle e ad un cugino.

4. I primi tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (da ultimo Cass. 12 luglio 7.007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021). L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con. detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610, 22 agosto 2006 n. 18241, 19 marzo 2 003, n. 4040).

Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione ai tali principi, avendo prima accertato l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della T. in relazione al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, individuando la somma che, in astratto, sarebbe stata idonea a far conservare alla ex moglie il suddetto tenore di vita ed avendo, successivamente, esaminato l’incidenza nella determinazione dell’assegno dei criteri indicarti nel citato art. 5, sotto il profilo delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dei coniugi alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio, nonché del reddito delle parti. La circostanza che l’applicazione di tali criteri non abbia portato ad una diminuzione della somma in astratto idonea a permettere alla T. di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio è dipesa da specifici elementi di fatto, nessuno dei quali risultava a favore del P. In particolare, secondo la Corte territoriale: a) con riferimento alle ragioni della decisione, l’intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di quest’ultimo (con la nascita di un altro figlio) aveva definitivamente compromesso la possibilità di ricostituzione dell’unione matrimoniale; b) con riferimento al contributo personale ed economico dei coniugi, la T., essendosi dedicata esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli, aveva contribuito ad agevolare l’impegno lavorativo e professionale del marito, al quale quest’ultimo aveva potuto dedicarsi a tempo pieno; c) con riferimento ai redditi delle parti, la T. era priva di reddito lavorativo e nell’impossibilità di procurarselo (per l’età e per le attività svolte), mentre il P. disponeva di redditi rilevanti per la partecipazione ad una redditizia attività imprenditoriale e per la proprietà di numerosi immobili. Lamenta, in particolare, il ricorrente che, ai fini della valutazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio si sia tenuto conto delle elargizioni erogate dal padre del P. per mero spirito di liberalità nonché di pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che egli avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie. In relazione al primo punto, sostiene il P. che il tenore di vita dei coniugi è solo quello offerto dalle potenzialità economiche dei medesimi e non già quello derivante dagli apporti e dai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare, richiamando a sostegno della sua tesi una decisione di questa Corte (Cass. 9 settembre 2002 n. 13060).

In realtà i principi enunciati con tale decisione non avvalorano la tesi del ricorrente ed anzi la relativa motivazione contiene osservazioni che la contraddicono. La decisione non riguardava la valutazione del tenore di vita dei coniugi, bensì il criterio del contributo personale o economico del coniugo, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di divorzio dal medesimo richiesto. In quel caso questa Corte ha ritenuto che, esigendo tale criterio la diretta provenienza del contributo da uno dei coniugi, l’apporto di estranei al nucleo familiare (si trattava dei genitori della moglie che avevano prestato consistenti aiuti economici, agli inizi della vita familiare, per consentire al marito l’accesso alla professione di notaio) non potesse essere preso in considerazione a quei fini, sia perché caratterizzato da liberalità, sia perché non sarebbe ragionevole né conforme a giustizia, attraverso l’aumento dell’assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare l’incremento del patrimonio familiare favorito dall’intervento liberale di terzi.

Nella motivazione della sentenza citata, però, si rileva che tale intervento liberale era stato già implicitamente considerato – nella misura in cui avesse effettivamente concorso a determinare un tenere di vita elevato della famiglia – nel giudizio tendente a stabilire la sussistenza di un apprezzabile divario tra detto tenore di vita e quello attuale del coniuge richiedente, quale presupposto indefettibile per l’attribuzione dell’assegno. Va inoltre considerato che, come sottolineato dalla Corte d’appello, nel caso in esame le elargizioni regolarmente e continuamente erogate dal padre del P., titolare di un’azienda notoriamente assai florida, presentavano un carattere particolare, nel senso che il figlio A. C. già all’epoca collaborava in tale azienda, godendo di fatte di ingenti profitti ed essendo destinato in futuro a divenire sempre più parte attiva della medesima azienda.

Nella specie, la sentenza impugnata evidenzia l’elevatezza del tenore di vita non solo goduto nel corso della vita coniugale, ma potenzialmente godibile in ragione della fondata e legittima aspettativa del P. (maturata in costanza di matrimonio) dell’acquisizione di una posizione di vertice nell’ambito dell’azienda paterna, quale effettivamente in seguito acquisita. Per quanto riguarda le pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che il P. avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie, va rilevato che tale ultima affermazione non risulta accertata in sede di giudizio di merito e non può essere verificata in questa sede.

Non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge per avere la sentenza impugnata preso in considerazione il regime economico della separazione dei coniugi e le sopravvenute pattuizioni integrative. Infatti, pur se, in tenia di divorzio, la congruità dell’assegno ad assicurare al coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve essere valutata alla luce dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 (e succ. modif.), tuttavia, anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22500).

Infine, relativamente alla pretesa valutazione dei redditi del P. nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi del medesimo (pari a circa L. 25.000.000 annui), va rilevato che le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Inoltre, legittimamente il giudice del merito, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno divorzile e del contributo di mantenimento in favore dei figli, tiene conto delle potenzialità dell’attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dell’entità oggettiva degli immobili di cui quest’ultimo risulti proprietario, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (Cass. 22 agosto 2006 n. 18241). Nella specie, la Corte di appello ha correttamente escluso la determinante ed esclusiva valenza probatoria della dichiarazione dei redditi del P. dell’anno 1998, ritenuta inattendibile in considerazione dell’avvenuto versamento nello stesso periodo dell’assegno di mantenimento per moglie e figli di importo superiore al reddito annuo dichiarato, ed ha valorizzato la sempre crescente partecipazione del P. all’attività imprenditoriale ed ai relativi profitti.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o fa]sa applicazione dell’art. 4, comma 10, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché omessa pronuncia e motivazione sul punto. Si sostiene che la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui aveva disposto che l’assegno di divorzio dovesse essere corrisposto dalla domanda proposta dalla T. in primo grado, e cioè dal 23 aprile 1997, data di deposito della comparsa di costituzione che conteneva la relativa richiesta. La Corte di appello non avrebbe potuto basare la retroattività dell’obbligo sulla continuità dell’erogazione, non potendo tale continuità sussistere tra l’assegno di separazione (stabilito in L. 4.000.000 mensili, pari a 2.075,70 Euro) e l’assegno divorzile, fissato in 5.600,00 Euro. La retroattività dell’assegno avrebbe dovuto essere negata o, quanto meno, stabilita a far data dalla definitiva formulazione della domanda da parte della T. all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2002.

6. Nemmeno questo motivo è fondato.

Come osservato da questa Corte (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611), il principio enunciato nell’art. 4 n. 10 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987 – secondo il quale il giudice di merito può fare decorrere l’assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda – non costituisce deroga al principio secondo il quale l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo “status” delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì un temperamento a tale principio, con il conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze dei caso concreto, di disporre la decorrenza di esso alla data della domanda.

Nella, specie la Corte di appello ha ritenuto di fare uso del suddetto potere discrezionale ritenendo opportuno che l’assegno di divorzio, nella maggiore misura stabilita, decorresse dalla domanda di assegno formulata dalla T. nella comparsa di costituzione in primo grado. Tale decisione, coerente con la menzionata previsione normativa, non è censurabile davanti a questa Corte.

7. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla per le spese processuali, in considerazione dell’esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cassazione civile Sentenza 23 Luglio 2008 , n. 20352 – 5 giugno 2008 dep. 23 luglio 2008

Novembre 9, 2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente -

Dott. BONOMO Massimo – rel. Consigliere -

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere -

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.C., elettivamente domiciliato in Roma, via BG 24, presso l’Avv. COSTA MICHELE, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente –

contro

T.S.;

intimata –

avverso la sentenze della Corte d’Appello de L’Aquila n. 126/05 depositata il 22.2.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.6.2008 dal Consigliere Dott. Massimo Bonomo;

udito l’avv. Costa per la parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o termine per l’integrazione del contraddittorio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sulmona, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.A.C. e T.S., con sentenza del 10 luglio 2002 determinava in Euro 2.000,00 l’assegno divorzile a carico del P. ed in Euro 2.000,00 mensili l’assegno dovuto dal medesimo P. alla T. quale contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale (11.12.1996).

Con sentenza dell’11 gennaio – 22 febbraio 2005, la Corte d’appello de L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione principale della T. e su quella incidentale del P. – in parziale accoglimento della prima, e rigettando la seconda – determinava in Euro 2.600,00 l’assegno divorzile ed in Euro 1.000,00, per ciascun figlio convivente con la madre, l’assegno di mantenimento per i figli, condannando il P. a corrispondere alla T. la complessiva somma di Euro 5.600,00 a decorrere dalla data della costituzione nel giudizio di primo grado della resistente, con la rivalutazione monetaria annuale e gli interessi legali sui ratei maturati. La Corte territoriale teneva conto, in particolare: -) del più che alto tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, anche per le elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del P., titolare di un’azienda assai florida, alla quale collaborava il figlio A.C., godendo di ingenti profitti, e della quale era destinato con il tempo a divenire sempre più parte attiva; -) del versamento per circa un anno durante la separazione della somma di L. 12.000.000 mensili per il mantenimento della moglie e dei tre figli con lei conviventi; -) della posizione di vertice acquisita dal P. nell’azienda paterna e dalla mancanza di redditi lavorativi da parte della moglie; -) dell’intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del P., che aveva compromesso la possibilità di ricostituire l’unione familiare, ma che non poteva comportare una consistente riduzione dell’obbligo di assistenza all’ex coniuge, considerato che non erano stati dimostrati peculiari oneri finanziari imposti dalla nuova unione, comunque conseguente ad una scelta unilaterale del P.; -) del contributo della moglie, dedicatasi esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli durante l’unione coniugale, agevolando anche l’impegno lavorativo e professionale del marito; -) della sostanziale inattendibilità della dichiarazione dei redditi del P. per l’anno 1998, che riportava un reddito annuo inferiore a quanto versato nello stesso periodo per il mantenimento della moglie e dei figli; -) dei redditi immobiliari acquisiti dal P. a seguito del decesso del padre; -) delle esigenze dei figli in relazione alla crescita, al loro status sociale ed alle pregresse abitudini e condizioni di vita. La Corte d’appello riteneva che l’assegno per i figli doveva decorrere dalla data della domanda e che tale decorrenza – da intendersi dal deposito della comparsa di costituzione in primo grado contenente la relativa richiesta doveva essere confermata anche per l’assegno a favore della T., condividendosi l’opportunità della continuità dell’erogazione della somma nella maggior misura stabilita.

Avverso la sentenza d’appello P.A.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nonchè illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell’assegno divorzile.

Si sostiene che la Corte d’appello aveva erroneamente determinalo, in astratto, il c.d. tetto massimo della misura dell’assegno, attraverso parametri utilizzabili esclusivamente nella quantificazione in concreto del medesimo, i quali, ove correttamente adottati, avrebbero dovuto comportare una drastica riduzione dell’assegno stesso. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano determinato il tenore di vita degli ex coniugi, tenendo conto del “benefico e determinante apporto derivato dalle elargizioni regolarmente e continuativamente erogate dal padre del P.”, mentre si sarebbe dovuto fare riferimento alle sole potenzialità economiche dei coniugi, e non agli apporti ed ai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, sotto altro profilo, nonchè illogica e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione, in astratto, dell’assegno divorzile.

Secondo il P., avrebbe errato la Corte d’appello nel ricostruire il tenore di vita dei coniugi e, quindi il “tetto massimo” dell’assegno di divorzio, sulla base delle condizioni della separazione e, addirittura, delle pattuizioni integrative stipulate dai coniugi. La bozza di accordo del 20 maggio 1993 e la scrittura del 9 dicembre 1993 – che prevedevano il versamento alla T. della somma di L. 8.000.000 mensili ad integrazione dell’assegno di mantenimento concordato in L. 4.000.000 – erano stati sottoscritti dal P. sotto la pressione morale della minaccia del suicidio, già tentato dalla T., il (OMISSIS) e l’(OMISSIS). In particolare: a) era stata violata la normativa in materia di divorzio, che è insensibile al regime dei rapporti economico – patrimoniali instauratosi in sede di separazione; b) erano state sovrapposte alla fase diretta all’accertamento, in astratto del diritto all’assegno divorzile valutazioni proprie della fase della determinazione del quantum dell’assegno, che era risultato parametrato, se non pressochè identico, (Euro 5.600,00), al contributo complessivamente dovuto dal P. durante la separazione (Euro 6.000,00 circa); c) non era stato considerato che tale ultimo importo era stato versato solo per un anno ed esclusivamente grazie all’intervento economico del padre dell’odierno ricorrente.

3. Il terzo motivo esprime doglianze di violazione e falsa applicazione dei criteri – tra cui, in particolare, quello del reddito – fissati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonchè di insufficiente motivazione.

Il legislatore per quantificare la misura dell’assegno divorzile aveva indicato ulteriori criteri rispetto a quello del tenore di vita dei coniugi, essendo possibile che il coniuge obbligato non sia in grado di corrispondere una somma tale da consentire il mantenimento del precedente tenore di vita, soprattutto quando ad esso abbiano contribuito mezzi e redditi provenienti da terze persone, come nella specie era avvenuto per effetto delle liberalità elargite dal padre del ricorrente. Nella determinazione dell’assegno di divorzio avrebbe dovuto essere considerata la sola capacità reddituale dell’ex marito, pari a circa L. 25.000.000, l’anno risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pure censurabile era la presunzione costituita dall’aspettativa di P.A.C. dell’acquisizione di una posizione di vertice nell’azienda paterna, a prescindere dall’accertamento in concreto dei redditi dell’ex coniuge obbligato, il quale nella specie, a seguito del decesso del genitore, aveva cogestito l’azienda familiare insieme a due sorelle e ad un cugino.

4. I primi tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.

Secondo l’orientamento di questa Corte l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (da ultimo Cass. 12 luglio 2007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021).

L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610, 22 agosto 2006 n. 18241, 19 marzo 2003, n. 4040).

Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo prima accertato l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della T. in relazione al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, individuando la somma che, in astratto, sarebbe stata idonea a far conservare alla ex moglie il suddetto tenore di vita ed avendo, successivamente, esaminato l’incidenza nella determinazione dell’assegno dei criteri indicarti nel citato art. 5, sotto il profilo delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dei coniugi alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio, nonchè del reddito delle parti.

La circostanza che l’applicazione di tali criteri non abbia portato ad una diminuzione della somma in astratto idonea a permettere alla T. di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio è dipesa da specifici elementi di fatto, nessuno dei quali risultava a favore del P.. In particolare, secondo la Corte territoriale: a) con riferimento alle ragioni della decisione, l’intervenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di quest’ultimo (con la nascita di un altro figlio) aveva definitivamente compromesso la possibilità di ricostituzione dell’unione matrimoniale; b) con riferimento al contributo personale ed economico dei coniugi, la T., essendosi dedicata esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei figli, aveva contribuito ad agevolare l’impegno lavorativo e professionale del marito, al quale quest’ultimo aveva potuto dedicarsi a tempo pieno; c) con riferimento ai redditi delle parti, la T. era priva di reddito lavorativo e nell’impossibilità di procurarselo (per l’età e per le attività svolte), mentre il P. disponeva di redditi rilevanti per la partecipazione ad una redditizia attività imprenditoriale e per la proprietà di numerosi immobili.

Lamenta, in particolare, il ricorrente, che, ai fini della valutazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio( si sia tenuto conto delle elargizioni erogate dal padre del P. per mero spirito di liberalità nonchè di pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che egli avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie.

In relazione al primo punto, sostiene il P. che il tenore di vita dei coniugi è solo quello offerto dalle potenzialità economiche dei medesimi e non già quello derivante dagli apporti e dai contributi offerti liberamente da soggetti estranei al nucleo familiare, richiamando a sostegno della sua tesi una decisione di questa Corte (Cass. 9 settembre 2002 n. 13060).

In realtà i principi enunciati con tale decisione non avvalorano la tesi del ricorrente ed anzi la relativa motivazione contiene osservazioni che la contraddicono. La decisione non riguardava la valutazione del tenore di vita dei coniugi, bensì il criterio del contributo personale o economico del coniuge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di divorzio dal medesimo richiesto. In quel caso questa Corte ha ritenuto che, esigendo tale criterio la diretta provenienza del contributo da uno dei coniugi, l’apporto di estranei al nucleo familiare (si trattava dei genitori della moglie che avevano prestato consistenti aiuti economici, agli inizi della vita familiare, per consentire al marito l’accesso alla professione di notaio) non potesse essere preso in considerazione a quei fini, sia perchè caratterizzato da liberalità, sia perchè non sarebbe ragionevole nè conforme a giustizia, attraverso l’aumento dell’assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare l’incremento del patrimonio familiare favorito dall’intervento liberale di terzi.

Nella motivazione della sentenza citata, però, si rileva che tale intervento liberale era stato già implicitamente considerato – nella misura in cui avesse effettivamente concorso a determinare un tenore di vita elevato della famiglia – nel giudizio tendente a stabilire la sussistenza di un apprezzabile divario tra detto tenore di vita e quello attuale del coniuge richiedente, quale presupposto indefettibile per l’attribuzione dell’assegno.

Va inoltre considerato che, come sottolineato dalla Corte d’appello, nel caso in esame le elargizioni regolarmente e continuamente erogate dal padre del P., titolare di un’azienda notoriamente assai florida, presentavano un carattere particolare, nel senso che il figlio A.C. già all’epoca collaborava in tale azienda, godendo di fatto di ingenti profitti ed essendo destinato in futuro a divenire sempre più parte attiva della medesima azienda.

Nella specie, la sentenza impugnata evidenzia l’elevatezza del tenore di vita non solo goduto nel corso della vita coniugale, ma potenzialmente godibile in ragione della fondata e legittima aspettativa del P. (maturata in costanza di matrimonio) dell’acquisizione di una posizione di vertice nell’ambito dell’azienda paterna, quale effettivamente in seguito acquisita.

Per quanto riguarda le pattuizioni integrative delle condizioni della separazione, che il P. avrebbe sottoscritto sotto la pressione morale della minaccia di suicidio della moglie, va rilevato che tale ultima affermazione non risulta accertata in sede di giudizio di merito e non può essere verificata in questa sede.

Non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge per avere la sentenza impugnata preso in considerazione il regime economico della separazione dei coniugi e le sopravvenute pattuizioni integrative. Infatti, pur se, in tema di divorzio, la congruità dell’assegno ad assicurare al coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve essere valutata alla luce della L. n. 898 del 1970, art. 5, (e succ. modif.), tuttavia, anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22500).

Infine, relativamente alla pretesa valutazione dei redditi del P. nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi del medesimo (pari a circa L. 25.000.000 annui), va rilevato che le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Inoltre, legittimamente il giudice del merito, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno divorzile e del contributo di mantenimento in favore dei figli, tiene conto delle potenzialità dell’attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dell’entità oggettiva degli immobili di cui quest’ultimo risulti proprietario, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (Cass. 22 agosto 2006 n. 18241).

Nella specie, la Corte di appello ha correttamente escluso la determinante ed esclusiva valenza probatoria della dichiarazione dei redditi del P. dell’anno 1998, ritenuta inattendibile in considerazione dell’avvenuto versamento nello stesso periodo dell’assegno di mantenimento per moglie e figli di importo superiore al reddito annuo dichiarato, ed ha valorizzato la sempre crescente partecipazione del P. all’attività imprenditoriale ed ai relativi profitti.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, nonchè omessa pronuncia e motivazione sul punto.

Si sostiene che la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui aveva disposto che l’assegno di divorzio dovesse essere corrisposto dalla domanda proposta dalla T. in primo grado, e cioè dal 23 aprile 1997, data di deposito della comparsa di costituzione che conteneva la relativa richiesta. La Corte di appello non avrebbe potuto basare la retroattività dell’obbligo sulla continuità dell’erogazione, non potendo tale continuità sussistere tra l’assegno di separazione (stabilito in L. 4.000.000 mensili, pari a 2.075,70 Euro) e l’assegno divorzile, fissato in 5.600,00 Euro. La retroattività dell’assegno avrebbe dovuto essere negata o, quanto meno, stabilita a far data dalla definitiva formulazione della domanda da parte della T. all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2002.

6. Nemmeno questo motivo è fondato.

Come osservato da questa Corte (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611), il principio enunciato nella L. n. 898 del 1970, art. 4, n. 10, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 8, – secondo il quale il giudice di merito può fare decorrere l’assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda – non costituisce deroga al principio secondo il quale l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo “status” delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì un temperamento a tale principio, con il conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso alla data della domanda.

Nella specie la Corte di appello ha ritenuto di fare uso del suddetto potere discrezionale ritenendo opportuno che l’assegno di divorzio, nella maggiore misura stabilita, decorresse dalla domanda di assegno formulata dalla T. nella comparsa di costituzione in primo grado.

Tale decisione, coerente con la menzionata previsione normativa, non è censurabile davanti a questa Corte.

7. Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese processuali, in considerazione dell’esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008

Cassazione Sez. I, Sent. del 08-10-2008, n. 24858

Novembre 9, 2008

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In evidenza: fonte: Studio Legale Law

http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=6147

“L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, mentre la liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta in concreto tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”

Svolgimento del processo Con sentenza del 2 marzo 2004 il Tribunale di Bari, dopo aver dichiarato con precedente sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da L.B.R. e P.A.M., determinava l’assegno divorzile, a carico del L.B., nella misura di Euro 1.200,00 mensili. Avverso tale decisione proponeva ricorso in appello la P.. Secondo l’appellante, la sentenza conteneva una errata valutazione delle condizioni economiche contrapposte, ed erroneamente aveva valorizzato, ai fini della determinazione dell’assegno, la convivenza di essa P. con il signor C., convivenza che non costituiva famiglia di fatto, ma mera condivisione di alloggio. Costituitosi, il L. B. chiedeva la conferma della sentenza e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Appello, con sentenza dell’11/02/04 – 24/02/05 notificata il 30 marzo 2005, rigettava il gravame, ritenendo che la sentenza del Tribunale di Bari, ampiamente e correttamente motivata e corrispondente alle risultanze processuali e agli orientamenti consolidati della giurisprudenza, non meritasse censura alcuna e andasse, pertanto, confermata per tutti i motivi indicati dal primo giudice. Più in particolare, premesso come la completezza della sentenza di primo grado e l’esistenza di materiale probatorio sufficiente per la decisione imponessero il rigetto delle richieste di approfondimenti istruttori, la Corte sottolineava come: a) la valutazione delle contrapposte esigenze ai fini della determinazione dell’assegno divorzile fosse stata corretta, posto che, se da un lato era vero che la raggiunta autonomia di tutti i figli della coppia aveva costituito un arricchimento per il L. B., d’altra parte lo stesso arricchimento aveva subito la P. che, a sua volta, aveva il dovere morale e giuridico di provvedere ai figli in proporzione alle sue sostanze; b) più in particolare, l’appellante non potesse ritenersi indigente, in quanto aveva comunque una proprietà immobiliare, anche se improduttiva di reddito in quanto gravata da usufrutto, proprietà che, in caso di necessità, la stessa avrebbe potuto alienare ricavandone un’utilità economica, nonché vantava un proprio reddito; c) quand’anche modesto, il riconosciutole assegno mensile di Euro 1.200,00 si rivelasse sufficiente ad assicurare una vita dignitosa ad una persona sola che, fra l’altro, divideva le spese della casa con un convivente, e non andasse dimenticato che eventuali miglioramenti economici ottenuti dal L. B., successivamente alla cessazione della convivenza coniugale (verificatasi nel lontano (OMISSIS)) non potessero andare a vantaggio del coniuge divorziato, in quanto, per costante orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l’assegno divorzile sarebbe diretto ad evitare il deterioramento delle condizioni di vita esistenti in costanza di matrimonio, non già ad assicurare i vantaggi derivanti da successivi miglioramenti della situazione economica dell’ex coniuge; d) più in particolare, quando la coppia era unita, il L. B. non avesse ancora sviluppato l’attuale progressione di carriera e i coniugi avessero tre figli a carico, per il che la situazione economica non fosse particolarmente florida e, quindi, non giustificasse un aumento della misura dell’assegno divorzile, né potesse condividersi l’affermazione della P. lì ove assumeva che il convivente C. fosse solo un soggetto presente in modo precario e aleatorio nel suo stesso alloggio e non una persona con cui aveva costituito una famiglia di fatto (affermazione la quale – fra l’altro – era stata fatta solo dal legale nelle difese e mai dall’appellante personalmente); e) più in particolare ancora, proprio dalle ammissioni fatte dall’appellante l’8.7.1999 in sede di comparizione presidenziale (“ammetto di vivere stabilmente con il signor C. che svolge l’attività di antiquario”), oltre che dallo stato di famiglia prodotto, risultasse che la convivenza fra i due durasse da almeno sei anni e quindi fosse stabile e tale da dar luogo ad una vera “famiglia di fatto”, circostanza quanto mai rilevante, tanto più alla luce di recenti indirizzi della Suprema Corte (Cass. n 5560 del 9.4.2003) secondo cui “In sede di accertamento del diritto all’assegno divorzile, la convivenza “more uxorio” e quindi la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente, costituisce elemento valutabile in ordine alla disponibilità, da parte del richiedente, di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita conosciuto durante il matrimonio”.

Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione, con atto notificato il 19 maggio 2005, la P., sulla base di 7 motivi, assistiti da memoria. Resiste con controricorso il L. B., il quale del pari ha presentato memoria.

Motivi della decisione Con i primi tre motivi del ricorso (da trattare unitariamente data la loro stretta connessione), nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 155 e 158 c.c., e art. 6, legge div. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) – difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del c.d. “diritto vivente” quale enunciato dalla Cass. 27.8.04 n. 17.128 (art. 360 c.p.c., n. 3) – omessa od insufficiente motivazione su altri punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè violazione sotto altro profilo e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., – omessa od insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione e falsa applicazione di altri principi giuridici (art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente lamenta, rispettivamente,come: 1) l’assunto sulla cui base la Corte di Bari – pur riconoscendo l’avvenuto miglioramento delle condizioni economiche del L.B. per effetto dell’intervenuto esaurimento degli oneri di mantenimento dei figli – ha negato alla ricorrente il diritto ad un assegno divorzile di importo maggiore rispetto a quello di separazione (“lo stesso arricchimento lo ha subito la P. che, a sua volta, aveva il dovere morale e giuridico di provvedere ai figli in proporzione alle sue sostanze”) si fonderebbe su di una erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 147, 148, 155 e 158 c.c., e dell’art. 6, Legge Div., interpretazione secondo la quale l’obbligo dei coniugi “di adempiere l’obbligazione prevista nell’art. 147 c.c., in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, andrebbe inteso come avente ad oggetto, necessariamente, la contestuale effettuazione sia di prestazioni economico-patrimoniali sia di quelle attinenti più propriamente alle attività di accudimento e di assistenza, direttamente contemplate dall’art. 143 c.c., laddove, invece, il concorso dei genitori negli oneri (che – già nella fisiologia del rapporto familiare – può essere, secondo la dottrina e la giurisprudenza, assolto alternativamente, o mediante prestazioni economiche o mediante prestazioni umane), nella patologia del rapporto familiare viene invece assolto nei diversi “modo e misura” stabiliti dal giudice (art. 155 c.c., comma 2, art. 6, comma 3, Legge Div.), ragion per cui la Corte di Bari avrebbe sicuramente errato nel momento in cui ha affermato che la raggiunta autonomia di tutti i figli avesse comportato – in proporzione – un “arricchimento” economico anche della sig.ra P.; 2) al momento della pronuncia della sentenza, essa ricorrente – come dedotto e documentato – fosse, da oltre un anno, assolutamente disoccupata e totalmente priva di qualsiasi reddito da lavoro in senso assoluto, e pertanto, affermando che essa ricorrente aveva “un proprio reddito da lavoro” quantunque “modesto”, la Corte di Appello avrebbe deciso in contrasto con le prove acquisite, così violando e male applicando l’art. 115 c.p.c., e quanto meno avrebbe omesso totalmente di fornire motivazione del suo assunto, non avendo indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento in contrasto con le risultanze acquisite, ed – in ogni caso – del tutto illegittima si rivelerebbe la ulteriore considerazione spesa in sentenza secondo la quale essa P. potrebbe – mediante alienazione – ricavare utilità economica dalla “nuda proprietà immobiliare”, e ciò in quanto, sotto un primo profilo, l’assoluta genericità delle indicazioni (quali proprietà?) si risolverebbe in un totale difetto di motivazione, e, sotto altro profilo, l’alienabilità della, nuda proprietà – nel caso di specie, solo di due appartamentini – si rivelerebbe meramente virtuale; tutto ciò senza dire che secondo la giurisprudenza di questa stessa Suprema Corte i cespiti patrimoniali in nuda proprietà, in quanto improduttivi di reddito, sono irrilevanti nel quadro delle condizioni economiche delle parti; 3) essa P., tra gli altri specifici motivi di gravame, dopo aver premesso che quella con il C. – così come quella con la sig.ra L.I. – fosse stata mera coabitazione e non convivenza, avesse comunque allegato e provato documentalmente, in base a certificati anagrafici, che detta convivenza era ormai cessata; pertanto, la sentenza impugnata – nell’enunciare che essa P. “fra l’altro, dividesse le spese di casa con un convivente” – non solo avrebbe adottato una decisione in totale ed immotivato contrasto con le prove acquisite, ma – in ogni caso – anche erronea sul piano più strettamente giuridico, posto che il giudice del merito avrebbe totalmente omesso di verificare se tale rapporto, ove mai qualificabile come convivenza anzichè come coabitazione, fosse connotato da quegli aspetti in presenza dei quali soltanto può, secondo i principi giuridici enunciati dal giudice della nomofilachia, rilevare come causa di cessazione del diritto a percepire l’assegno dal coniuge (od ex coniuge), avendo la stessa Suprema Corte di Cassazione chiarito ripetutamente come la convivenza possa costituire causa di cessazione od attenuazione dell’obbligo economico dell’ex coniuge solo se ed in quanto l’istante effettivamente riceva soddisfacimento ai propri bisogni di vita dagli apporti economici dal convivente, e come “La convivenza extraconiugale intrapresa dal coniuge richiedente l’assegno, non implicando alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente, non comporti di per sè la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di separazione o di divorzio da parte dell’altro coniuge, ma possa rilevare (ed il relativo onere probatorio incomba sull’altro coniuge), ove rivesta requisiti di stabilità e di affidabilità, ai fini dell’accertamento delle condizioni del beneficiario, nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica del medesimo, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito” (nel caso di specie – a dire della ricorrente – nessuna indagine in senso assoluto si rinverrebbe nella sentenza impugnata, in ordine alla verifica di tale valenza, e tale omissione, da sola, comporterebbe la riforma della sentenza, e ciò anche a non voler procedere alla confutazione dell’erronea presupposizione – per l’esattezza, espressa dal Tribunale, ma che probabilmente potrebbe aver influenzato il giudice di appello – che il ridetto “convivente” ( C.) svolgesse la professione di “architetto”, circostanza in realtà assolutamente priva di rispondenza alla realtà.

I motivi meritano accoglimento; ed infatti – al di là di taluni profili di inammissibilità cui da corpo tutta la quota di censure indirizzata a sollecitare una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, la impugnata sentenza ha effettivamente assunto, a presupposto delle conclusioni da essa tratte, schemi logico – giuridici del tutto fuorvianti condensabili nei seguenti erronei assiomi; 1) il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dei figli di una coppia di divorziandi (o – il che in tal caso è lo stesso – di separandi) si tradurrebbe, per ciò stesso, in fattore di apprezzabile arricchimento economico (da risparmio) anche per il genitore tenuto al solo accudimento materiale e morale; 2) nella comparazione delle posizioni patrimoniali e reddituali di una coppia di divorziandi (o – il che è anche qui lo stesso – di separandi) effettuata al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile (o di mantenimento), lo “smobilizzo” della proprietà immobiliare rappresenterebbe uno strumento ordinario di redditualità; 3) sempre ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile (o – in caso di separazione – di contributo al mantenimento dell’altro coniuge), il fattore della convivenza con persona di altro sesso rileverebbe automaticamente in termini di “convivenza more uxorio” (indipendentemente dalla verifica della ricorrenza dei fattori di stabilità e di progettualità affettive ed economiche) ed – altrettanto automaticamente – dispiegherebbe una funzione esonerante e preclusiva, laddove – invece – come anche recentemente chiarito da questa Suprema Corte (per tutte, vedi: Cass. 1179/06) “In assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea, di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra, persona, salvo che sia data la prova che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo – delle condizioni economi che dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, guanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell’istante e dovendo l’incidenza economica della medesima essere valutata, in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell’assegno”.

Del pari sostanzialmente fondati (e perciò da accogliersi nei limiti che vanno a chiarirsi) si rivelano i motivi quarto, quinto e sesto (anche essi da trattarsi unitariamente in quanto strettamente connessi), con i quali, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 5, legge div. (art. 360 c.p.c., n. 3, definizione della adeguatezza dei mezzi, nonché ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge div. nella definizione dell’adeguatezza dei mezzi, in relazione agli incrementi conseguiti dal soggetto obbligato (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge div. in relazione ai coefficienti di quantificazione (art. 360 c.p.c., n. 3) difetto di motivazione su altri punti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente lamenta rispettivamente come: 1) del tutto precaria, si riveli, sotto il profilo giuridico, l’adozione dello schema dell’”assicurazione di una vita dignitosa” quale parametro di riferimento per ricostruire l’”adeguatezza” della concreta misura dell’”assegno divorzile” (nella specie, fissato in 1^ grado in Euro 1.200,00 mensili), laddove – come è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte – il giudice è invece chiamato a verificare l’esistenza del diritto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi (od all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) ragguagliati ad un “tenore di vita” analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio; 2) l’assunto sulla cui base i Giudici di Bari hanno negato la perequazione della misura dell’assegno divorzile di essa P. agli incrementi conseguiti dal L. B. dopo la cessazione della convivenza (a loro dire, in realtà, per costante orientamento della “giurisprudenza di merito e legittimità”, l’assegno divorzile non sarebbe diretto “ad assicurare i vantaggi derivanti da successivi miglioramenti della situazione economica dell’ex coniuge”) si riveli gravemente errato sotto il profilo giuridico, posto che – come definitivamente ormai chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, deve tenersi conto anche degli incrementi e miglioramenti conseguiti, pur durante la separazione, dal soggetto obbligato quando – come nel caso di specie – il successo della carriera (e del reddito) del convenuto sia stato favorito indirettamente dal sacrificio personale della moglie dedicatasi al governo della casa e della famiglia; 3) laddove – secondo la disciplina dell’art. 5, Legge sul divorzio – l’assegno vada in concreto moderato, in più od in meno, secondo i parametri in esso elencati, i quali – a loro volta – vanno valutati tutti in relazione alla durata del matrimonio, e laddove, secondo l’insegnamento costante di questa Corte, il giudice del merito, nel definire l’importo, può non rendere conto della influenza – uno per uno – dei parametri contemplati dalla legge, purchè però “ne dia sufficiente giustificazione”, nella specie, pur avendo, in sede di ricorso in appello, essa P. allegato – chiedendo che se ne tenesse conto nella quantificazione dell’assegno – di essere ormai anziana, disoccupata ed indigente, di avere offerto un contributo personale e patrimoniale esclusivo (o prevalente) alla conduzione della casa e della famiglia nonchè alla formazione della carriera e quindi alla fortuna del marito, e che il matrimonio era durato quasi 30 anni, e pur avendo – in sede di memoria difensiva del 26.1.05 – insistito sulla valenza – a proprio favore – da tutti tali elementi, nonchè sui propri apporti patrimoniali, in base ai quali – prima – era stata acquistata la villa-casa familiare e – poi – le case dei figli, nella sentenza impugnata, invece – a parte i fugaci ed erronei riferimenti ai rispettivi mezzi delle parti (reddito della P., peraltro inesistente; reddito del L.B. antecedente agli incrementi verificatisi) attinenti, in quanto tali, all’an debeatur – nessuna attenzione in senso assoluto, sia stata posta ai parametri di quantificazione (quantum debeatur) ampiamente trattati, provati e discussi dalla difesa di essa P., e cioè alle condizioni personali dei coniugi (all’età ultracinquantenne di essa P., alla notoria sua impossibilità di reperire altra idonea occupazione lavorativa in un mercato ad alto tasso di disoccupazione e che privilegia il lavoro giovanile), alle ragioni della decisione (fallimento del matrimonio a causa dell’adulterio del L.B.) ed al contributo personale ed economico dato, da essa P., alla conduzione familiare ed – indirettamente.. sacrificandosi nella famiglia alla formazione del successo professionale e reddituale del L.B., e tanto meno -infine- alla durata del matrimonio. Anche in relazione ai profili sollevati con il secondo blocco di motivi or ora esaminati, va rilevato – infatti – come la decisione impugnata appaia – da un lato – manifestamente e gravemente incongrua ed elusiva nell’approfondimento dei percorsi di indagine più volte segnalati come imprescindibili nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile e per la sua quantificazione e – dall’altro – gravemente erronea nel momento in cui: a) pretende di sostituire, al parametro della tendenziale conservazione del “tenore di vita” vigente in costanza di convivenza matrimoniale, quello della preservazione di un regime di vita astrattamente “dignitoso”; b) pretende di ignorare la copiosa giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha più volte ribadito come “Al fine della determinazione dell’assegno divorzile, il giudice di merito deve determinare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia, di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia. Questa va valutata, peraltro, anche con riferimento ai miglioramenti reddituali dell’ex coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni e aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale, in quanto collegati alla sua attività lavorativa, e non aventi carattere di eccezionalità, in guanto non connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili.” (vedi, per tutte, in ordine al profilo sub a), Cass. 15610/07; ed in ordine al profilo sub b), Cass. 1379/00, ed – infine – in ordine ai criteri più generali di indagine, Cass. 14004/02, a tenore della quale “L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, mentre la liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta in concreto tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”). L’accoglimento dei primi 6 motivi rende del tutto assorbito il 6^ motivo, con il quale, nel denunciare violazione art. 4, comma 10, Legge Divorzio ed art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) – omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente lamenta la mancata pronuncia, da parte della Corte territoriale sul capo di appello specificamente da essa sollevato in ordine alla decorrenza dell’assegno divorzile, fissata, dai primi giudici, nell’ottobre 2003. In relazione all’accoglimento dei primi sei motivi del ricorso ed all’assorbimento del settimo, la impugnata sentenza va cassata in ordine ai profili accolti, e la causa va rimessa innanzi alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, la quale riesaminerà la vicenda alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e provvedere anche in ordine alle spese di questa fase di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi sei motivi del ricorso, assorbito il settimo. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008