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Giudice monocratico sez I penale 27 ottobre 2000 est. Conti

Novembre 10, 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 5 settembre 1998, NomeImputato veniva citato per rispondere del reato di cui agli artt. 570 c.p. e 12 sexies legge 898 del 1970 perché, legalmente obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento di lire 500.000 mensili a favore del coniuge Mogliepersonaoffesa e dei figli XXX e YYY, come disposto nella sentenza n° ZZZZ pronunciata da questo tribunale in data zzzzz, si sottraeva a tale obbligo.

All’udienza del 4 maggio 2000 Mogliepersonaoffesa si costituiva parte civile. Udite le richieste delle parti, venivano acquisiti documenti e la persona offesa veniva sentita quale teste. In esito contestato in via suppletiva il reato di cui agli artt. 570 cpv. n° 2 e 81 cpv. c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, lo NomeImputato avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza alla Mogliepersonaoffesa, al tempo moglie separata senza addebito, omettendo di corrisponderle l’assegno di mantenimento di lire 400.000 mensili stabilito dal Presidente del tribunale di Messina nel periodo compreso tra il 1989 e il 1994.

All’udienza odierna, rinnovato il dibattimento per cambio del giudicante, veniva nuovamente sentita quale teste la persona offesa e di seguito i testimoni della difesa FiglioImputato e NomeTestimone. Le parti concludevano infine come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- omissis -

Resta l’esame nel merito del delitto di cui al capo originariamente contestato.

Nell’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (sent. n° 472 del 1989) e dalla giurisprudenza di legittimità come di merito, la legge n° 74 del 1987 ha introdotto con l’art. 12-sexies una fattispecie delittuosa, del tutto nuova e pacificamente procedibile d’ufficio, consistente nel sottrarsi all’obbligo di corrispondere quanto dovuto a norma degli artt. 5 e 6 (assegno di divorzio ed assegno di mantenimento relativo ai figli), rinviando all’art. 570 c.p. ai soli fini della sanzione, la quale, trattandosi di inadempimento patrimoniale, deve essere ragguagliata al comma 2° e dunque è congiuntamente pecuniaria e detentiva (Cass. sez. VI sent. n° 3582 del 1988).

In particolare, dando rilievo penale alla violazione dell’obbligo di cui all’art. 5, la legge rispose all’esigenza di fornire adeguata tutela al soggetto divorziato il quale, a mente dell’art. 570 c.p. (interpretato nell’unica corretta maniera, e cioè senza estensioni analogiche in malam partem), non poteva agire penalmente contro l’ex coniuge che non prestasse i mezzi di sussistenza. Con l’introduzione del­l’ar­t. 12 sexies, la legge n° 74 del 1987 ha tuttavia predisposto una tutela ancora più incisiva perché, mentre per il separato il reato è integrato solo laddove vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza, nel caso del divorziato basta la sottrazione all’adempimento dell’obbligo statuito dal giudice civile.

Il giudice delle leggi, partendo sempre dal condivisibile assunto per il quale i reati previsti dall’art. 570 c.p. e dall’art. 12 sexies legge n° 898 del 1970 sono fra loro del tutto separati, ha considerato non irragionevole il fare discendere la punizione da diversi presupposti, tenuto conto che, anche a prescindere dalla diversa disciplina dei due istituti, “l’art. 12-sexies garantisce un rapporto di credito che esaurisce in sé … ogni collegamento tra le sfere degli ex-coniugi, mentre l’art. 570 del codice penale tutela un rapporto personale tuttora in atto”.

Resta tuttavia da stabilire quale sia l’esatta condotta che l’art. 12 sexies intende punire, problema sul quale non si rinvengono precedenti giurisprudenziali. Il tenore letterale della norma fa riferimento non ad un mero inadempimento dell’obbli­go di corrispondere l’assegno, ma al fatto di chi se ne “sottrae”: tale locuzione indica inequivocabilmente che la tutela civilistica del credito in parola non coincide con quella penalistica, ed una diversa lettura infrangerebbe l’unità sistematica del­l’ordinamento non rispettando i principi di sussidiarietà della sanzione penale e meritevolezza della pena (sul punto C. Salazar “La tutela penale dei crediti spettanti in caso di divorzio in relazione alla disciplina di cui all’art. 570 c.p.” in In Iure Praesentia 1991, pag. 110).

Nel sollevare il problema, parte della dottrina (A. Pisani “Sulla tutela penale della mancata corresponsione all’ex coniuge dell’assegno di divorzio” in Cass. Pen. 1990, pag. 386) ha proposto una soluzione estremamente rigorosa che individua l’unico discrimine fra illecito civile e illecito penale nel diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo: qualunque omessa prestazione, se assistita dal dolo, è punita ai sensi dell’art. 12 sexies. La tesi in parola parte dal presupposto che, nascendo l’obbligo di corrispondere l’assegno da un provvedimento giurisdizionale, “lo spirito della legge incontra il disvalore penale del fatto proprio nel risultato del mancato pagamento”. Coerentemente con tale premessa, anche un minimo inadempimento sarebbe penalmente rilevante.

Altra interpretazione (per tutti M. Finocchiaro “Diritto di famiglia” vol. III, Milano 1988) individuerebbe un ulteriore requisito della condotta penalmente rilevante nell’essere questa assistita da comportamenti simulatori o fraudolenti diretti in qualche modo a vanificare quanto disposto dalla sentenza.

Tale soluzione non è coerente con la lettera della norma: quando la condotta dell’agente deve essere qualificata dalla presenza di ulteriori elementi, la legge li indica sempre. Va del resto notato come già la previsione del dolo quale elemento soggettivo consente di ritagliare, nell’ampio spazio dell’inadempi­men­to, una fetta ben più ridotta, che esclude tutti gli statisticamente numerosi comportamenti di natura colposa.

Il vero è che la prima tesi, preferita dallo scrivente, implica la costruzione del­l’il­le­ci­to in esame come una sorta di inottemperanza dolosa ad ordine del giudice (388 c.p.) qualificata dalla particolare natura del rapporto sotteso: proprio tale conclusione impone tuttavia di ridurre ulteriormente lo spazio del penalmente rilevante.

Ripugna all’ordinamento (C. Salazar, op. cit.) l’idea che anche la mera corresponsione di quote irrilevanti di assegno, o di singole mensilità sporadicamente diluite nel corso di un lungo rapporto, integri il delitto. Tale interpretazione non trova del resto supporto nella norma, né è stata mai adottata dalla giurisprudenza costituzionale o di legittimità: sarebbe infatti una forzatura individuare in comportamenti di scarsa incidenza una vera e propria sottrazione al­l’ob­bli­go, dato che quest’ultimo va inteso in senso unitario e non come insieme di singole prestazioni, alla luce della inequivoca scelta del sostantivo singolare (“obbligo di corrispondere” e non “obblighi”). La giurisprudenza di legittimità insegna del resto in tema di mancata esecuzione dolosa ex art. 388 c.p. (recentissima Cass. Sez. VI n° 9445 del 2000) che il reato non è integrato dalla mera burocratica inosservanza dell’obbligo, ma solo da un comportamento concretamente offensivo.

La norma in esame non dice tuttavia quale sia la soglia oltre la quale il fatto diventa punibile, sicchè questo dato deve essere ricavato per via interpretativa, individuando il bene tutelato e, di conseguenza, la condotta che ne costituisce oggettiva lesione.

L’assegno di divorzio, nella sua attuale regolamentazione, costituisce per giurisprudenza e dottrina di gran lunga prevalenti una misura di carattere assistenziale, ancorata innanzitutto allo stato di bisogno del coniuge più debole (“quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”). La legge indica tuttavia altri parametri di cui va tenuto conto, e cioè le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi. Tutti questi criteri costituiscono, nella visione più condivisibile, non mere basi di calcolo dell’impor­to dell’assegno, ma condizioni da valutare unitamente allo stato di bisogno ai fini della stessa scelta sull’an dell’imposizione dell’obbligo (E. Quadri voce “Divor­zio nel diritto civile e internazionale” in “Digesto delle discipline privatistiche – se­zione civile” vol VI).

Si deve dunque concludere che l’interesse alla tutela del quale l’assegno è preordinato è quello del coniuge divorziato più debole a che la sproporzione economica non raggiunga livelli insopportabili, e ciò anche qualora questi non si trovi in uno stato di vero e proprio bisogno. Ne discende che le omissioni penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 12 sexies legge n° 898 del 1970 sono solo quelle che retrocedono l’ex coniuge beneficiario allo stato di ingiusto squilibrio che l’assegno mira ad eliminare.

Accertare se l’omissione raggiunga il grado di gravità sopra indicato è valutazione di merito che il giudice deve svolgere in concreto. Da un canto, la mera omissione di qualche rateo, non accompagnata da ulteriori elementi che caratteriz­zino il comportamento in senso particolarmente lesivo, non potrà mai rilevare pe­nalmente. D’altro canto, quando l’omissione si riveli non sporadica, è necessario stabilirne la concreta incidenza individuando quali siano, in costanza del compor­ta­mento contestato, le condizioni patrimoniali e personali dei soggetti interessati: difficoltà economiche dell’onerato o miglioramenti reddituali del beneficiario, sopraggiunti alla pronuncia della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, devono pertanto entrare nella cognizione del giudice penale al fine di verificare se modifichino l’inci­den­za dell’omissione sulla situazione tutelata.

Corollario della già evidenziata autonomia dell’illecito penale ex art. 12 sexies da quello civile, è poi che i mutamenti patrimoniali posteriori devono essere presi in considerazione anche qualora in sede civile non abbiano comportato la revoca o la riduzione dell’assegno.

Tale interpretazione non trova alcun ostacolo nella condivisibile giurisprudenza formatasi in relazione al delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, ove le difficoltà economiche del reo non giustificano il comportamento salvo i casi di assoluta indigenza. La già citata separatezza concettuale di questo reato da quello oggi in esame vieta infatti qualsiasi automatica estensione al secondo delle elaborazioni giurisprudenziali riguardanti il primo.

Il rigore manifestato costantemente in tema di art. 570 comma 2° c.p. è del resto il frutto della natura del comportamento da questa norma contemplato, sempre particolarmente odioso perché spinge il coniuge separato in una condizione di miseria. La valutazione pro reo delle cause di esclusione dell’antigiuridicità, che null’altro sono che il risultato di comparazioni di interessi legalmente protetti, non potrà in tal caso che essere subordinata ad un accertamento convincente dell’assoluta impossibilità di altrimenti operare.

Nella sottrazione ex art. 12 sexies, di contro, l’a­gen­te risponde di una lesione che, pur riguardando nella sostanza il medesimo bene della vita, può presentare in concreto una ben minore gravità. La ratio che impedisce nell’un caso di considerare le condizioni dell’imputato impone dunque nell’altro di tenerne il massimo conto.

Tale premessa si rende necessaria alla luce dell’esito dell’istruttoria dibattimentale.

Va premesso che la fonte principale di prova a carico è data dalla deposizione della persona offesa, che, a mente di costanti insegnamenti giurisprudenziali, può certamente essere valutata anche da sola ai fini della condanna, ma sempre previa indagine sulla credibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante.

Mogliepersonaoffesa ha deposto due volte: con la prima deposizione ella ha asserito di nulla avere ricevuto per un paio d’anni, aggiungendo peraltro, in parziale contraddizione, che, quando l’ex marito le mandava i soldi, erano quattrocento e non cinquecentomila lire, ed ammettendo infine di non essere in grado di stabilire a quanto ammontasse l’omesso versamento complessivo.

Rinnovatone l’esame, la Mogliepersonaoffesa, pur confermando la precedente dichiarazione, ha asserito di non avere ricevuto alcunchè dal 1995 al 1998, quando le venne riconosciuto il diritto di rivalersi sul quinto in base a pignoramento presso terzi.

Le evidenti contraddizioni in cui la persona offesa è caduta consentono di attribuirle solo parziale attendibilità. Ella è stata certamente sincera nella ricostruzione dei fatti, ma altrettanto imprecisa, probabilmente a causa del suo particolare coinvolgimento psicologico. In particolare, a seconda della versione, NomeImputato potrebbe avere semplicemente compiuto alcune omissioni, parziali o totali non è dato saperlo, distribuite nel corso di un paio d’anni, oppure potrebbe esser venuto totalmente meno all’obbligo per ben quattro anni.

Poiché lo stesso imputato non ha sostanzialmente contestato la sussistenza di qualche omissione, anche alla luce della prova documentale dell’avve­nu­to pignoramento, la Mogliepersonaoffesa è senz’altro attendibile ove denuncia la sussistenza di un inadempimento. Si tratta ora di ricostruire la sua consistenza e l’incidenza dello stesso nell’equilibrio economico fra le parti.

A tale scopo risulta fondamentale la deposizione di FiglioImputato. Questi, figlio dell’imputato e della persona offesa, da sempre affidato al padre, ha asserito di avere personalmente visto il padre consegnare alla madre diverse mensilità presso il domicilio di lei, ed ha aggiunto di avere talvolta egli stesso fatto da tramite per la consegna per conto del padre. Egli ha inoltre riferito che le dazioni erano sempre in contanti e che il padre non pretendeva mai ricevute.

Il giovane ha poi asserito di sapere che la madre lavora, in ciò contraddicendo quest’ultima che sosteneva invece di avere solo effettuato lavori sporadici presso una cooperativa. Il teste ha altresì narrato di gravi difficoltà economiche e di salute affrontate dal padre, tali da portarlo in uno stato di grave indebitamento risolto con la svendita di un immobile.

La difesa di parte civile ha invero contestato la genuinità del teste, mosso, a suo dire, da malanimo nei confronti della madre. FiglioImputato ha però dimostrato un notevole grado di coerenza, e la sua deposizione non è apparsa affatto smaccatamente tesa alla difesa del padre, tant’è che egli ha ammesso serenamente la sussistenza di qualche inadempimento da parte del genitore, anche se non è stato in grado di meglio quantificarlo.

La deposizione trova poi conferma in taluni elementi esterni.

Il testimone NomeTestimone, amico dell’imputato, ha riferito che un paio di volte, trovandosi con lui per altri motivi, finì per accompagnare l’imputato mentre portava i soldi alla moglie. Il teste ha ammesso di non avere mai visto l’azione della consegna del denaro, ma pure ha riferito di avere notato lo NomeImputato preparare i soldi. Le notizie rese da questo teste assurgono tutt’al più a debole elemento indiziario pro reo, ma pure convergono con la ricostruzione operata da Massimo NomeImputato in ordine a due circostanze importanti, e cioè che l’imputato era solito dare i soldi in contanti e che li portava al domicilio della ex moglie.

Altra conferma indiretta si ha dalla sentenza n° ZZZZ del zzzzz, di­chia­rativa del divorzio, che tenne conto di un reddito mensile di 795.000 lire per­ce­pi­to regolarmente dalla Mogliepersonaoffesa. Non risulta che tale provento sia successiva­men­te venuto meno: nessuna attendibilità può essere concessa all’attestato emesso dall’U.P.L.M.O. di Messina nel 1998, dal quale risulta lo stato di disoc­cupa­zio­ne della Mogliepersonaoffesa, dato che tale stato viene fatto addirittura risalire al 1993 quando la stessa persona offesa ha invece ammesso di avere lavorato quan­to­me­no saltuariamente nel periodo compreso fra 1993 e 1998. Vero è che l’ordi­nan­za wwww della prima sezione civile di questo tribunale, nel rigettare la richiesta dell’imputato di revocare l’obbligo di corrispondere l’asse­gno, ha moti­va­to anche sulla base di assenza di prova di red­di­to da parte della Mogliepersonaoffesa, ma ciò ha fatto sulla base di quel medesimo attestato U.P.L.M.O. della cui attendibili­tà si è ora detto. Questi elementi indiziari consentono di concludere che FiglioImputato è nel giusto quando afferma che la madre continuò a percepire redditi.

Si deve pertanto concludere che FiglioImputato sia degno di fede quando ri­fe­ri­sce di un’omissione rilevante, ma parziale, e almeno in parte motivata da diffi­col­tà economiche transeunti che facevano venire meno, o quantomeno riduceva­no, il dislivello economico fra gli ex coniugi, anche alla luce di una certa autosuf­fi­cien­za economica della Mogliepersonaoffesa. Va dunque ragionevolmente e­sclu­sa la ri­le­van­za penale del­l’ina­dem­pimento, e si deve ritenere che la persona of­fe­sa possa avere pieno ristoro del proprio diritto attraverso le già intraprese azioni civili. Ne deriva che il fatto non costituisce reato e l’imputato va pertanto assolto.