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Cassazione sez I civile; sentenza 29 novembre 2006, n. 25366

Novembre 9, 2008

Amministrazione di sostegno,limiti,natura

In evidenza: “Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per cio’ stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 10/10/06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 6926/2006 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;

Dott. OLLA Giovanni – Presidente – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere – Dott. MORELLI Mario Rosario – Consigliere – Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente;

SENTENZA sul ricorso proposto da;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, DOTT.

FORTUNA ENNIO;

- ricorrente – contro T.A., P.M., T.L.;

- intimati – avverso il decreto della Corte d’Appello di VENEZIA, depositato il 02/02/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2006 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. – La Corte d’appello di Venezia, con decreto depositato il 2 febbraio 2006, respingendo il reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il quale riteneva che la procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno non potesse essere attivata senza necessita’ del patrocinio del difensore, confermo’ il provvedimento del Giudice tutelare di Padova – sez. distaccata di Cittadella – che, su richiesta presentata personalmente da T.L., aveva nominato un amministratore di sostegno in favore di T.A., individuato nella persona della stessa richiedente.

1.2. – La decisione della Corte muove dalla considerazione della finalita’ della L. n. 6 del 2004, che ha comportato una rottura con il precedente sistema fondato sulla interdizione dell’incapace, intesa soprattutto a proteggere la famiglia e la societa’ dall’infermo piu’ che l’infermo stesso, che veniva totalmente emarginato, essendogli preclusa ogni attivita’: un cosi’ radicale cambiamento non poteva non richiedere l’intervento del patrocinio legale nel relativo procedimento.

La legge sull’amministrazione di sostegno – rileva la Corte veneta – introduce un procedimento semplificato, improntato alla massima rapidita’ e sburocratizzazione, correlato ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., teso, com’e', ad espandere, invece che a comprimere, le potenzialita’ del beneficiario. L’amministrazione di sostegno e’ diretta infatti ad eliminare ostacoli all’esercizio dei diritti del soggetto debole piu’ che a limitarlo nell’esercizio dei suoi diritti, come l’interdizione.

Dunque, non sarebbe ipotizzarle alcuna omogeneita’ tra l’uno e l’altro istituto. La nuova legge e’ stata concepita per venire incontro a coloro che si trovano in difficolta’ nell’esercizio dei diritti. Tale finalita’ verrebbe frustrata se si imponessero rallentamenti al procedimento ed al contatto diretto del soggetto con il Giudice tutelare. Si pensi al responsabile del servizio di assistenza, che finirebbe per non, attivarsi per la nomina dell’amministratore di sostegno se sapesse di doversi rivolgere per questo ad un legale, tenuto anche conto del problema dei costi; o ancora si pensi alla ipotesi del decesso del procuratore avvenuto subito dopo il deposito della istanza al Giudice tutelare, e conseguente interruzione del processo.

1.3. – Del resto, le deroghe alla disposizione dell’art. 82 c.p.c. – che stabilisce il principio in base al quale le parti possono stare in giudizio innanzi al Tribunale solo con il ministero di un procuratore legalmente esercente – non sono solo quelle previste espressamente dalla legge, ma tutte quelle in cui l’esclusione del patrocinio si desume in via interpretativa dal sistema. Inoltre – si osserva nel provvedimento -, va considerato che all’epoca della emanazione del codice civile il Giudice tutelare era organo completamente autonomo dal Tribunale e dalla Pretura.

Per di piu’, secondo la Corte, dalla stessa lettera della legge sarebbe desumibile la esclusione della necessita’ del patrocinio legale per proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno. Infatti, l’art. 411 c.c., u.c., nel testo introdotto dalla legge in esame, prevede un ricorso particolare, che puo’ essere presentato anche successivamente a quello per detta nomina, inteso ad estendere all’amministrazione di sostegno alcuni effetti o limitazioni proprie dell’interdizione: tale ricorso puo’ essere presentato direttamente dal beneficiario. L’espressione “direttamente” equivarrebbe all’altra “personalmente”: sicche’, non sarebbe concepibile che il ricorso base richieda il patrocinio del difensore.

1.4. – Si rileva ancora che nel nostro ordinamento non esiste alcun caso di ricorso al Giudice tutelare – unico ufficio giudiziario aperto al pubblico anche per fornire gratuitamente consigli giuridici al pubblico – che debba necessariamente essere presentato attraverso il procuratore.

Si aggiunge, che, almeno nelle ipotesi in cui il soggetto e’ lucido di mente, lo stesso risultato dell’amministrazione di sostegno si potrebbe conseguire con una procura. Inoltre, anche con riferimento alla ipotesi di infermita’ di mente, l’ordinamento conosce casi in cui non e’ prevista la obbligatorieta’ della difesa tecnica: si pensi alla L. n. 833 del 1978, art. 35, comma 6, sul trattamento sanitario obbligatorio.

1.5. – Ed anche quanto all’argomento della previsione dell’intervento obbligatorio del p.m. (art. 407 c.c., u.c.) – dal quale il reclamante fa derivare la conclusione che si versi nel campo dei giudizi contenziosi, per i quali occorre in ogni caso il patrocinio di un legale -, si osserva che detto intervento costituisce solo una ulteriore garanzia per i diritti dei soggetti deboli.

1.6. – Ed ancora, se e’ vero che la difesa tecnica e’ indispensabile tutte le volte in cui il procedimento, sia pure camerale, abbia ad oggetto situazioni sostanziali soggettivate in diritti o status, nel caso in esame, a prescindere dal problema se l’amministrazione di sostegno rientri o meno nella volontaria giurisdizione, in realta’ il difensore non tutelerebbe il soggetto debole, ma l’istante.

Ne’ sarebbe esatto che tutti i procedimenti riguardanti capacita’ e status richiedano l’assistenza del difensore: si pensi alla L. n. 194 del 1978, art. 12 sulla interruzione della gravidanza. Inoltre, si avverte, l’amministrazione di sostegno non ha la finalita’ di accertare la mancanza di capacita’ di agire, ma di proteggere gli interessati.

1.7. – Nemmeno sarebbe decisivo il richiamo procedimentale, messo in luce dal reclamante, agli artt. 712, 713, 716, 719, 720, 720 bis c.p.c., che si riferiscono al procedimento di interdizione/inabilitazione, essendo detto richiamo espressamente limitato dalla riserva “in quanto compatibili”, ed essendo il procedimento di cui si tratta sostanzialmente incompatibile con quella parte delle disposizioni richiamate che sono state lette, in relazione al procedimento di interdizione, come impositive della difesa tecnica.

1.8. – Ne’ avrebbe rilievo la circostanza che il provvedimento possa proseguire in Cassazione, poiche’ solo per quel giudizio e’ richiesta necessariamente la assistenza del difensore. Del resto, anche l’evento morte della parte ha diverse conseguenze in primo grado e in cassazione.

1.9. – Infine, non sarebbe ravvisabile vulnus al diritto di difesa, riguardando l’assistenza l’istante e non il beneficiato, ed avendo comunque le parti la facolta’ di farsi assistere dal difensore.

2. – Per la cassazione del richiamato, decreto ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico, complesso motivo di gravame, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia lamenta “violazione ed erronea applicazione dell’art. 82 c.p.c., relativo all’obbligo di assistenza legale, con riferimento agli artt.404 e segg. e 414 e segg. c.c. (titolo 11^ del libro primo), nonche’ all’art. 70 c.p.c., relativo all’intervento del P.M. nelle cause davanti al Tribunale e alla Corte d’appello”. Il decreto della Corte d’appello, fondato pressoche’ esclusivamente su di una errata ricostruzione sostanzialistica dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, trascurerebbe tutte le disposizioni convergenti nel senso della imprescindibilita’ dell’assistenza del legale nel procedimento di nomina dell’amministratore, anche se promosso dallo stesso interessato. Dalla sostanziale omogeneita’ e contiguita’ dell’istituto di cui si tratta con quelli della interdizione e della inabilitazione discenderebbe la necessita’ di una disciplina processuale affine, se non identica, tenuto anche conto della possibilita’ del passaggio dall’uno all’altro degli istituti di cui si tratta, come, del resto, espressamente previsto dall’art. 720 bis c.p.c., introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 18 il quale stabilisce che “ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 712, 713, 716, 71 e 720″.

La Corte di merito, nel sostenere, invece, la esigenza di una disciplina autonoma del nuovo istituto di protezione rispetto a quelli tradizionali, in considerazione della sua natura e delle sue peculiari finalita’, fornisce una non condivisibile lettura dell’art.

411 c.c., u.c., nel testo riformato, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale il giudice tutelare dispone che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, e’ assunto, con decreto motivato a seguito di ricorso che puo’ essere presentato anche dal beneficiario “direttamente”: lettura che consentirebbe di ritenere che il ricorso introduttivo del procedimento di nomina dell’amministratore possa essere proposto “personalmente” dall’interessato. Secondo il ricorrente, il richiamato art. 411 c.c.si inquadrerebbe, invece, esclusivamente nella situazione giuridica conseguente all’amministrazione di sostegno gia’ istituita, e l’uso dell’avverbio “direttamente” – che non equivarrebbe all’altro “personalmente” – sarebbe inteso solo a legittimare il beneficiario al rapporto diretto con il giudice tutelare, anche senza il tramite dell’amministratore di sostegno gia’ nominato.

Del resto, aggiunge il P.G. ricorrente, l’art. 406 c.c., che individua i soggetti che sono legittimati a proporre il ricorso introduttivo, indica, tra di essi, il soggetto beneficiario, senza menzionare la possibilita’ di presentare il ricorso stesso direttamente o personalmente. E comunque, con detto ricorso verrebbe promosso un giudizio tra parti in conflitto, destinato ad essere, definito con il carattere della decisorieta’, reclamabile e quindi, ai sensi dell’art. 120 bis c.p.c., comma 3, suscettibile di ricorso per cassazione.

La impostazione secondo la quale si tratterebbe di un giudizio tra parti, necessariamente, quindi, contenzioso, non unilaterale, troverebbe conforto altresi’ nell’obbligatorieta’ dell’intervento del P.M., scaturente dall’art. 70 c.p.c. – che lo prevede nelle controversie dallo stesso proponibili, in quelle matrimoniali ed in, quelle riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone, alle quali andrebbero ascritte quelle aventi ad oggetto la istituzione di un’amministrazione di sostegno, siccome dirette ad integrare o assicurare l’autonomia del soggetto – e comunque espressamente prevista dall’art. 407 c.c., u.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, nonche’ dall’art. 406 novellato, il quale annovera, mediante il rinvio all’art. 417 c.c., il P.M. tra i soggetti legittimati a proporre il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno.

In definitiva, il modello procedimentale prescelto dal legislatore sarebbe quello, gia’ sperimentato per la interdizione e la inabilitazione, del giudizio contenzioso, con la presenza del P.M. e del/i privato/i interessato/i, in cui la decisione compete al giudice terzo, chiamato a dirimere un giudizio conflittuale tra parti contrapposte, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, la posizione delle parti non sia conflittuale. Nessun pregio avrebbe, poi, l’accostamento, operato dalla Corte territoriale, tra il procedimento di cui si tratta e quello in materia di trattamento sanitario obbligatorio, in relazione al quale la L. n. 833 del 1978, art. 35, comma 6, prevede che il giudice tutelare adotti, anche di ufficio, e quindi senza assistenza legale, i provvedimenti urgenti per la cura della persona e la conservazione o amministrazione del suo patrimonio, trattandosi, in detta ipotesi, di intervengo ad esclusiva tutela della liberta’ personale del soggetto, senza che il provvedimento emesso, puramente conservativo ed assolutamente urgente, incida in alcun modo sullo stato e sulla capacita’ dell’interessato; ne’ l’altro accostamento con la previsione, contenuta nella legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, secondo la quale la minore puo’ essere autorizzata dal giudice tutelare, quando manchi o si opponga chi esercita la potesta’, o quando sia sconsigliabile la consultazione o se i pareri siano difformi. In tal caso, infatti, il conflitto – che, comunque, non incide sullo stato e la capacita’ delle persone – e’ escluso dalla legge, che riconosce la prevalenza della volonta’ della donna, sulla cui serieta’ si pronuncia il giudice tutelare, senza intervento del P.M. o di difensore, in considerazione del carattere strettamente privato della situazione.

Infine, la Corte di merito avrebbe ignorato l’ulteriore argomento a favore della tesi della natura contenziosa del procedimento di cui si tratta, e del carattere decisorio del provvedimento che lo definisce, costituito dalla esplicita previsione della ricorribilita’ in Cassazione del decreto emesso in sede di reclamo (art. 720 bis c.p.c.).

2. – La doglianza e’ fondata nei sensi e nei limiti che saranno di seguito precisati.

2.1.- La questione, sottoposta per la prima volta all’esame della Corte, riguarda la possibilita’ di presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno e, piu’ in generale, di partecipare al relativo procedimento, in primo grado, senza il ministero di un difensore. Il problema trae origine dalla mancanza, nella L. 9 gennaio 2004, n. 6, la quale ha introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, di alcuna disposizione che espressamente preveda la difesa tecnica nel procedimento di cui si tratta, ne’ che ne escluda dichiaratamente la necessita’.

2.2. – La soluzione della questione richiede una premessa sulla portata della regola dell’onere del patrocinio, posta, in via generale, dall’art. 82 c.p.c., comma 3, il quale stabilisce che, “salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente…”. Alcune delle eccezioni alla regola – la quale comporta la nullita’ della domanda giudiziale priva della sottoscrizione del difensore – sono disposte dallo stesso codice di rito, in relazione, generalmente, alla minore rilevanza sociale ed economica della controversia, ovvero alla sua particolare natura: si pensi, per un verso, ai procedimenti davanti al giudice di pace (art. 82 c.p.c., comma 1 ), o alle controversie di lavoro innanzi al tribunale (art. 417 c.p.c., comma 1) entro un limite di valore minimo; per l’altro, ai casi di ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso in camera di consiglio dal Tribunale in composizione monocratica su richiesta della parte personalmente, ai sensi dell’art. 736 bis c.p.c., introdotto dalla L. 4 aprile 2001, n. 154, sulla violenza nelle relazioni familiari.

Altre eccezioni alla richiamata regola dell’onere del patrocinio sono contemplate da norme di leggi speciali, quali la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 in tema di opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative; il D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 13 in materia di impugnazione del decreto di espulsione dello straniero; la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35, comma 10, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in materia di procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatoci in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale, il quale prevede che contro il decreto di convalida o di mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio puo’ essere proposto ricorso al tribunale competente, innanzi al quale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore; il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 6, in tema di controversie sulla eleggibilita’ nei consigli comunali.

2.3. – Altre deroghe alla regola generale di cui si tratta sono state ravvisate in via interpretativa con riguardo ad ipotesi in cui, per le peculiarita’ dei procedimenti, il ricorso al patrocinio si risolverebbe in un pregiudizio alla parte. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in cui manca una contesa su diritti, soggetta al rito camerale, e che da luogo a provvedimenti sostanzialmente amministrativi, e solo soggettivamente giudiziari, in quanto attribuiti alla competenza di un giudice anziche’ di un’autorita’ amministrativa, non sia necessario il ministero del procuratore (v. Cass., sent. n. 5814 del 1987).

E tuttavia ritiene il Collegio che il richiamo alla natura del procedimento come di volontaria giurisdizione non sia risolutivo al fine di stabilire se il ricorrente debba farsi rappresentare da un avvocato, stante la ricorrente introduzione da parte del legislatore, nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, di norme impositive dell’onere del patrocinio, in ragione della esigenza sempre piu’ avvertita del rispetto delle garanzie dirette a realizzare la pienezza del diritto di difesa anche in relazione a procedimenti siffatti: possono al riguardo richiamarsi, in materia di adozione, la L. n. 184 del 1983, art. 10 come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 10 – la cui efficacia, quanto alle disposizioni processuali nella stessa contenute, e’, peraltro, tuttora sospesa, per effetto delle reiterate proroghe disposte -, il quale impone la presenza del difensore sin dal primo atto del procedimento relativo all’accertamento dello stato di abbandono del minore, nonche’ la prescrizione, contenuta nella stessa L. n. 149 del 2001, art. 37, che nei procedimenti camerali di ablazione o di limitazione della potesta’ genitoriale regolati dal codice civile (artt. 330, 333, 336) i genitori e il minore siano assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge. Ed ancora la nuova disciplina del processo societario prevede la necessita’ della difesa tecnica per tutti i procedimenti camerali di giurisdizione volontaria bi- o plurilaterali, mentre la considera facoltativa per i procedimenti unilaterali (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 25, comma 3).

Appare pertanto evidente che l’equivalenza tra rito della giurisdizione volontaria ed attivita’ amministrativa del giudice deve considerarsi ampiamente superata e che anche il binomio rito camerale – atecnicita’ della difesa non e’ ulteriormente sostenibile, attesa la sempre piu’ estesa utilizzazione da parte del legislatore di detto rito camerale, in ragione della sua maggiore funzionalita’ rispetto ad esigenze di semplificazione e concentrazione. Il rito camerale e’ invero divenuto una sorta di contenitore neutro (secondo la felice espressione di SU 1996 n. 5629), nel quale possono svolgersi non soltanto questioni inter volentes, ma vere e proprie controversie su diritti o status.

2.4. – In definitiva, il discrimen ai fini della affermazione, ovvero della negazione, della necessita’ della difesa tecnica, nelle ipotesi di mancata previsione legislativa espressa in un senso o nell’altro, non puo’ essere individuato nel carattere contenzioso ovvero di volontaria giurisdizione della procedura di cui si tratta. Come sara’ poi detto, dovra’ essere rapportato, invece, alla consistenza delle situazioni soggettive coinvolte.

2.5. – cio’ posto, la risposta al quesito se tale ministero debba ritenersi obbligatorio anche con riguardo alla procedura diretta alla istituzione dell’amministrazione di sostegno – quesito in ordine alla cui soluzione si sono manifestate in dottrina, come nelle pronunce dei giudici di merito, posizioni divergenti – postula la approfondita analisi della natura, della sfera di operativita’ dell’istituto di cui si tratta e delle sue finalita’ peculiari.

Il tema della perimetrazione e dell’ambito di applicabilita’ dell’amministrazione di sostegno in rapporto agli istituti della interdizione e della inabilitazione e’ stato affrontato da questa Corte con la sentenza n. 13584 del 2006, nella quale si e’ sottolineato che il nuovo istituto ha la finalita’ di offrire a chi si trovi nella impossibilita’, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacita’ di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti di protezione, quali, appunto, la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla L. n. 6 del 2004. Rispetto a tali istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, secondo le affermazioni della predetta sentenza, che il Collegio intende ribadire, va peraltro individuato con riguardo non gia’ al diverso, e meno intenso, grado di infermita’ o di impossibilita’ di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneita’ di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita’ ed alla maggiore agilita’ della relativa procedura applicativa. In particolare, con l’amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: cio’ induce a non escludere che, in linea generale, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificita’ delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravita’ degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.

Una tale scelta, ha avvertito la Corte nella citata sentenza, non puo’ non essere influenzata dal tipo di attivita’ che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un’attivita’ minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, ed, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacita’ dell’interessato, corrispondera’ l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore snellezza della procedura, ma altresi’ su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignita’ dell’individuo che essa sottende, in contrapposizione alle piu’ invasive misure della inabilitazione e della interdizione, le quali attribuiscono uno status di incapacita’, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l’interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Al contrario, la disciplina della L. n. 6 del 2004 delinea una generale capacita’ di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l’amministrazione medesima. Ne consegue che il giudice – che, non casualmente, e’ il giudice tutelare, e cioe’ una figura cui sono normalmente affidate funzioni riconducibili all’amministrazione di interessi ed alla vigilanza ed al controllo (piu’ che alla soluzione di controversie tra parti che contendano su di un diritto), da esercitare attraverso un procedimento in relazione al quale l’ordinamento non conosce casi in cui sia richiesto l’onere della difesa tecnica – il quale, anche ad istanza dello stesso interessato, procede alla nomina dell’amministratore, si limita, in via di principio, ad individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento, senza peraltro determinare una limitazione generale della capacita’ di agire del beneficiario. Egli, infatti, non si muove, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacita’ di agire della persona sottoposta al suo esame – finalizzato essenzialmente alla difesa degli interessi dei familiari, che potrebbero subire pregiudizio dalla sua condotta, oltre che dei terzi che vengano con essa in contatto – ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiarlo, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo.

2.6. – In sintesi, deve quindi dirsi che la L. n. 6 del 2004 ha introdotto un istituto la cui disciplina presenta caratteristiche che lo distinguono, e lo contrappongono, nella sua stessa essenza ontologica, alle altre figure di “protezione degli impediti ad agire” ed ai corrispondenti modelli procedimentali gia’ presenti nel nostro ordinamento positivo e rimasti peraltro in vigore.

Sul piano sostanziale, l’istituto attiene a situazioni intrinsecamente ed essenzialmente diverse tra loro che, come si e’ visto, si estendono dalla mera impossibilita’ – anche solo fisica e transeunte – di porre in essere atti giuridici di pochissimo momento (la materiale riscossione della pensione) a fattispecie di vera e propria incapacita’ fisica o psichica, omologhe a quelle giustificanti l’inabilitazione o l’interdizione; correlativamente, prevede e consente interventi che si estendono dalla semplice attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, talvolta soltanto fattuale, alla possibilita’ “dell’estensione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno” di “determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato” (art. 411 c.c., comma 3). Il tutto, peraltro, senza mai comportare l’incapacita’ generale, totale o parziale, dell’amministrato, ma solo una limitazione rispetto a determinate attivita’.

Sul piano del “modello del procedimento” relativo all’amministrazione di sostegno si individuano precetti che – mentre sono sicuramente armonici e coerenti al nuovo istituto – risultano del tutto antinomici rispetto al pregresso sistema processuale ed alla sua ricostruzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Valga ad esempio la finora ritenuta impossibilita’ di coniugare – secondo il diritto vivente – l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione con la non definitivita’ dei provvedimenti connessa alla loro revocabilita’ e modificabilita’, laddove per la L. n. 6 del 2004 e’ previsto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno (art. 720 bis c.p.c., comma 3) nonostante questi siano sempre modificabili o revocabili (art. 407 c.c., comma 3).

Vale a dire che l’amministrazione di sostegno si configura come un istituto nel cui contenitore sono riunite ed unificate fattispecie che secondo il sistema previgente erano considerate tra loro ontologicamente diverse; e che prevede rimedi e forme di tutela, anch’essi radicalmente nuovi e non compatibili con, le preesistenti, – ma rimaste in vigore – figure normative di protezione degli incapaci.

Ne discende anzitutto l’impossibilita’ di far ricorso, ai fini interpretativi e ricostruttivi (sia in generale sia in relazione ala specifica questione di cui si tratta), al canone sistematico ed agli arresti giurisprudenziali (anche se delle Sezioni Unite) in materie sostanziali e processuali sostanzialmente similari; e la necessita’ di utilizzare a quei fini unicamente le regole dettate in modo espresso per l’istituto che ne occupa, apprezzate alla luce dei principi cardine del nostro sistema costituzionale.

Ed e’ proprio la mancata considerazione della coesistenza in un unicum di ipotesi diverse, della atipicita’ rispetto al sistema preesistente del modello procedimentale, e della radicale novita’ sostanziale e formale dell’istituto, che ha determinato e determina il contrasto (finora) inconciliabile ed insanabile della dottrina e della giurisprudenza in ordine alla questione che ne occupa. Da una parte e dall’altra si ipotizza un’unica soluzione valida per tutti i casi indistintamente; ed in questa prospettiva si contrappongono, a sostegno, precedenti precetti positivi ed arresti giurisprudenziali che pero’ possono valere esclusivamente per taluna delle fattispecie assoggettabili alla amministrazione di sostegno, ma non per tutte.

Ma ne discende, anche, l’impossibilita’ di (ed addirittura la preclusione ad) una soluzione unitaria del problema applicabile indistintamente a tutte le ipotesi.

Si impone, pertanto, l’adozione di soluzioni differenziate a seconda delle varie fattispecie per le quali e’ richiesta l’amministrazione di sostegno.

Si tratta di una soluzione che – stante il radicale silenzio della legge sulla questione di cui si tratta – non solo non e’ preclusa, ma e’ del tutto legittima.

Nel medesimo senso, del resto, sono indirizzati gli studi piu’ recenti, la cui indagine infatti – dimostrata ed acquisita la insostenibilita’ delle dottrine prospettanti una soluzione unitaria in un senso o nell’altro – e’ diretta sia a giustificare l’ammissibilita’ della soluzione differenziata, che ad individuare il relativo discrimen.

2.7. – Invero, in presenza di interventi che, come si e’ visto, si limitano all’attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, a volte solo fattuale, si profila del tutto incongrua – ferma, ovviamente, la possibilita’, da riconoscersi a chiunque, di farsi assistere da un patrocinante, ove lo ritenga opportuno – la previsione del necessario ministero del difensore a favore di un soggetto che non fa valere una sua pretesa nei confronti di un altro soggetto, ma chiede l’intervento del giudice in funzione attuativa di un proprio interesse, tra l’altro coincidente con l’interesse generale. Ed invero una tale previsione appare incompatibile con quelle esigenze di rapidita’, semplificazione, non onerosita’ che sono a base del nuovo istituto, non solo – e con maggiore evidenza – con riguardo ai casi in cui il provvedimento sia richiesto dallo stesso interessato, non essendo ragionevolmente ipotizzatile una necessita’ di assistenza a favore di chi non debba difendere un suo diritto da una contestazione, ma piuttosto ricevere un aiuto nel compimento di un’attivita’ nel suo stesso interesse; ma anche, in via generale, quando la richiesta sia avanzata da persona diversa dal beneficiario, atteso che in tale ipotesi la difesa tecnica, predisposta sostanzialmente per la stesura della istanza introduttiva della procedura e per l’assistenza del richiedente in ogni fase della stessa, avrebbe l’effetto di assicurare il diritto di difesa non gia’ a favore del soggetto nei cui confronti la misura e’ destinata ad operare, ma di altro soggetto (in ipotesi anche in posizione di contrasto con il primo proprio quanto alla valutazione della opportunita’ della applicazione della misura stessa).

Ne’ vale osservare, come fa il ricorrente, che l’art. 720 bis c.p.c.

stabilisce che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni processuali che concernono le procedure di interdizione e di inabilitazione. Ed invero il riferimento all’art. 720 bis c.p.c. si risolve in un argomento di scarso rilievo, atteso che la clausola di non incompatibilita’ delle norme richiamate non esime l’interprete dal compito di accertare la sussistenza del requisito di compatibilita’.

Peraltro il regime di stabilita’ del provvedimento, suscettibile in ogni tempo di modifica o integrazione, anche di ufficio, ed anche per effetto di una rivalutazione delle circostanze gia’ esaminate, nonche’ la previsione del reclamo contro il decreto del giudice tutelare a norma dell’art. 739 c.p.c. gia’ valgono a restringere l’ambito di compatibilita’ della normativa richiamata.

Nemmeno puo’ attribuirsi rilievo decisivo alla previsione della ricorribilita’ per cassazione, contenuta nell’art. 720 bis c.p.c., comma 3, contro il decreto della Corte d’appello pronunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, atteso che l’ammissione di tale strumento impugnatorio, che ovviamente esige la presenza di un difensore, non comporta necessariamente l’obbligatorieta’ del patrocinio sin dall’inizio della procedura e non puo’ alterare il dato sostanziale costituito dall’assenza di una lite tra parti contrapposte. Del resto, l’ordinamento conosce diverse ipotesi in cui e’ previsto il ricorso per cassazione – con conseguente obbligo di patrocinio legale – nonostante la esclusione della necessita’ del patrocinio medesimo in primo grado (si pensi a tutte le cause davanti al giudice di pace il cui valore non eccede Euro 516,46, ovvero in cui comunque sia lo stesso giudicante ad autorizzare la parte a stare in giudizio: art.

82 c.p.c., comma 1 e 2; ovvero alle controversie in materia di tributi di importo inferiore ad Euro 2.582,28, in cui le parti possono stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie anche senza assistenza tecnica: D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5).

Ne’ puo’ ancora ritenersi che la previsione della partecipazione obbligatoria del p.m. al procedimento stesso comporti, quale necessario contrappeso, la presenza del difensore del beneficiario, trovando tale partecipazione fondamento nella funzione di verifica della osservanza della legge, che non richiede necessariamente la garanzia del contraddittorio attraverso la difesa tecnica.

A conferma della soluzione accolta non puo’ infine non trarsi argomento dai lavori preparatori, atteso che in sede di dibattito parlamentare sulla L. n. 6 del 2004 un emendamento all’art. 407, comma 2, diretto ad inserire una previsione in tal senso, dapprima presentato, venne successivamente ritirato.

2.7. – La riferita costruzione entra, pero’, in crisi allorche’ il provvedimento invocato comporti una limitazione della capacita’ di agire del soggetto interessato, e dunque una compressione della sua liberta’ ed autonomia, tale da incidere nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo.

Ed invero, nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali affidati al giudice tutelare nella individuazione delle misure idonee a garantire la migliore tutela del beneficiario, ed in particolare nell’avvalersi del potere, previsto dall’art. 411 c.c., u.c., di disporre che “determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno…”, ben puo’ detto giudice emettere provvedimenti incidenti nella sfera giuridica dell’interessato con effetti analoghi a quelli “incapacitanti” dei due tradizionali istituti di protezione: a fronte di detta possibilita’, consentita dalla riconosciuta permeabilita’ dell’istituto rispetto alle altre forme di tutela degli incapaci, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali. Tale diritto di difesa, che nemmeno viene in giuoco allorche’ gli interventi siano non gia’ limitativi, ma di solo sostegno, deve pertanto trovare completa attuazione ove si tratti di provvedimenti incidenti su diritti fondamentali riconducigli alla esplicazione della personalita’ dell’individuo, che non possono essere adottati, nel rispetto della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, se non a seguito di un contraddittorio pieno, nel quale solo l’assistenza tecnica e’ in grado di garantire il rispetto della legalita’.

Cio’ vale a dire che, se pure la natura, la struttura e la funzione del procedimento in esame impediscono in linea di principio l’applicazione della disciplina generale in materia di difesa tecnica, va tuttavia fatta salva l’esigenza di tale difesa e del contraddittorio, quali garanzie fondamentali offerte dal giusto processo, in ogni caso in cui il provvedimento da emettere, sia o non corrispondente alla misura richiesta, incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona. In tali casi il giudice e’ pertanto tenuto ad invitare la parte a nominare un difensore.

2.8. – Nella specie, la Corte di appello veneta, la quale correttamente ha escluso una totale assimilazione strutturale e funzionale tra l’istituto dell’amministrazione di sostegno da un lato e la interdizione e la inabilitazione dall’altro, facendone scaturire la conseguenza della esclusione, in linea di principio, della necessita’ della difesa tecnica, non si e’, poi, pero’, fatta carico di accertare se nella specie si versasse in una situazione, tale da rendere necessario il ricorso ad alcune delle limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, ed ha fatto, pertanto, non corretta applicazione dei principi sopra affermati.

3. – Il ricorso deve essere, nei sensi indicati, accolto. Il decreto impugnato va pertanto cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che riesaminera’ la questione della necessita’ o meno della difesa tecnica nel giudizio de quo alla luce del seguente principio di diritto: “Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per cio’ stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006

Corte Costituzionale sentenza 440 del 2005

Novembre 9, 2008

Amministrazione di sostegno,natura,limiti

In evidenza: “Pertanto la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale MARINI Presidente

- Franco BILE Giudice

- Giovanni Maria FLICK “

- Francesco AMIRANTE “

- Ugo DE SIERVO “

- Romano VACCARELLA “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso Quaranta “

- Franco GALLO “

- Gaetano SILVESTRI “

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, 409, 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, promossi con ordinanze del 24 settembre e del 19 novembre 2004 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, iscritte al n. 1028 del registro ordinanze 2004 e al n. 206 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 2 e 16, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visti gli atti di intervento dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con due ordinanze, rispettivamente del 24 settembre e del 19 novembre 2004, e con analoghe argomentazioni, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile in relazione agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione; b) degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile in relazione agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione.

Nella prima ordinanza il giudice rimettente espone che con provvedimento del 26 aprile 2004, adottato nel corso di un procedimento per interdizione instaurato nei confronti di A. F., il Giudice istruttore presso il Tribunale di Venezia, ha trasmesso al Giudice tutelare presso lo stesso Tribunale gli atti per l’apertura del procedimento di cui all’art. 404 cod. civ., previa nomina di un amministratore provvisorio di sostegno con il potere di compiere medio tempore, in nome e per conto del beneficiario, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella seconda citata ordinanza il medesimo giudice rimettente riferisce che, con sentenza n. 1841/04, il Tribunale di Venezia ha revocato lo stato di interdizione in cui versava A. L., disponendo la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l’apertura del procedimento di cui all’art. 404 cod. civ., previa nomina di un amministratore provvisorio di sostegno.

2. – Osserva il giudice rimettente, nel porre la prima questione di costituzionalità, che, secondo il dato testuale dell’art. 404 cod. civ., l’amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione psichica, secondo una formulazione che di fatto coincide con quella della incapacità di provvedere ai propri interessi indotta da abituale infermità di mente richiesta dall’art. 414 cod. civ. per l’interdizione. Sicché la protezione dell’inabile può essere così estesa da imporre, ove necessario, la presenza dell’amministratore di sostegno, vuoi come rappresentante, vuoi in funzione di integrazione della volontà dell’assistito, in pressoché tutti gli atti. È possibile pertanto che i poteri conferiti all’amministratore di sostegno siano così ampi da impedire al beneficiario di compiere da sé solo (senza l’assistenza o la rappresentanza di quello) validi atti giuridici. In tale caso, gli effetti dell’amministrazione di sostegno coincidono (salvo il compimento degli atti giuridici necessariamente personali) con quelli dell’interdizione, così come modulabili ai sensi dell’art. 427, primo comma, del codice civile.

In definitiva, le disposizioni sopra richiamate danno luogo, in assenza di criteri discriminanti espressi e chiaramente desumibili, a tre fattispecie normative che irragionevolmente coincidono.

Invece la scelta dello strumento di tutela da applicare in favore dell’inabile non può di fatto essere lasciato, in assenza di chiari confini tra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell’organo giurisdizionale, in particolare in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e di autodeterminazione dei singoli. Sarebbero altrimenti compromessi – secondo il giudice tutelare rimettente – i valori costituzionali fissati negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità nella sfera dei rapporti economici e dei traffici giuridici (art. 41, primo comma, e 42, secondo comma, Cost.).

3. – Osserva poi il giudice tutelare rimettente – quanto alla seconda questione di costituzionalità – che, in base al novellato art. 418, ultimo comma, cod. civ., se il giudice dell’interdizione e dell’inabilitazione ritiene, nel corso del relativo procedimento, che non esistano i presupposti per applicare la relativa misura di protezione, ma gli appare opportuno che sia applicata l’amministrazione di sostegno, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e può nominare medio tempore un amministratore provvisorio di sostegno indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Simmetricamente, in base all’ultimo comma del novellato art. 413 cod. civ., il giudice tutelare provvede, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa, a suo parere, si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, e in tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In sostanza, il nuovo sistema di protezione è affidato a due distinti organi giudiziari (il giudice dell’interdizione e il giudice tutelare), che sono chiamati a gestire la stessa situazione dell’inabile, ciascuno sulla base della propria valutazione riguardo ai criteri selettivi tra interdizione o amministrazione di sostegno.

Le disposizioni in esame non indicano però quale dei giudici, in caso di divergenza, debba prevalere.

Sicché in definitiva le disposizioni di cui all’art. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, cod. civ. appaiono irragionevoli in quanto, una volta operata la scelta organizzativa di non concentrare in un unico organo la tutela dell’inabile, non prevedono tuttavia le modalità di risoluzione di eventuali divergenze tra i due giudici; divergenze che possono riguardare sia l’interpretazione da dare degli istituti di protezione suddetti, dei relativi presupposti e dell’ampiezza dei relativi effetti, sia la gravità della deficienza psichica del soggetto incapace.

4. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte voglia dichiarare inammissibili o manifestamente infondate 1e questioni sollevate con le ordinanze in esame.

Secondo l’Avvocatura la prospettazione delle questioni da parte del giudice a quo è frutto di un’inesatta valutazione delle finalità perseguite dalla legge n. 6 del 2004 istitutiva della nuova figura dell’amministrazione di sostegno e di una interpretazione asistematica di tali norme rispetto alla disciplina dell’interdizione e inabilitazione. Tale legge, infatti, intende assicurare un valido sostegno anche a quei soggetti che, pur non presentando una vera e propria infermità mentale, si trovano comunque in una situazione di menomazione fisica o psichica tale da non renderli completamente autosufficienti nello svolgimento di tutte le proprie attività. L’elemento di assoluta distinzione tra l’istituto dell’amministratore di sostegno e quello dell’inabilità ed interdizione è costituito dal fatto che, mentre nel primo caso 1’assistenza riguarda singoli e specifici atti, nel secondo caso, invece, essa si estende ad un generico ambito di attività.

5. – È intervenuta anche l’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) concludendo per l’infondatezza delle questioni di costituzionalità.

Considerato in diritto

1. – Le due ordinanze del Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia – sezione distaccata di Chioggia – pongono, nei medesimi termini, due questioni di legittimità costituzionale di norme concernenti l’amministrazione di sostegno.

La prima riguarda gli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), sotto il profilo che essi non indicano chiari criteri selettivi per distinguere tale istituto, introdotto dalla legge citata, dai preesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, e quindi danno luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti “parzialmente fungibili”, e lasciano di fatto all’arbitrio del giudice la scelta dello strumento di “tutela” concretamente applicabile, così violando gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, che garantiscono la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli, e gli artt. 41, primo comma, e 42 della Costituzione, che garantiscono il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.

La seconda riguarda gli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, cod. civ., nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004, sotto il profilo che essi non prevedono strumenti di composizione delle divergenze eventualmente insorte fra il giudice tutelare (cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno) e il tribunale in composizione collegiale (cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione), così violando gli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione.

2. – I giudizi, concernendo le stesse norme impugnate con identiche motivazioni, devono essere riuniti.

3. – L’intervento spiegato in questa sede dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) è inammissibile, trattandosi di un soggetto non titolare di alcun interesse diretto e qualificato nei giudizi a quibus (cui è rimasto estraneo), in quanto portatore di un mero interesse diffuso della categoria dei disabili.

4. – Il giudice tutelare – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 464 del 1997, ordinanze n. 293 del 1993, n. 65 del 1991, n. 133 del 1990) – è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

5. – La prima questione non è fondata, per l’erroneità del presupposto interpretativo da cui le ordinanze muovono quando affermano che l’ambito di operatività dell’amministrazione di sostegno può coincidere con quelli dell’interdizione o dell’inabilitazione.

L’art. 1 della legge n. 6 del 2004 attribuisce all’amministrazione di sostegno «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». E l’art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge, precisa che «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare».

Dal suo canto, l’art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla legge citata, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»; e l’art. 415 cod. civ. prevede l’inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all’interdizione».

Pertanto la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.

D’altronde, secondo il nuovo testo dell’art. 411, comma 4, cod. civ., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno». Ne discende che in nessun caso i poteri dell’amministratore possono coincidere “integralmente” con quelli del tutore o del curatore, come invece le ordinanze mostrano di ritenere.

6. – Neanche la seconda questione è fondata.

E’ ben vero che – poiché il giudice tutelare verifica in piena autonomia la sussistenza dei presupposti dell’amministrazione di sostegno, e altrettanto fa il tribunale per i presupposti dell’interdizione e dell’inabilitazione – può accadere che l’uno decida di non attivare l’amministrazione di sostegno e l’altro di non dichiarare l’interdizione o l’inabilitazione. Ma erroneamente le ordinanze ritengono che nel sistema di cui alle norme impugnate manchino meccanismi processuali di composizione di siffatti eventuali conflitti.

In primo luogo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla corte di appello, rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare (art. 720-bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 17 della legge n. 6 del 2004) e con l’appello contro la sentenza del tribunale. Il meccanismo dell’impugnazione costituisce quindi la sede naturale per la soluzione dei paventati contrasti.

In secondo luogo le norme impugnate prevedono specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali – ove tra giudice tutelare e tribunale sorgano conflitti sulla maggiore idoneità dell’uno o dell’altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell’incapace – questi non rimane comunque privo di tutela.

In particolare, l’art. 413, comma 4, cod. civ. dispone che il giudice tutelare – se, nel dichiarare la cessazione dell’amministrazione di sostegno rivelatasi inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ritenga debba invece promuoversi giudizio di interdizione o inabilitazione – «ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda»; in tal caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio o con la dichiarazione di interdizione o inabilitazione.

E l’art. 418, comma 3, cod. civ. prevede a sua volta che il tribunale – se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione ravvisi l’opportunità di applicare l’amministrazione di sostegno – dispone la “trasmissione del procedimento” al giudice tutelare, adottando se del caso i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’art. 405, fra i quali rientra la nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio. Il tribunale quindi non si limita ad investire il giudice tutelare perché provveda all’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, ma lo apre direttamente esso stesso, sulla base di una valutazione di iniziale idoneità della misura, eventualmente accompagnata dalla nomina dell’amministratore provvisorio. Pertanto il giudice tutelare cui il procedimento sia stato trasmesso, ove consideri che l’amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ben può applicare il citato quarto comma dell’art. 413 e dichiararla cessata. E se – come in uno dei casi in esame – ritenga si debba ricorrere invece all’interdizione (o inabilitazione), non deve fare altro che informare il pubblico ministero.

Nella stessa prospettiva si muove anche l’art. 429, comma 3, cod. civ. secondo il quale, se nel giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, dopo la revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione – e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004 – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione – proposte dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2005.

Cassazione sez I civile SENTENZA 12 giugno 2006, n. 13584

Novembre 9, 2008

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Cassazione sez I civile SENTENZA 12 giugno 2006, n. 13584 – (407)

Amministrazione di sostegno,natura,limiti

In evidenza: “l’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del Cc. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”

(Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio)

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data in data 18 giugno 2004, C. F. e M. F., rispettivamente madre e sorella dell’avv. G. F., esposero al Giudice tutelare presso il Tribunale di Salerno che il loro congiunto, circa due anni prima, era stato colpito da neurobrucellosi con conseguente encefalite, patologia che lo aveva costretto, dopo una lunga degenza presso il reparto di rianimazione degli Ospedali riuniti di Salerno, in stato di coma, al ricovero presso diversi istituti di cura e centri di riabilitazione. Nell’imminenza della dimissione dall’ultimo dei predetti istituti, e trovandosi il F. nella incapacità di provvedere ai propri bisogni ed interessi, le ricorrenti ritenevano la necessità di procedere alla istituzione di una amministrazione di sostegno in favore dello stesso, che consentisse alle ricorrenti medesime, che continuavano a prestargli assistenza, di provvedere a tutti i bisogni materiali e morali che la nuova condizione avrebbe determinato.

Nel giudizio si costituì la consorte dell’avv. F., che si oppose alla procedura di amministrazione, rilevando la incapacità totale del coniuge di provvedere ai propri bisogni, sicché, a suo avviso, si sarebbe dovuto procedere alla interdizione; ed aggiunse che comunque non potevano assumere l’incarico le ricorrenti, le quali si sarebbero trovate in conflitto di interessi con il congiunto, consistente, quanto alla madre, nel fatto di aver proposto nei confronti della nuora un giudizio di cessazione di un comodato relativo alla casa coniugale, della quale l’avvocato era nudo proprietario, e la madre usufruttuaria, e, quanto alla sorella, nell’essere la moglie del legale che assisteva le istanti nel ricorso e rappresentava la suocera nel predetto giudizio di cessazione del comodato.

Nel lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la fissazione da parte del Giudice tutelare della ispezione diretta del F., questi fu dimesso dal Centro di riabilitazione nel quale era stato da ultimo ricoverato, e le ricorrenti, a seguito del riferito rifiuto della moglie dello stesso di consentirgli il ritorno nella abitazione coniugale -motivato dalle precarie condizioni di salute del figlio minore I., affetto da epilessia – , reperirono in locazione, sempre secondo quanto dalle stesse riferito, un appartamento nel quale allestirono i presidi riabilitativi ed assistenziali necessari ad assicurare al congiunto la prosecuzione domiciliare delle terapie.

2. Il giudice tutelare, dopo aver proceduto alla ricognizione personale dell’avv. F., ed esaminato documenti e memorie, con decreto in data 8 novembre 2004, rigettò il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Pm perché venisse promosso il giudizio di interdizione nei confronti del F., rilevando che la infermità presentata dallo stesso comportava una incapacità totale, di natura abituale, di provvedere ai propri interessi, tale da non lasciare ipotizzare atti che questi potesse compiere senza l’assistenza dell’amministratore.

3. Avverso tale decreto le istanti, con ricorso depositato il 7 dicembre 2004, proposero reclamo innanzi alla Corte d’appello di Salerno, lamentando che il giudice tutelare non aveva considerato la portata delle innovazioni introdotte dalla legge 6/2004, con la istituzione della nuova figura dell’amministratore di sostegno e con le modifiche introdotte ai preesistenti istituti della interdizione e della inabilitazione; e, per altro verso, evidenziando i progressi compiuti dall’infermo, e depositando una perizia attestante che il decorso della patologia lasciava presumere una lenta, ma progressiva evoluzione verso l’ulteriore miglioramento delle funzioni cognitive, quali la memoria, la percezione e il linguaggio.

4. La Corte d’appello, con decreto depositato l’8 marzo 2005, rigettò il reclamo e dispose la trasmissione degli atti al p.m. per la proposizione del procedimento di interdizione. osservò la Corte che, alla stregua della legge 6/2004, il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno deve mantenere, quanto meno in misura ridotta, una propria autonomia e capacità, dovendo il giudice tener conto anche delle richieste formulate dal beneficiario, e l’amministratore informare lo stesso dei diversi atti da compiere. Nella specie, secondo la corte di appello, non sussisteva una residua capacità dell’avv. F. tale da consentirgli un dialogo con il proprio amministratore e con il giudice. Dall’esame dello stesso da parte del giudice tutelare, risultava che questi era affetto da una grave infermità con incidenza sulle sue facoltà mentali, almeno quelle che riguardano la manifestazione della propria volontà, come avrebbe reso evidente il fatto che durante l’esame egli non avesse interloquito, limitandosi ad incomprensibili movimenti del viso. Detta infermità persisteva da tempo senza sicure previsioni sulla sua scomparsa o attenuazione, sicché poteva essere definita abituale. Ed anche la citata perizia che faceva presagire un miglioramento delle funzioni cognitive sottolineava che detto recupero era, allo stato, solo in itinere. In definitiva, solo l’interdizione, secondo la Corte d’appello, poteva adeguatamente tutelare il F., posto che, da una parte, l’amministrazione di sostegno non si estende a tutti gli atti di interesse del beneficiario, consentendo a quest’ultimo di provvedere autonomamente ad alcuni di essi, e che, dall’altra, il F. stesso, sulla base delle risultanze processuali, non era in grado di poter provvedere da solo ad alcun atto.

5. Avverso detto decreto, ricorrono per cassazione C.P. e M. F. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso G. A., coniuge dell’avv. F., in proprio e quale rappresentante dei figli minori I. e M..

Motivi della decisione

1. Con l’unico, articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 404 c.c., nel testo introdotto dalla legge 6/2004, e delle altre disposizioni della stessa legge. Si sottolineano la funzione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla legge 6/2004 agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, rilevandosi che le nuove norme hanno posto al centro dell’attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario. In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell’articolo 404 c.c. introdotto dalla legge 6/2004, che indica come beneficiario dell’amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, cosi lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente. Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato. L’amministrazione di sostegno sarebbe l’istituto di elezione e di primo e pronto impiego per l’apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione. Ciò posto, la dedotta violazione di legge ad opera del decreto impugnato consisterebbe nell’avere ritenuto la inapplicabilità, nella specie, dell’istituto dell’amministrazione di sostegno in considerazione della incapacità totale del beneficiario a provvedere ai propri interessi.

2. Il ricorso, che, pure, muove da una corretta premessa in ordine alla valenza innovatrice della legge 6/2004, e si sviluppa intorno ad una serie di lucide considerazioni, complessivamente condivisibili, con riguardo all’ambito di applicabilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, si appalesa, tuttavia, infondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte.

3. La soluzione della questione sottoposta all’esame della Corte richiede una operazione di “perimetrazione” dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, operazione non esplicitamente compiuta dal legislatore nel testo che ha introdotto detto istituto nell’ordinamento, la legge 6/2004: un testo germogliato da un vivace dibattito – peraltro a tutt’oggi non del tutto sopito, per le ragioni che saranno esaminate più avanti – che ha visto a lungo impegnate la dottrina, la comunità scientifica, e, in genere, la società civile, in ordine alla efficacia e adeguatezza degli strumenti a tutela dei soggetti più deboli, e destinato ad innovare profondamente la disciplina codicistica della protezione degli incapaci, anche attraverso la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.

La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell’articolo 1 della stessa, è, infatti, quella di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente»: una finalità che, lungi dall’apparire attenuata per effetto del suo mancato recepimento nel codice civile, tra le disposizioni novellate dalla stessa legge in esame – con una scelta in relazione alla quale il legislatore non è, peraltro, andato esente da critiche in dottrina – rappresenta la “stella polare” destinata ad orientare l’interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell’amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama.

Dalla esplicitazione della finalità della legge emerge, in modo incontrovertibile, una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia possibile dell’autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.

Di tale linea di tendenza – emergente anche dall’esame dei lavori preparatori della legge – appare permeato l’intero testo legislativo in esame, a cominciare dal suo articolo 2, che innova la rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile, dedicato appunto agli istituti di protezione degli incapaci, sostituendo a quella originaria

«Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione» l’altra, più rispondente alle descritte finalità della legge 6/2004, che recita, in perfetta sintonia con il già richiamato articolo 1, « Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

La più significativa espressione della descritta funzione della legge n. 6 é, poi, costituita dal suo articolo 3, che, attraverso una serie di disposizioni, costituenti il nuovo capo I del titolo XII del libro primo del codice civile, intitolato «Dell’amministrazione di sostegno», e che danno nuovo contenuto agli articoli 404-413 del testo codicistico -rimasti privi di quello originario per effetto dell’abrogazione, intervenuta ad opera dell’articolo 77 della legge 184/83, dell’istituto dell’affiliazione, che essi disciplinavano, disegna la nuova figura dell’amministrazione di sostegno, delineandone i presupposti e la portata, individuando i soggetti legittimati a richiederla, definendo il relativo procedimento, i criteri di scelta dell’ amministratore e i suoi doveri, le norme applicabili ed il regime degli atti compiuti dal beneficiario o dal 1 amministratore in violazione di norme di legge o di disposizioni del giudice.

4. Fondamentale rilievo acquista in particolare, in tale quadro, il nuovo articolo 404 c.c., concernente i presupposti per il ricorso all’ amministrazione di sostegno, a norma del quale «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere al propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio». Formula, quella adottata dal legislatore, che colloca in primo piano la esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà, piuttosto che quella di individuare un organo che si sostituisca allo stesso in tutte le scelte relative agli atti in cui si estrinseca la sua personalità.

Del pari, risulta ispirata al principio della generale capacità, con salvezza delle limitazioni rese necessarie dalla finalità di protezione del soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia, la disciplina dell’istituto, che si caratterizza per una particolare duttilità, a fronte del carattere tendenzialmente irreversibile e totalizzante della tradizionale regolamentazione della materia, dominata dalla opposta concezione di una generale condizione di incapacità del soggetto, riguardato essenzialmente come individuo potenzialmente portatore di pregiudizio dei propri interessi patrimoniali, e, massimamente, di quelli della propria famiglia, e, perciò, da assoggettare necessariamente a misure idonee ad impedirne ogni libertà di azione, sacrificandone ogni residua estrinsecazione della personalità.

Nel 1 amministrazione di sostegno, come risulta dall’articolo 405 Cc nella formulazione introdotta dall’articolo 3 della legge 6/2004, è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina del 1 ‘amministratore, il cui incarico ha una durata generalmente, anche se non necessariamente, determinata, indicata nello stesso decreto (articolo 405, comma 5, n. 2, Cc), individua, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore medesimo ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo il soggetto beneficiario, come significativamente viene definito dalla legge (articolo 405, comma 5, n. 3)-, e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (articolo 405, comma 5, n. 4).

E, dunque, al di fuori degli atti espressamente indicati nel decreto, che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria del 1 amministratore, il beneficiario conserva la capacità di agire, come chiarito in modo non equivoco dal comma i dell’articolo 409 Cc, che gli consente “in ogni caso”, al comma 2, di compiere gli atti necessari per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.

E, sempre nell’ottica della massima valorizzazione possibile della personalità e della volizione del soggetto debole, l’articolo 410 Cc impone all’amministratore l’obbligo di informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere e, in caso di dissenso con lo stesso, il giudice tutelare.

5. – La richiamata finalità della legge n. 6 trova, del resto, compiuta estrinsecazione anche nelle modifiche che la stessa introduce, con gli articoli 4-10, recanti il nuovo testo degli articoli 414-432 Cc, alla disciplina «della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale», come l’articolo 4, comma 1, della legge 6/ 2004 intitola il nuovo capo Il del titolo XII del libro primo del codice.

Al riguardo, particolare significato è da attribuire al nuovo testo dell’articolo 414 Cc, introdotto dal comma 2 dell’articolo 4 della legge 6/2004 il quale, già nella intitolazione (“Persone che possono essere interdette”), sottintende la eliminazione del carattere di obbligatorietà della misura della interdizione (presente nel testo

previgente dello stesso articolo), la quale si esprime nella nuova formulazione della citata disposizione codicistica, che subordina la interdizione del maggiore di età e del minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi alla condizione che tale misura sia necessaria per assicurarne la «adeguata protezione».

Né minore forza innovativa, ai fini che qui rilevano, va riconosciuta alla disposizione dell’articolo 427, comma 1, Cc, nel testo introdotto dall’articolo 9 della legge n. 6, secondo il quale «nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore». In tal modo, anche le misure della interdizione e della inabilitazione risultano avere acquistato una maggiore flessibilità, venendo adattate alle concrete condizioni del soggetto protetto, in funzione di un possibile recupero di ogni residuo margine di autonomia dello stesso. La disposizione, peraltro, è speculare a quella, riferita alla ipotesi dell’amministrazione di sostegno, dell’articolo 411, comma 4, Cc, nel testo introdotto dal ricordato articolo 3 della legge n. 6, che attribuisce al giudice tutelare la facoltà di stabilire che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.

6. La descritta rivisitazione degli istituti di protezione, unita alla introduzione di quello dell’amministrazione di sostegno, ha determinato una giustapposizione di tale ultima figura agli altri, già noti, strumenti di tutela delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, secondo un criterio (peraltro opinabile, ed invero oggetto di malcelate contestazioni degli operatori e di aperte critiche da parte della dottrina già all’indomani della entrata in vigore della legge 6/2004) che sembra lasciare in ombra la linea di demarcazione tra le diverse figure, la quale deve, invece, necessariamente trovare una sua identificazione al fine di evitare la confusione tra gli ambiti di operativitá dei singoli strumenti di protezione.

Chè, ove si generasse una siffatta confusione, dovrebbe concludersi nel senso che irragionevolmente il legislatore abbia operato una duplicazione di istituti sostanzialmente coincidenti: conclusione, invece, già esclusa dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, degli articoli 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 Cc nel testo introdotto dalla legge 6/2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell’ammInistrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, ha sottolineato che la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l’istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (sentenza 440/05).

Per ciò che concerne, in particolare, il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione, rilevante ai fini della decisione cui è chiamata la Corte, esso è stato individuato dai primi commentatori della legge n. 6 in un criterio “quantitativo”, correlato, cioè, al diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto di cui si tratta, ritenendosi corrispondere ad una minore gravità della patologia invalidante la meno invasiva misura dell’ amministrazione di sostegno, e, per converso, ad una maggiore gravità della infermità la interdizione. Soluzione, questa, a prima vista piana e ragionevole, ma che, a ben vedere, finisce con il mettere in ombra la specificità dell’istituto in esame, trascurando una serie di elementi di interpretazione offerti dalla lettera e dallo spirito della legge.

Anzitutto, dall’esame testuale delle già richiamate disposizioni che rispettivamente fissano i presupposti dei due istituti emerge quello che costituisce uno dei punti cardine della legge, e cioè la estensione del regime di protezione degli incapaci a soggetti che sono impossibilitati a provvedere ai propri interessi anche per cause diverse dalla infermità di mente, quali la infermità fisica e la menomazione fisica e psichica (soggetti tra i quali possono menzionarsi, a titolo esemplificativo, i portatori di handicap), i quali non sono in nessun caso assoggettabili ad interdizione.

ma, per effetto della definizione contenuta nell’articolo 404 Cc, beneficiari dell’amministrazione di sostegno sono altresì i soggetti affetti da infermità psichica che li pone in una situazione di «impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere al propri interessi».

ora, a prescindere dall’uso del termine «impossibilità» – che, pur diversificandosi sul piano lessicale dal concetto di incapacità cui è fatto riferimento nella disposizione dell’articolo 414 Cc in tema di interdizione, non sembra costituire un reale segnale di graduazione della disabilità – , la prevista possibilità di ricorso all’amministrazione di sostegno anche nei casi di infermità (o menomazione, fisica o psichica), determinante una impossibilità anche parziale o temporanea di attendere efficacemente ai propri interessi sicuramente non ne esclude l’ammissibilità ove questa sia invece totale o permanente. in questo secondo caso, non appare configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi.

Del resto, la ricordata disposizione dell’articolo 427, comma 1, Cc, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile l’adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta.

6. E, dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l’amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l’inciso contenuto nell’articolo 414 Cc, che collega la interdizione alla necessità di assicurare l’adeguata

protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l’ordIto normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno. Sicchè, parte della dottrina, muovendo dal presupposto del carattere del tutto residuale della misura della interdizione, ormai destinata a collocarsi quale extrema ratio cui ricorrere in casi limite, è giunta a mettere in discussione la scelta legislativa di mantenere comunque in vigore l’istituto de quo, additando come esempio cui ispirarsi la esperienza di alcuni Paesi europei, che lo hanno definitivamente ripudiato, siccome una sorta di “marchio”, in favore di strumenti più moderni e rispettosi della dignità dell’individuo. Deve, allora, concludersi che il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.

In via generale, può affermarsi che la scelta – che va effettuata dal giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell’esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra (v. sub 3) individuata, alla stregua dell’articolo 1 della legge 6/2004, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana – non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione, Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti – , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell’inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno statue di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l’interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità mimina, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell’articolo 409, comma 2, della legge n. 6, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Per converso, ove si tratti sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi l’in condizioni di abituale indennità, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest’ultimo, e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione.

Né osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell’articolo 410 Cc, della informazione al primo (o al giudice in caso di dissenso )da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

L’evidenziato criterio del tipo di attività da compiersi in nome del beneficiario, quale elemento di valutazione ai fini della scelta dello strumento meglio rispondente alle esigenze di tutela dello stesso, non esclude, peraltro, la necessità della considerazione, in via concorrente, di quelli concernenti la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento.

7. Va, conclusivamente, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, affermato il seguente principio di diritto: «l’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del Cc. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie».

8. Nella specie, la valutazione operata dalla Corte d’appello di Salerno si snoda attraverso un percorso argomentativo che deve, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, Cpc, essere corretto, siccome affetto dall’errore di diritto consistente nel ritenere che il discrimen tra il campo di applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno e quello della interdizione vada ravvisato esclusivamente nella sussistenza

o meno di una residua autonomia e capacità del beneficiario, tali da consentire allo stesso di formulare richieste in ordine alle decisioni che lo riguardano ed all’amministratore di informarlo dei diversi atti da compiere.

Tuttavia, il dispositivo del decreto impugnato risulta conforme a diritto, avendo la Corte d’appello valorizzato, ai fini della propria decisione, non già la sola condizione fisica del soggetto di cui si tratta – peraltro descritta come totalmente, pur se non irreversibilmente, invalidante, e tale da non consentirgli di provvedere autonomamente ad alcun atto della vita – ma altresì la complessità degli atti da compiere per suo conto, avuto anche riguardo alla pregressa attività professionale svolta dall’infermo sino al momento precedente l’insorgenza della patologia dalla quale lo stesso risulta affetto: si da indurre a ritenere che solo un provvedimento di interdizione possa, nella specie, tutelare adeguatamente gli interessi del F..

9. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Peraltro, in considerazione della particolarità della fattispecie, nonché della assoluta novità della questione di diritto che, con il ricorso, è stata sottoposta all’esame di questa Corte, si stima equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2006.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 giugno 2006.

Tribunale Modena sez civile decreto del 08/02/2006

Novembre 9, 2008

Amministrazione di sostegno
fonte: http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=613
“Non senza trascurare la circostanza che [beneficiaria] ha due figli ancor oggi minori che hanno titolo, per la garanzia del proprio benessere futuro e delle proprie potenzialità di vita, che il consistente patrimonio materno, pur primariamente funzionale alle esigenze della titolare, non venga irragionevolmente dilapidato, il progetto di sostegno cui si accennava deve strutturarsi nell’articolazione per cui l’amministratore dovrà: “

sezione civile – decreto depositato l’8 febbraio 2006

Premesso

(a) Con ricorso depositato in data 28/12/2005, … e … hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno alla nipote [beneficiaria] precisando trattarsi dell’unica figlia trentaseienne del proprio figlio … e di …, deceduti entrambi recentemente (… il 4 dicembre 2005 e … l’8 novembre 2005) lasciando [beneficiaria] unica erede della nuda proprietà di cinque appartamenti in … (dei quali usufruttuari essi nonni ricorrenti), di una polizza nominativa di € 30.000,00 circa, di una autovettura … e, infine e presumibilmente di denaro e (forse anche di) titoli presso la Banca Popolare di Verona.

(b) I ricorrenti dopo aver chiarito che la nipote è stata moglie, oggi divorziata, di … e che ha due figli, [figlio] e [figlio] rispettivamente di sedici e dodici anni affidati al padre e con lo stesso conviventi, hanno argomentato le proprie iniziative col comportamento della nipote e del suo stile di vita precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe fallito per la coltivazione di relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili; che più volte instaurò relazioni talora occasionali e, talvolta di lunga convivenza; che da tempo fa uso abituale di sostanze stupefacenti; che è stata sovente coinvolta in (ma anche artefice di) episodi con rilevanza penale con vasta eco nella stampa locale.

(c) Su queste basi e sottolineato che l’improvvisa morte di entrambi i genitori di [beneficiaria] avrebbe fatto venire improvvisamente e traumaticamente meno il pur fragile equilibrio di una situazione peraltro strutturalmente instabile e pregiudicata, i ricorrenti hanno portato all’attenzione di questo Giudice Tutelare l’assunto stato di impossibilità parziale, ma attualmente stabile, della persona di provvedere ai propri interessi e, per l’effetto, la necessità di suo sostegno per affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti essenziali per il suo equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un patrimonio destinato ad un significativo rilievo anche per la vita dei due figli minori della persona.

(d) Di qui le istanze dei ricorrenti di utilizzazione del nuovo strumento offerto dall’ordinamento per l’assunzione di ogni e più opportuna iniziativa per la tutela della salute della persona e delle sue esigenze nonché per la miglior gestione del patrimonio ereditato in virtù di una successione legittima che non ha visto, ad oggi, l’attuazione di alcun incombente da parte dell’interessata.

Osservato

(a) In sede di esame della beneficiaria, effettuato da questo Giudice in data 2 febbraio 2006 è emerso che la stessa, pur apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle sovraricordate, e constatate, patologiche anomalie comportamentali, in uno stato di difficoltà grave e concreta, di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa.

(b) Vanno perciò ravvisati, nella fattispecie, allo stato e con riserva di ogni diversa e futura regolamentazione rapportata alle eventuali variazioni della situazione di disabilità oggi appurata, i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire dell’interessata, giustificano che le si nomini un amministratore di sostegno con obbligatoria assistenza di essa (la situazione attuale esclude l’attribuzione di funzioni sostitutive) nel compimento degli atti di cui alla parte dispositiva.

Considerato

(a) Sempre, in data 2 febbraio 2006 sono stati sentiti i ricorrenti che hanno ribadito le istanze proposte col ricorso nonché …, marito divorziato di E.A. che ha confermato quanto esposto nella memoria con cui si è costituito nel procedimento e, cioè, il suo pieno assenso al procedimento stesso e l’opportunità della nomina come amministratore di persona terza dovendosi ritenere inidoneo, a suo avviso, l’attuale compagno della beneficiaria ….

(b) [beneficiaria] ha espresso cosciente adesione alla attivazione dell’istituto manifestando in modo sincero la propria disponibilità a fruire di un concreto ed utile sostegno nell’affrontare i propri problemi di salute, esistenza e patrimonio.

(c) A fronte della specifica fattispecie questo Giudice Tutelare ritiene che l’applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004 sia, più che opportuna, indispensabile per sostenere una persona che probabili debolezze caratteriali, presumibili errori nelle scelte di vita e, forse, sfortunati incontri hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso arduo dalla attuale tossicodipendenza.

(d) La nomina di un amministratore di sostegno, individuabile, necessariamente e a fronte della palese inesistenza di parenti idonei (troppo anziani i ricorrenti e non affidabile il compagno attuale della beneficiaria) , nella figura di un professionista di fiducia di questo Giudice Tutelare potrà ragionevolmente consentire il confezionamento e la realizzazione di un progetto di sostegno a tutela della salute e degli interessi esistenziali della persona, prima ancora che del suo patrimonio (per certo non insignificante) e della tranquillità economica di un percorso vita che è, allo stato, di prevedibile lunga durata.

Disposto

(a) Non senza trascurare la circostanza che [beneficiaria] ha due figli ancor oggi minori che hanno titolo, per la garanzia del proprio benessere futuro e delle proprie potenzialità di vita, che il consistente patrimonio materno, pur primariamente funzionale alle esigenze della titolare, non venga irragionevolmente dilapidato, il progetto di sostegno cui si accennava deve strutturarsi nell’articolazione per cui l’amministratore dovrà:

(1) assistere la beneficiaria in ogni iniziativa che sia funzionale alla cura e alla tutela della salute della stessa;

(2) previa verifica, di natura e caratteristiche dell’attività di lavoro attualmente svolta (ha riferito di prestare attività par-time alle dipendenze della … di Carpi per uno stipendio mensile di € 250,00) assistere la beneficiaria per il rispetto di ogni suo diritto come lavoratrice e attivarsi, se del caso, per reperire un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla professionalità e comunque alle caratteristiche di essa;

(3) assistere obbligatoriamente la persona in ogni atto di carattere economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione che dovrà essere autorizzato, sempre e comunque, da questo Giudice Tutelare;

(4) assistere, ancora, la beneficiaria in tutti gli atti di ordinaria gestione e amministrazione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare della stessa.

(b) Per il che l’amministratore sarà tenuto a:

(1) inventariare i beni tutti (mobili e immobili) destinati a pervenire alla beneficiaria per successione dai genitori;

(2) porre in essere ogni incombente relativo alla accettazione della eredità pervenuta alla beneficiaria dai propri genitori eseguendo ogni attività conseguente e/o connessa all’accettazione;

(3) aprire quindi un conto corrente intestato alla beneficiaria e gestibile solo con firma congiunta della stessa e dell’amministratore su cui dovrà essere depositata ogni provvista e/o rendita della prima;

(4) effettuare analoghe operazioni (e con gli stessi limiti) quanto agli eventuali titoli che pervenissero alla beneficiaria per successione dai genitori;

(5) valutare e, quindi prospettare motivatamente al Giudice Tutelare quale possa essere l’importo liquido da lasciare mensilmente nella libera disponibilità della beneficiaria per le proprie esigenze di vita corrente;

(6) vendere, previo deposito di perizia di stima e a seguito di accettazione dell’eredità, l’autovettura di proprietà del padre defunto della beneficiaria.

(c) In vista delle finalità che la qualificano, l’incarico va attribuito, allo stato, a tempo determinato: un anno dalla data del giuramento. Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza.

P. Q. M.

Nomina il Sig. Avv.G. C. nato ad Avellino il 03/02/1965 con Studio in (omissis )amministratore di sostegno della Sig.ra [beneficiaria] nata a … il …/1971 e ivi residente via … con le seguenti prescrizioni:

1) L’incarico è a tempo determinato: un anno dalla data del giuramento.

2) L’amministratore di sostegno avrà il potere/dovere di assistere obbligatoriamente la beneficiaria nelle operazioni tutte così come specificate alla lettera (a) e successive sottolencazioni (da 1 a 4) di quanto “Disposto” nella parte motivazionale che precede; rispetto a tutti gli atti e/o negozi rientranti nelle operazioni stesse viene conseguentemente limitata la capacità d’agire della beneficiaria che potrà validamente esprimersi soltanto con la necessaria assistenza dell’amministratore,

3) Nell’adempimento del mandato l’amministratore di sostegno curerà di attuare gli incombenti stabiliti alla lettera (b) e successive sottoelencazioni (da 1 a 6) di cui al capo motivazionale sopracitato; dovrà depositare l’inventario entro trenta giorni dal giuramento accompagnandolo con una prima relazione scritta in cui darà conto dell’esito (quanto meno, dello stato) delle iniziative di cui ai punti 2,3,4 e 6 della citata lettera (b) ed esprimerà la valutazione di cui al punto 5 della stessa.

4) In prosieguo l’amministratore dovrà riferire per iscritto (sempre depositando rendiconto) quanto meno entro un semestre dal giuramento e, quindi, dieci giorni prima la scadenza dell’incarico circa l’attività svolta nei periodi precedenti e le condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria; nella seconda relazione prospetterà l’opportunità di una eventuale proroga indicando il termine auspicato

5) Ribadito che l’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile,lo stesso sarà soggetto all’obbligo di informare tempestivamente la beneficiaria circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

6) La beneficiaria conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e comunque tutti quelli per i quali la sua capacità d’agire non viene limitata da questo provvedimento.

Tribunale di Modena, sez. II civile, ordinanza del 15.11.2004

Novembre 9, 2008

Amministrazione di sostegno,natura,civile

fonte: http://www.grusol.it/informazioni/10-01-05.asp

“he il principio ispiratore della legge, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è concretamente attuato grazie alla previsione contenuta nell’art. 405, 5° co., n. 4, c.c., laddove, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, è prevista l’indicazione dei singoli e specifici “atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’ads”; come anche, l’indicazione degli atti che lo stesso ads “ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” (art. 405, 5° co., n. 3, c.c.);”

TRIBUNALE DI MODENA

(Sezione II° civile)

composto dai seguenti magistrati:

dott.Guido Stanzani Presidente

dott. Alberto Rovatti giudice

dott. Roberto Masoni relatore ed estensore

nella causa R.G. 2429/2004

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA (art.280 c.p.c.)

(torna all’indice informazioni)

Letto il ricorso avanzato da XXX, agente quale legale rappresentante delle figlie minori XXX e XXX, volto all’interdizione della nonna delle minori, XXX, in quanto affetta da “demenza senile in fase avanzata”;

rilevato che la richiesta di interdizione, come si desume dalle informazioni acquisite esaminando i parenti dell’interdicenda condotto dal g.i., trova giustificazione nella necessità di riscuotere la pensione dell’interdicenda, come pure di amministrare il suo conto corrente;

che, peraltro, il ricorso in oggetto sembra pretermettere la nuova prospettiva di tutela delle persone inferme offerta dalla l. 9.1.2004, n. 6;

che tale legge ha inserito nel titolo XII del libro I° del c.c. la nuova figura dell’amministratore di sostegno;

che l’obiettivo conclamato della legge, risultante dal suo articolo di esordio, consiste nella “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”;

che il principio ispiratore della legge, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è concretamente attuato grazie alla previsione contenuta nell’art. 405, 5° co., n. 4, c.c., laddove, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, è prevista l’indicazione dei singoli e specifici “atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’ads”; come anche, l’indicazione degli atti che lo stesso ads “ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” (art. 405, 5° co., n. 3, c.c.);

che ciò risulta poi integrato dalla previsione generale di piena capacità di agire del soggetto, di cui all’art. 409 c.c., secondo cui: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’ads”;

che la misura introdotta nell’ordinamento appare quindi flessibile e perfettamente adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare, alle sempre varie e mutevoli esigenze di protezione dell’infermo;

che, pertanto, come è stato notato, rispetto al passato, la prospettiva di partenza è stata completamente rovesciata; perché, ad una situazione di generale incapacità (o semincapacità) del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di interdizione o di inabilitazione, il nuovo istituto sostitusce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice tutelare;

che, poi, anche il destinatario finale della tutela sembra, del pari, essere cambiato, nella nuova prospettiva introdotta dalla l. 6/2004; mentre infatti, le misure tradizionali tutelavano più che altro i creditori (e perciò, lato sensu, la sicurezza dei traffici giuridici), ovvero la famiglia dell’infermo, in tale secondo caso, impedendo la dilapidazione del patrimonio dell’inabile; la disciplina normativa era quindi rivolta a tutelare il patrimonio del soggetto; viceversa, l’ads tende a spostare la prospettiva e l’attenzione, da ragioni di conservazione del patrimonio della persona, alla tutela ed alla protezione di quest’ultima (significativamente, del resto, il titolo XII del libro I° c.c., introdotto dall’art. 2 l. 6/2004, è intitolato alle “misure di protezione delle persone”);

che, dal quadro normativo risultante dall’ampio intervento novellatore, sembra emergere, poi, che la nuova misura dell’ads costituisce strumento di protezione ordinario per la tutela dei soggetti deboli (Trib. Messina 14.9.2004, DeG on line, 13.10.2004);

che il principio sembra risultare da congrui dati normativi;

che, in particolare, oggi l’interdizione non “deve” più essere pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva il vecchio testo dell’art. 414 c.c.); perché tale pronuncia, nel mutato quadro normativo, è divenuta facoltativa e va adottata da parte del giudice solo “quando ciò è necessario per assicurare la adeguata protezione” dell’infermo di mente (art. 414 c.c., nel testo novellato dall’art. 4, co. 2°, l. 6/2004);

che la misura dell’interdizione diventa, perciò, un rimedio meramente residuale, limitato ai casi in cui l’ads, strumento di protezione, perciò, a carattere generale delle “persone non in grado di provvedere ai propri interessi”, sia “inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario” (come precisa l’art. 413, 4° co., c.c.; in tali casi e solo in tali casi, il giudice tutelare dichiara la cessazione dell’amministrazione informando, se del caso, il PM per il promuovimento dell’inabilitazione o dell’interdizione);

che, pertanto, nel caso di specie, posta l’esigenza per l’interdicenda di gestire il conto corrente e riscuotere la pensione, sembra rappresentare misura “idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario”, la nomina di un ads, sicché va, quindi, disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare, ai sensi dell’art. 418, 3° co., c.c.

P.Q.M.

visto l’art. 418, 3° co., c.c.,

dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.

Modena, 15.11.2004

Si comunichi

L’estensore Il Presidente

(dott. R. Masoni) (dr. G. Stanzani)

Tribunale di Venezia, III civile 12 settembre 2005

Novembre 9, 2008

Amministrazione di sostegno,natura,civile,ricorso per interdizione

In evidenza: Commento alla fonte:

http://www.superando.it/content/view/590/121/

“uno degli scopi principali della riforma appare quello di ridurre al minimo indispensabile il ricorso a strumenti preventivi, generali, astratti e rigidi di incapacizzazione (interdizione/inabilitazione) che compromettono “definitivamente” gli stessi diritti inviolabili”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale Ordinario di Venezia, sezione III^ civile nella seguente composizione:

Dott. Sergio Trentanovi Presidente est

Dott. Paolo Corder Giudice

Dott. Roberto Simone Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 4848/2004 promosso con ricorso depositato i1 15 ottobre 2004

DA

……..

(avvocato Roberta Ravagnan)

nei confronti di

………- (contumace)

Con l’intervento del Pubblico Ministero

Avente ad oggetto: interdizione

(Causa decisa dal Collegio in Camera di Consiglio il 12.09.2005

CONCLUSIONI

Ricorrente:

dichiararsi l’interdizione di …….con ogni conseguenza di legge e conferma nomina a tutore di …….

P.M.

dichiararsi l’interdizione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTO

A seguito del ricorso presentato dalla cognata (moglie del fratello premorto) … Pierina per l’interdizione di … …, si procedeva all’esame della stessa presso la sua abitazione in …; l’interdicenda rispondeva con difficoltà alle domande mostrandosi assai sospettosa e dichiarando che non desiderava che nessuno la aiutasse e che si sentiva bene.

La ricorrente, unica prossima congiunta della interdicenda, faceva presente che la cognata viveva sola in casa e che assumeva posizioni conflittuali nei confronti dei vicini.

Venivano acquisite relazioni mediche e sociali del Centro …. Nella prima (7.03.2005) il Dott. Pellegrini evidenziava essere la sua assistita affetta da disturbo delirante cronico di tipo persecutorio (riferito in particolare ai vicini di casa) in personalità ipoevoluta ed ipocritica per concomitante debolezza mentale (tre i ricoveri in regime di T.S.O.); sottolineava altresì che era anche stata provata da tristi vicende personali. Riferiva che il servizio medico-psichiatrico era riuscito a convincerla ad accettare una terapia farmacologica con iniezioni di farmaci antipsicotici ad azione protratta, praticatele mensilmente dal medico di base (Dott.ssa Matteotti), che ne contenevano angosce ed intemperanze comportamentali.

Valorizzava il fatto che la stessa (che vive da sola) riesce a gestire di fatto il suo modesto patrimonio, provvedendo con la collaborazione della cognata e di un’operatrice sociale (… Giuseppina, che è riuscita ad instaurare “un importante e significativo dialogo” con la … cfr. anche relazione sociale 16.03.2005) all’acquisto dei beni di prima necessità ed alla preparazione dei pasti nonché ad una seppur appena sufficiente igiene dell’abitazione.

Relazione sociale e relazione medica evidenziavano in conclusione la possibilità di una fattiva collaborazione con il C.S.M. per “migliorare per quanto possibile l’ambiente di vita della paziente, sia negli aspetti ambientali che relazionali” ed alleviare “la solitudine e l’isolamento relazionale della stessa”.

All’udienza del 22 ottobre 2004 era stata nominata tutrice provvisoria la cognata … Pierina; all’udienza del 19 maggio 2005 le parti (ricorrente e P.M.) concludevano per la declaratoria di interdizione e questo Presidente-G.I. riservava la causa alla decisione del Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che appare indispensabile, per decidere il presente procedimento, una radicale rilettura, alla luce della nuova normativa dettata dalla Legge 6/2004 dell’articolo 414.C.C.: esso non consente più, nella formulazione novellata, di dichiarare l’interdizione (e, attraverso il richiamo dell’art. 415 C.C., neanche l’inabilitazione, per i casi meno gravi) di persone maggiorenni che “si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, se non “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

Pur non ritenendosi che una sentenza sia il luogo appropriato di una completa disamina (riservata a testi dottrinari) di istituti giuridici assai complessi, storici ma rinnovati quali quelli della capacità/incapacità di agire e dell’interdizione/inabilitazione e anche di quelli nuovi della “possibilità/impossibilità di agire” e dell’amministrazione di sostegno alla luce della disciplina dettata dalla Legge 6/2004, – attuativa dei principi costituzionali fondamentali del personalismo, del solidarismo e della sussidiarietà (artt. 2 e 3 della Costituzione) -, tuttavia debbono sottolinearsi, per la comprensione stessa della novellata normativa e per la corretta decisione anche di questo procedimento, alcune osservazioni circa i nuovi principi fondamentali della disciplina:

1) la Legge 6/2004 ha totalmente modificato le vecchie norme dell’interdizione e dell’inabilitazione, inserendole come ultima possibilità di protezione del non autonomo nell’ambito del nuovo titolo del C.C. relativo alle “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”; infatti, al di là dell’univoco dato testuale circa l’applicabilità dell’interdizione/inabilitazione solo quando sia indispensabile per assicurare l’adeguata protezione dell’infermo di mente, va sottolineato come la Legge 6/2004 si prefigga proprio la “finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).

E’ evidente cosi che uno degli scopi principali della riforma appare quello di ridurre al minimo indispensabile il ricorso a strumenti preventivi, generali, astratti e rigidi di incapacizzazione (interdizione/inabilitazione) che compromettono “definitivamente” gli stessi diritti inviolabili e la dignità di ogni essere umano, dichiarandolo in via generale e preventiva “incapace di agire” nel consorzio sociale; anzi, attraverso la Legge 6/2004 si vuole attuare una autentica protezione della persona anche in maniera attiva, elastica, modificabile, inserendo la “protezione” stessa nell’ambito di un progetto di sostegno (“mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” – art. 1 della legge) che non annulli le possibilità di autonomia, anzi valorizzandole per quanto possibile.

Così e comprensibile non solo la “discrezionalità limitata e limitante” (persone che possono essere interdette) prevista dall’art. 414 C.C. per addivenire ad un giudizio di interdizione, ma anche la previsione della normale possibilità di attuare la protezione di qualsiasi non autonomo (“ogni persona che, per effetto di infermità ovvero di menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”)

- art. 404 C.C. – attraverso il ricorso alla amministrazione di sostegno; e cancellata dall’art. 404 C.C., come dall’art. 1 legge 6/2004, ogni ghettizzazione generale dell’infermo di mente (anche del malato psichico o psichiatrico), anch’egli normalmente possibile protagonista del progetto di sostegno e non mero oggetto di totalizzante annullamento della capacità di agire. Infatti è assolutamente pacifico ed evidente che le “condizioni di abituale infermità di mente che rendono incapaci di provvedere ai propri interessi” (art. 414 C.C.) rientrano, come ipotesi speciale, tra le “infermità” ovvero “menomazioni fisiche o psichiche” che possono determinare “impossibilità, anche parziale o temporanea” (e pertanto anche permanente e/o abituale) di provvedere ai propri

interessi.

2) E’ gia da quanto sopra evidente che la legge, nella nuova formulazione finalmente aderente ai principi costituzionali del personalismo e del solidarismo, è totalmente incentrata sulla possibilità di “protezione attiva” (progetto di sostegno per le funzioni della vita quotidiana e non solo sostituzione necessaria di un rappresentante al non autonomo per gli atti giuridico-economici) di ogni categoria di persone non autonome per malattia e/o infermità fisica o psichica, tanto che si tratti di una situazione temporanea che permanente; ogni esclusione pregiudiziale di categorie di persone (anche i cosiddetti infermi di mente per patologie psichiche o psichiatriche) da tale possibilità di protezione non solo violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza ma anche tutti i principi della Legge 6/2004; oltreché essere positivamente vietata dall’art. 414 stesso che rende attualizzabile l’interdizione per gli infermi di mente solo quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione, ritenuta nel caso concreto, per le sue specifiche caratteristiche, impossibile attraverso l’amministrazione di sostegno.

Ogni persona che anche per infermità psichica possa trovarsi nelle condizioni di impossibilità di provvedere ai suoi interessi ha diritto ad essere inserita in un progetto solidaristico di sostegno nel cui ambito il decreto di cui all’art. 405 C.C. prevederà i provvedimenti indispensabili per la “cura della persona interessata”, determinando oggetto dell’incarico e durata, possibilità di sostituzione dell’A.d.S. al beneficiario per singoli atti giuridici o per una serie di essi o anche per tutti gli atti stessi, eventuale “esclusività” della sostituzione (art. 409, 1° comma C.C.), limiti di utilizzabilità delle risorse economiche da parte del beneficiario e/o dell’A.d.S., modalità dell’impiego del patrimonio e della sua conservazione a favore del beneficiario.

Addirittura potrà essere previsto nel progetto di sostegno/decreto del G.T. che, nell’interesse del beneficiario (e di quello tutelato dalle disposizioni che si riferiscono all’interdetto o all’inabilitato) si estendano al beneficiario dell’A.d.S. determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l’interdetto o l’inabilitato (art. 411, 3° comma C.C.).

E’ evidente che su queste premesse risulta inutile ogni discussione sulla ammissibilità di provvedimenti di sostituzione anche esclusiva del beneficiario per singoli atti o per una generalità di atti giuridico-economici, essendo evidente che il provvedimento personalizzato potrà estendersi fino ai limiti massimi per cui risulti utile nell’interesse del beneficiario in relazione a tutti, ad alcuni, a categorie di atti giuridici (art. 405, 5° comma n. 3);

e mai superare i limiti stessi, in un rapporto di sussidiarietà solidale che dovrà valorizzare per quanto possibile i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, le sue richieste, le sue scelte, i suoi dissensi, compatibilmente con gli interessi e le esigenze oggettive di protezione dello stesso (artt. 410 e 407 C.C.).

E nell’ambito del progetto devono essere previsti controlli periodici sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, 5° comma n. 6 C.C.); oltreché (e prima che) sulla situazione economica e patrimoniale dello stesso e sull’attività economicamente rilevante dell’A.d.S. a favore del beneficiario (art. 411, 1° comma C.C.).

3) Risulta evidente che nell’ambito della nuova disciplina non può essere da solo decisivo il fatto che una patologia pur qualificabile come “infermità di mente” determini uno stato di “incapacità di agire” abituale (rilevante a tal punto da escludere anche totalmente la capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi) per impedire 1’applicabilità dell’A.d.S. e rendere inevitabilmente applicabile il giudizio di interdizione (art. 414 C.C.); tale situazione dovrà infatti essere valutata alla luce della possibilità o della impossibilità di proteggere adeguatamente, attraverso un idoneo e sempre modificabile progetto di sostegno (che pur preveda generali possibilità/necessità di sostituzione del beneficiario negli atti giuridici da parte del rappresentante A.d.S.), il soggetto­beneficiario; riservandosi necessariamente l’utilizzazione del rigido ed astratto giudizio di interdizione (aprioristico, “definitivo” e totalizzante nonostante la nuova previsione del 1° comma dell’art. 427 C.C.) ai casi di inevitabilmente prevista o constatata (art. 413 ultimo comma C.C.) impossibilità di protezione dell’interessato attraverso un idoneo, modificabile, specificabile, adeguabile, integrabile provvedimento ex artt. 405, 4° e 5° comma – 407, 4° comma – 410, 2° comma C.C., dettato nell’ambito di un concreto e specifico progetto di amministrazione di sostegno.

4) Il fine della normativa generale di protezione delle persone non autonome è in definitiva direttamente ed esclusivamente quello di “arricchire” in concreto le effettive possibilità di agire della persona non autonoma nelle funzioni della vita quotidiana (carattere personalistico della normativa novellata), in funzione del quale vanno letti anche i provvedimenti relativi al patrimonio, tutti strumentali ad assicurare per quanto possibile l’autonomia del beneficiario e comunque finalizzati a garantirgli la migliore qualità di vita, tenendo conto della sua situazione esistenziale e patrimoniale); riducendo al minimo indispensabile, nel concreto interesse del beneficiario (art. 1 Legge 6/2004) il giudizio anticipato, generale ed astratto sulle sue capacità/incapacità di agire.

Ecco quindi che la nomina di A.d.S. diventa lo strumento per ampliare effettivamente le possibilità di determinarsi del beneficiario e di realizzare le sue scelte (art. 3, 2° comma Costituzione “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”); e comunque, quando non sia possibile seguirne le indicazioni (anche per constatata impossibilità di espressione o per evidente vizio nella formazione o nell’espressione o nella realizzazione della sua volontà) per garantirgli, per quanto concretamente possibile, le migliori condizioni esistenziali attraverso un progetto di sostegno sempre rapportabile alle mutevoli esigenze di protezione “attiva” della persona. Per realizzare tutto ciò potrà anche essere prevista la sostituzione del non autonomo nel compimento di alcuni o di tutti gli atti giuridico-economici (pur sempre prevedendosi quale attributo della dignità di ogni uomo la “possibilità” che egli stesso compia direttamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana – art. 409, 2° comma C.C.: si sottolinea che la disposizione nulla dice ne può correttamente dire circa la “validità” degli atti giuridici eventualmente compiuti dal beneficiario per soddisfare esigenze correlate alle funzioni della vita quotidiana, rimettendo ad un eventuale giudizio ex post ex 428 C.C. ogni eventuale valutazione; è opportuno sottolineare come nel 2° comma dell’art. 409 C.C. la parola “atti” corrisponda ad “attività”, di cui possono far parte, appunto, anche atti giuridicamente/economicamente rilevanti).

E’ evidente così che non con l’interdizione, ma con il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno (rectius, con un provvedimento/decreto ex art. 405, 4° e/o 5° comma C.C.) si può, attraverso le più idonee modalità dell’incarico e prevedendo tutti gli “interventi di sostegno temporaneo o permanente” necessari, realizzare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, il fine fondamentale della legge di attuare una protezione articolata della persona comunque priva in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana (art. 1 legge 6/2004 e 409, 1° comma C.C.).

5) Risulta evidente in base ai principi sopra evidenziati che la possibilità di giungere correttamente ad un giudizio aprioristico di interdizione/inabilitazione (artt. 414 e 415 C.C.) è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante l’enorme possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di A.d.S. (artt. 405, 4° e 5° comma – 407, 4° comma – 410 e 413 C.C.), ad attuare una sufficiente protezione attiva e passiva del non autonomo.

Per valutare tale sufficienza o adeguatezza di protezione va tenuto presente che la personalizzazione del provvedimento non impedisce affatto la previsione più o meno temporanea di sostituzioni generali o per categorie di atti dell’A.d.S. al beneficiario (si sottolinea che la lettura dell’art. 405, 5° comma n. 3, in particolare, prevede solo che vengano indicati, con l’oggetto generale e/o specifico dell’incarico, anche gli atti che l’A.d.S. puo compiere in nome e conto del beneficiario – il decreto di nomina deve contenere l’indicazione… degli atti che l’A.d.S. ha il potere di compiere…); e che, in definitiva, eventualmente anche ricorrendo alla previsione del 3° comma dell’art. 411 C.C., tutta la protezione passiva possibile con l’interdizione (e, a maggior ragione, con l’inabilitazione) è attuabile con un adeguato provvedimento di nomina di A.d.S.

Attraverso la nomina di A.d.S. si può comunque realizzare a favore del beneficiario qualcosa in più rispetto ad una mera sostituzione per atti giuridici o di gestione del patrimonio (interdizione), mantenendone per quanto possibile una diversificata autonomia e coinvolgendo nel progetto di sostegno prima di tutto il beneficiario e, poi, le forze familiari e sociali (del volontariato e strutturate nei servizi pubblici – art. 406, 3° comma C.C.) disponibili:

e garantire al beneficiario, in definitiva, le migliori condizioni esistenziali concretamente per lui possibili.

Al giudizio sulla futura incapacità della persona si deve fisiologicamente sostituire, alla luce della legge 6/2004 attuativa del principi costituzionali fondamentali degli artt. 2 e 3 (ma anche dell’art. 32 della Costituzione), il coinvolgimento in un progetto di sostegno in cui il G.T. (e, in via provvisoria ed urgente anche il Tribunale ex art. 418 ultimo comma C.C. in relazione all’art. 405, 4° comma C.C.) ha funzioni di direzione, propulsione, coordinamento e controllo; organizzando nell’ambito dello stesso con la massima partecipazione possibile del beneficiario, il contributo dell’A.d.S., dei familiari, dei servizi necessariamente interessati (art. 406, 3° comma C.C.). In esso potranno essere valorizzati, se possibile e nella misura più ampia possibile (principio di sussidiarietà), volontà, indicazioni, scelte, aspirazioni della persona non autonoma, senza comprometterne in alcun modo le possibilità di protezione anche passiva (art. 1 legge 6/2004, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 413 C.C.). La valutazione preventiva sull’incapacità di agire di una persona è conservata sussidiariamente e solo quale estrema ratio per l’ipotesi di un previsto o constatato fallimento di ogni diversa modalità di protezione (art. 414 C.C.). Anche al giudice è riservato, di fronte a richieste, comunque formulate, basate sull’impossibilità di una persona, inferma o affetta da menomazione, di provvedere autonomamente ai propri interessi (art. 404 C.C.) come compito principale quello di coinvolgersi nelle possibilità di agire della persona per implementarle e comunque per garantire al non autonomo le migliori condizioni esistenziali; e, solo sussidiariamente, ove sia inevitabile, quello di giudicare aprioristicamente la capacità/incapacità di agire della persona (sussidiarietà funzionale dello strumento dell’interdizione rispetto allo strumento

dell’A.d.S.).

Attraverso le disposizioni tutte di questa legge, inserite nel Codice Civile ma anche autonomamente valorizzate in un univoco inquadramento sistematico dal capo primo della Legge 6/2004, relativo alle finalità della legge, il riconoscimento della capacità di agire della persona maggiorenne (art. 2 C.C.) viene ad essere sostanzialmente esplicitato effettivamente quale diritto inviolabile della persona umana (cfr. art. 409 C.C.; artt. 2 e 3 della Costituzione), anche se affetta da infermità o menomazioni fisiche o psichiche; ed è limitabile unicamente quando sia indispensabile nell’interesse stesso del non autonomo, sempre nella minor misura possibile e per il minor tempo possibile (espansività della capacità di agire), con uno strumento il più possibile modificabile, elastico, revocabile; si lascia alla valutazione dei singoli atti giuridici in ipotesi viziati il giudizio sulla incapacità più o meno puntuale della persona che li ha compiuti (art. 428 C.C., ma anche art. 427 e, in particolare art. 412, 2° comma C.C.).

Tutta la legge, valorizzando tra l’altro spunti di riflessione già possibili in particolare alla luce delle normative riguardanti i minorenni (ma anche, ad esempio, approfondimenti giurisprudenziali e dottrinari in materia di danno), è focalizzata alla valorizzazione della possibilità di agire della persona ed al superamento, nei limiti del possibile, dell’impossibilita di agire della stessa, anche attraverso la sostituzione articolata di altra persona (normalmente l’A.d.S.) nell’agire del beneficiario che ne sia impossibilitato per qualsiasi causa valorizzabile ex art. 404 C.C. E tende ad attuare quei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione) che il nostro Stato deve adempiere anche rimuovendo gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione).

Anche l’Autorità Giudiziaria (Tribunale – art. 418 C.C. – o Giudice Tutelare – artt. 405 e 407 C.C.) deve in questo ambito operare “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” per garantire alla persona non autonoma la massima espansione possibile della sua autonomia, alla luce degli interessi, dei bisogni, delle scelte e delle aspirazioni formulate prima e/o dopo la causa di infermità o di menomazione (vd. art. 410 C.C.); e comunque realizzando per la persona in difficoltà le migliori condizioni esistenziali attraverso un adeguato progetto di sostegno (art. 1 Legge 6/2004). L’esperienza concreta del Tribunale di Venezia e in particolare del Giudice Tutelare di questo capoluogo, in ormai più di un anno e mezzo di applicazione della nuova normativa, ha dimostrato in centinaia e centinaia di casi di persone affette da qualsiasi infermità o menomazione fisica o psichica che attraverso l’uso appropriato del duttile strumento dell’A.d.S. si può effettivamente realizzare un progetto di sostegno per la persona non autonoma; e che utilizzando tale strumento si può, tendenzialmente in ogni caso (anche quando sia stata promossa interdizione e anche quando effettivamente la persona si trovi in condizioni di abituale infermità mentale – art. 418 C.C.), realizzare a favore del non autonomo qualcosa di più e di meglio che attraverso lo strumento dell’interdizione (e in conseguenza quello tutorio), sempre astratto, rigido, spersonalizzante, patrimonialistico e oggettivamente non previsto per un’articolazione progettuale esistenzialistica, articolata e specificante, di un progetto di sostegno.

6) Su queste premesse, per la totale possibilità di articolazione del progetto di sostegno, l’eventuale ritenuta pericolosità (per sé e/o per gli altri) della persona non può di per sé esser ritenuta causa di esclusione aprioristica dalla possibilità di utilizzazione preferenziale dell’A.d.S. anziché dell’interdizione.

Infatti, in linea generale, attraverso l’interdizione non si può garantire di più la persona “ammalata” e/o il suo rappresentante di quanto si potrebbe attraverso un idoneo progetto di sostegno; né si può maggiormente porre limiti alle possibilità di comportamenti (anche illeciti) della persona stessa, di quanto si potrebbe fare dall’amministratore di sostegno nell’ambito di un progetto specifico adottato con provvedimento dell’Autorita Giudiziaria.

Anche ove il soggetto sia portatore di una patologia psichica o psichiatrica di natura tale da farne ritenere una possibile o probabile pericolosità è possibile attraverso l’A.d.S. evitare utilmente l’annullamento giuridico delle possibilità relazionali del soggetto, a favore di un progetto di sostegno che (anche superando la volontà “malata” espressa dal beneficiario e sostituendola nei limiti del necessario con quella dell’A.d.S.) si coniughi con le esigenze, i bisogni, gli interessi e perfino le aspirazioni dello stesso.

Ciò e possibile attraverso diversificati e personalizzati progetti di sostegno, con il coinvolgimento dei servizi di salute mentale centrali e periferici e, per quanto necessario, dei servizi specialistici e di base, medici e sociali; sia che essi si basino su di una permanenza domiciliare sia su di una istituzionalizzata, nelle più diverse forme possibili ed adeguate alla singola persona.

E’ opportuno sottolineare che l’assenza di prassi assicurative riguardanti la copertura della responsabilità civile dell’A.d.S. a fronte di ipotizzabili condotte illecite del beneficiario, appare assolutamente superabile attraverso la constatazione (che può esser esplicitata nello stesso provvedimento di nomina dell’A.d.S., a differenza che in un qualsiasi incarico tutorio) che l’A.d.S. non riveste di per sé alcun ruolo di “garanzia”; e di conseguenza non ha – di per sé – alcun compito di vigilanza o sorveglianza rilevante ex art. 2047 C.C. Ciò, naturalmente nei limiti in cui queste responsabilità non siano insite nel ruolo di fatto rivestito dall’A.d.S. (familiare o meno) di effettivo “controllo” del beneficiario (es. quale genitore o parente presso cui si trovi il beneficiario, o responsabile di servizi o strutture che lo ospitino).

In realtà nulla di meno sotto il profilo della protezione anche sociale potrà essere realizzato attraverso 1’A.d.S. rispetto a quanto si potrebbe fare attraverso l’interdizione/tutela. A meno che non si ritenga che attraverso questi vecchi strumenti si potessero legittimamente adottare disposizioni e realizzare comportamenti del tutto espropriativi della libertà di locomozione e di relazione dell’interdetto, equiparabili a quelli del soppresso ricovero manicomiale.

E’ opportuno aggiungere che anche il responsabile di comunità protette o di case alloggio, o comunque di luoghi ove vengano ospitate, con spazi di autonomia diversificati, persone affette da problemi psichici o psichiatrici (nei limiti del necessario “compensati” medicalmente) – vd. art. 406, 3° comma C.C. -, deve ritenersi discriminato se la sorveglianza e il controllo si esercitino in coerenza ad un programma riabilitativo, fatto proprio dal progetto di sostegno, rientrante nel provvedimento di nomina di A.d.S. (art. 405, 4 e 5° comma C.C.). Anche se non e possibile che tale responsabile o operatori della struttura siano nominati amministratori di sostegno (art. 408, 3° comma C.C.), l’A.d.S., familiare o “volontario” che sia, potrà inserire nel progetto coordinato di sostegno le linee del progetto riabilitativo proposto dal responsabile della struttura stessa. In questo caso, ove gli spazi di autonomia previsti a favore del beneficiario all’interno della comunità/casa ove è ospitato e nelle relazioni esterne (più o meno “guidate”) siano inseriti nel progetto riabilitativo su cui si basa il provvedimento di nomina A.d.S. (così come se il beneficiario possa, anche con adeguata terapia farmacologica, rimanere presso la sua abitazione), il responsabile della struttura e/o del progetto terapeutico non deve rispondere né penalmente né civilmente dell’eventuale illecito commesso dal beneficiario. Ciò, naturalmente, quando abbia correttamente esercitato, anche attraverso i suoi operatori, il controllo e la sorveglianza possibile in riferimento ad un ragionevole progetto/percorso di autonomia e riabilitazione inserito nel provvedimento ex art. 405 C.C.; progetto, naturalmente, che sia prevedibilmente adeguato, nel caso di specie, a rispondere anche alle esigenze di particolare protezione della persona.

Neanche l’assoluta impossibilità abituale o permanente di interrelazione del soggetto, evidente causa di totale impossibilità di provvedere ai propri interessi, può legittimare ai sensi dell’art. 414 cc la disapplicazione dell’amministrazione di sostegno a favore dell’interdizione.

La norma, infatti, in applicazione di tutte le finalità e delle altre disposizioni della Legge 6/2004, prevede l’applicabilità dell’interdizione solo “quando ciò è necessario per assicurare la … adeguata protezione” dell’infermo di mente abituale. Non sussiste di per sé alcuna ragione di escludere che una persona non in grado di esprimersi o di rapportarsi con altri soggetti (per esempio una persona in stato di coma) e pertanto del tutto impossibilitata a “provvedere ai propri interessi” (art. 404 cc), possa essere “assistita da un amministratore di sostegno … mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1); tra i quali si preveda anche, ai sensi dell’art. 405 V co n.3 cc, la sostituzione dell’A.d.S. al beneficiario in tutti gli atti giuridicamente rilevanti.

Pertanto anche la persona priva di qualsiasi possibilità di interrelazione potrà essere al centro di un progetto di sostegno di cui gli aspetti patrimoniali sono solo una parte, funzionale a quelli esistenziali di “cura della persona interessata” (art. 405 IV co cc); potrà inoltre essere previsto che il patrimonio stesso della persona venga utilizzato per garantire le sue migliori condizioni esistenziali, possibilmente nel rispetto delle sue precedenti indicazioni-direttive, nell’ambito di un percorso controllato in cui il sostituto/rappresentante dovrà riferire al giudice, prima di tutto, nella sua relazione periodica, delle “condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (art. 405 V co n.6 cc; si fa mero rinvio, in questa sede, anche ai principi della Legge 145/2001, di ratifica della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano approvata dal Consiglio d’Europa nel 1997 [convenzione di Oviedo]).

Certamente attraverso un adeguato progetto di sostegno solidaristico in cui siano impegnati non solo l’A.d.S. ma anche, per quanto possibile, i familiari, il volontariato e, doverosamente, i “responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona” (art. 406 III co cc), potrà farsi qualcosa di più per la persona (che pur si ritenga non più in grado di esprimere le sue volontà, i suoi bisogni, le sue aspirazioni, le sue scelte – art. 410 cc), di quanto sarebbe realizzabile attraverso un’interdizione e la nomina di un tutore.

7) Dal punto di vista processuale, a fronte di un procedimento di interdizione, il giudice che ritenga “opportuno applicare l’amministrazione di sostegno … d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare” competente, adottando gli eventuali “provvedimenti urgenti di cui al IV co dell’art. 405 cc” (art. 418 uc cc).

Non e questa la sede per disquisizioni particolareggiate sulla problematica della natura dei provvedimenti indicati dall’art. 418 uc cc, quando, come nel caso di specie, il giudice del procedimento di interdizione ritenga, anche d’ufficio e nonostante le diverse domande delle parti, di trasmettere gli atti al GT per il procedimento di A.d.S. di cui all’art. 407 cc, nell’interesse della persona non autonoma. Ritiene il Tribunale che per l’impostazione di tutta la normativa novellata, tale provvedimento non possa che essere quello immediato, adottabile durante l’istruzione dallo stesso giudice istruttore (seppur dopo l’esame dell’interdicendo/inabilitando), dell’ordinanza.

Peraltro tale ordinanza di trasmissione (e l’eventuale contestuale decreto che disponga provvedimenti urgenti e provvisori a favore del beneficiario ai sensi dell’art. 405 IV co cc; vd. il parallelismo con il pur diverso provvedimento di nomina del tutore-curatore provvisorio, con immediata apertura della tutela e trasmissione del verbale contenente la nomina al GT competente), nel caso in cui le parti abbiano – come nel caso di specie – gia precisato le proprie conclusioni (e la causa sia pertanto rimessa alla decisione del collegio), non può che essere conseguente la sentenza di reiezione della domanda di interdizione (o per insussistenza delle condizioni soggettive già previste o perché tale strumento non è “necessario per assicurare… adeguata protezione” – art. 414 C.C.). Contestualmente alla sentenza dovrà pertanto adottarsi ordinanza di trasmissione del procedimento al GT per il procedimento di cui all’art. 407 cc; e, insieme all’ordinanza di trasmissione, se ritenuto utile nell’interesse del non autonomo, si adotteranno tutti quei provvedimenti urgenti e provvisori “per la cura della persona interessata e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio” previsti dal IV co dell’art. 405 cc, anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio.

Ritiene il Tribunale che nel caso di specie, in base alla valutazione della situazione concreta di non autonomia della beneficiaria e della necessità dell’accompagnamento della stessa in un percorso riabilitativo anche a carattere medico, sia possibile assicurare a…….., attraverso un adeguato e coordinato progetto solidaristico di sostegno, una protezione “attiva” che le renda possibile un miglioramento della qualità di vita e di autonomia, potenziandone le possibilità relazionali (come evidenziato dallo psichiatra e dall’assistente sociale del C.S.M.).

Pertanto, mentre da un lato dovrà con sentenza essere respinta, ai sensi dell’art. 414 C.C., la richiesta di interdizione (non apparendo “necessaria” l’interdizione per assicurare alla signora … … adeguata protezione; anzi, si sottolinea che nel caso di specie l’interdizione, anche ove si ritenesse “l’incapacità di agire” della beneficiaria, impedirebbe un’autentica protezione della stessa nel suo contesto esistenziale, non essendo possibile all’interno di tale strumento un progetto solidaristico di sostegno giuridicamente rilevante e funzionale ad un percorso riabilitativo in cui sia coinvolta attivamente la persona), con revoca della nomina di tutore provvisorio; dovrà con contestuale ordinanza disporsi d’ufficio la trasmissione ex art. 418 u.c. C.C. del procedimento al G.T. di Venezia (competente in relazione alla residenza in ……..della beneficiaria) per il procedimento di amministrazione di sostegno.

La situazione personale della beneficiaria, peraltro, impone l’immediata adozione, essendo revocata la nomina del tutore provvisorio, di decreto urgente e provvisorio di protezione ex artt. 418 u.c. e 405 4° c. C.C.

Con tale provvedimento, pur riservata al G.T. ogni ulteriore e/o diversa determinazione nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 407 e 405 C.C., va fin d’ora nominata A.d.S. provvisorio la cognata……., con il compito di coordinare come da dispositivo le migliori modalità di assistenza della beneficiaria con i servizi medico-sociali interessati e in particolare quelli del C.S.M., che gia hanno evidenziato la necessità di migliorare per quanto possibile le qualità di vita della stessa con un costante intervento di controllo medico e di presenza domiciliare; alleviandosi così “la solitudine

e l’isolamento relazionale” della beneficiaria nell’ambito di adeguato progetto di sostegno che contemperi le esigenze di protezione con quelle di autonomia.

Si dispone pertanto fin d’ora la presentazione entro prefissati termini temporali, a cura dell’A.d.S. provvisorio, ma con il costante coinvolgimento dei responsabili del C.S.M. e del M.M.G. (art. 406 3° c. C.C.), del progetto di sostegno nel quadro solidaristico e personalizzato sopra evidenziato. Si dovrà parallelamente garantire peraltro, anche dal punto di vista patrimoniale, attraverso una generale e provvisoria previsione di sostituzione dell’A.d.S. alla beneficiaria (da meglio specificare nel progetto) che la beneficiaria non subisca pregiudizi per possibili atti giuridico-economici dannosi dalla stessa compiuti; salva restando la valorizzazione della possibilità da parte della stessa di compiere gli atti correlati alle esigenze della vita quotidiana, tra cui 1’acquisto di beni di prima necessità.

P.Q.M.

Definitivamente giudicando sul ricorso per interdizione di …..(contumace) promosso da……;

Respinge il ricorso;

Revoca la nomina di tutore provvisorio nella persona di…….;

Si comunichi al P.M., al G.T. di Chioggia e all’Ufficio Stato Civile di Chioggia per le annotazioni; Spese compensate;

Sentenza esecutiva.

Visti gli artt. 418 u.c. e 405 4° c. C.C.;

D’ufficio dispone la trasmissione del procedimento al competente G.T. di Venezia per procedere ex art. 407 C.C. e, ritenutane la necessità e l’urgenza,

nomina amministratore di sostegno provvisorio, a favore di ……

la cognata ……incarica l’A.d.S. provvisorio di coordinare il progetto di sostegno per l’assistenza della beneficiaria (per quanto possibile presso la sua abitazione), con la collaborazione del C.S.M. Lido Estuario – A.S.L. 12 di Venezia (in particolare dello psichiatra Dott. Pellegrini e dell’assistente sociale ……, del M.M.G. (……nonché di tutti i servizi territorialmente e/o funzionalmente competenti ai sensi dell’art. 406 3° c. C.C.;

invita l’A.d.S. a presentare al G.T. di Venezia il progetto personalizzato di sostegno, anche a firma del Dott. Pellegrini, dell’As. … e della Dott.ssa Matteotti, entro il 30.05.2006 e/o nel diverso termine fissato dal G.T.;

incarica fin d’ora l’A.d.S. di rappresentare la beneficiaria in tutti gli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, funzionalmente alla conservazione ed all’utilizzazione dei suoi beni al solo fine di garantirne le migliori condizioni esistenziali, valorizzando per quanto possibile la sua autonomia (compatibilmente con le esigenze di protezione);

dà atto che la beneficiaria può compiere da sola gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, compreso l’acquisto dei beni di prima necessità;

rimette al progetto di sostegno, da sottoporre all’approvazione del G.T., ogni precisazione sugli atti che la beneficiaria potrà compiere da sola e/o con l’assistenza dell’A.d.S.; dando atto, ai sensi degli artt. 409 1° c. e 412 2° c. C.C., che fino a tale approvazione la rappresentanza dell’A.d.S. sarà

esclusiva;

dà atto che l’A.d.S. non riveste di per sé ruolo di garanzia e che non è tenuto a vigilanza o sorveglianza della beneficiaria ai sensi dell’art. 2047 C.C.;

rimette al competente G.T. di Venezia ogni ulteriore e/o diversa determinazione nell’ambito del procedimento ex art. 407 C.C.;

provvedimenti provvisoriamente esecutivi ex art. 405 I° c. C.C.;

si comunichi al P.M., all’Ufficiale Stato Civile di Venezia anche per le annotazioni di competenza; si dia avviso all’A.d.S. provvisorio, anche per la dichiarazione di responsabilita.

Così deciso in Venezia il 12.09.2005

Tribunale di Roma, lì 19 febbraio 2005

Novembre 9, 2008

mministrazione di sostegno, avvocato
fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=8043
“la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la p.A. , per la riscossione degli emolumenti pensionistici ai quali ha diritto, per autorizzare eventuali spese straordinarie per accertamenti medici non offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il consenso informato ad analisi od interventi chirurgici, per l’autorizzazione alle uscite dal Centro;”

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Roma

Sezione prima civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 17 febbraio 2005, nella causa iscritta al n.412167/04 R.G.A.D. avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno,

rilevato che:

- con ricorso depositato il 9 dicembre 2004 l’Assistente Sociale ISABELLA XXXXX ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXXXX FRANCESCO, nato a xxxxx il 16 dicembre 1986, deducendo che lo stesso è affetto da tetraparesi ipertonico-distonica, encefalopatia epilettogena, ritardo mentale di grado profondo da grave sindrome malformativa cerebrale che ne compromettono la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;

- l’Assistente Sociale ha, in particolare, dedotto che: Xxxxx Francesco, privo di familiari in quanto abbandonato al momento della nascita, vive in una struttura della Comunità Xxxxx in Roma ed è ricoverato presso il Centro di Riabilitazione della stessa comunità; le sue condizioni di salute non gli consentono di compiere autonomamente alcun atto della vita quotidiana; – dall’istruttoria espletata e dai documenti prodotti è emerso quanto segue:

1.

XXXXX FRANCESCO è totalmente privo di capacità d’intendere e di volere, essendo affetto da grave sindrome malformativa cerebrale, ed è affetto da patologia fisica che ne compromette la capacità di compiere autonomamente anche gli atti più elementari; la diagnosi formulata dalla dott.ssa Monica xxxx, neuro psichiatra infantile, evidenzia che si tratta di persona che ha necessità di farsi assistere quotidianamente nella gestione dei suoi interessi personali ed economici;

2.

l’interessato vive presso la Comunità Xxxxx dal 14 luglio 1989 ed è, attualmente, inserito nel Centro di Riabilitazione della comunità;

3.

la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la p.A. , per la riscossione degli emolumenti pensionistici ai quali ha diritto, per autorizzare eventuali spese straordinarie per accertamenti medici non offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il consenso informato ad analisi od interventi chirurgici, per l’autorizzazione alle uscite dal Centro;

4.

la ricorrente ha indicato come Amministratore di Sostegno il sig. Luigi xxxxxx sul presupposto che, pur trattandosi di educatore e vice-presidente della Comunità Xxxxx, non fa parte dell’equipe degli operatori che seguono Francesco;

- va, in primo luogo, dichiarata l’ammissibilità del ricorso presentato personalmente dall’Assistente Sociale Isabella Xxxxx, sia perché si tratta di responsabile del Servizio Sociale che ha in cura Xxxxx Francesco, sia perché la particolare posizione di taluni soggetti legittimati a proporre ricorso (con particolare riferimento, per l’appunto, ai responsabili dei Servizi Sociali, art.406, 3° co.,c.c.), la natura non contenziosa del procedimento (desumibile, tra l’altro, dall’attribuzione della competenza al giudice tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno in considerazione della mutevolezza della situazione sostanziale sulla quale viene ad incidere, artt.407, 4° co., e 413 c.c.), la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario, inducono ad escludere l’applicabilità al procedimento in esame del principio dell’onere del patrocinio previsto dall’art.82 c.p.c. (Cass. 3.7.1987, n.5814);

- emerge poi, da quanto indicato, che si tratta di un ragazzo affetto da patologia psico-fisica di gravità tale da rendere necessario che sia assistito da persona idonea alla cura dei suoi interessi personali ed economici;

- nel caso in esame, la misura dell’Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di XXXXX FRANCESCO, che è già adeguatamente assistito per la cura della persona dalla Comunità in cui vive e necessita di essere rappresentato nei rapporti con la p.a. e negli atti di gestione economica;

- con riguardo alla scelta della persona da nominare, va considerato che, a norma dell’art.408, 3° co., c.c. ‘non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario’: la norma va interpretata, anche al fine di assicurare l’adeguato controllo delle modalità con le quali viene prestata assistenza alla persona del Beneficiario, nel senso che nessun operatore del servizio che ha in cura o in carico il beneficiario possa essere nominato Amministratore di sostegno, indipendentemente dal fatto che in base all’organizzazione interna del servizio il singolo operatore sia o meno impegnato nelle attività di cura di quella persona; ciò in base al chiaro senso letterale delle norme, che indica nei servizi, piuttosto che nei loro responsabili ed operatori, il soggetto della locuzione ‘direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona’ (art.406, 3° co., c.c.) e della locuzione ’che hanno in cura o in carico il beneficiario’ (art.408, 3° co., c.c.);

- in assenza di parenti che siano in grado di assumere l’incarico, si ravvisa l’opportunità che venga chiamata all’incarico di Amministratore di Sostegno una persona idonea per competenza professionale a gestire il patrimonio del beneficiario e la cura della sua persona (art.408, 4° co., c.c.);

- con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, le valutazioni di cui sopra inducono a nominare l’Avv. Graziano Xxxxx che ha, peraltro, dato all’Ufficio la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

- in merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione nell’interesse di XXXXX FRANCESCO ed in particolare al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme dovutegli a titolo di trattamento pensionistico;

P.Q.M.

visto l’art. 405 c.c.,

1.

nomina in favore di XXXXX FRANCESCO, nato a xxxxx il 16 dicembre 1986, l’Amministratore di Sostegno nella persona dell’ AVV. GRAZIANO XXXXX, con le funzioni ed i poteri qui di seguito specificati;

2.

dispone che la durata dell’incarico sia a tempo indeterminato ed abbia ad oggetto la rappresentanza del Beneficiario nonché l’amministrazione del patrimonio del medesimo;

3.

autorizza l’Amministratore di sostegno a compiere in nome e per conto di XXXXX FRANCESCO, senza necessità di ulteriore autorizzazione del Giudice Tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale, tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione;

4.

autorizza l’Amministratore di sostegno a riscuotere nell’interesse del Beneficiario gli emolumenti a lui dovuti a titolo pensionistico ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero di un libretto, postale o bancario, intestato a XXXXX FRANCESCO con annotazione del nome dell’Amministratore quale legittimato ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano ad essere accreditate tutte le entrate dell’amministrazione (pensioni, indennità, ecc.);

5.

autorizza l’Amministratore di sostegno a prestare il consenso agli accertamenti medici di routine che si rendano di volta in volta necessari per la cura della salute del Beneficiario;

6.

dispone che ogni atto di straordinaria amministrazione, ivi incluso il consenso ad interventi chirurgici, debba essere previamente autorizzato dal giudice tutelare;

7.

dispone che l’Amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni del Beneficiario ed informi il Beneficiario degli atti da compiere, ove ciò sia possibile;

8.

dispone che l’Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali del Beneficiario, della consistenza patrimoniale e reddituale del medesimo, rendendo il conto dell’attività svolta mediante deposito in Cancelleria di una relazione-rendiconto entro i primi 90 giorni dal conferimento dell’incarico e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato. Nella relazione (o in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria di un ricorso scritto o verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento) l’Amministratore di sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori esigenze da gestire nell’interesse del Beneficiario;

9.

fissa per il giuramento dell’Amministratore di sostegno l’udienza del xxxxx;

10.

dispone l’efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell’art.741 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Beneficiario, all’Amministratore di Sostegno e alla Procura della Repubblica in sede.

Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge.

Roma, lì 19 febbraio 2005

Il Giudice tutelare

(Eugenia Serrao)