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Tribunale di Bari – Ufficio del Giudice Tutelare decreto 3 settembre – 5 settembre 2008, n. 630

Novembre 9, 2008

Amministratore di Sostegno,Alzheimer,padre

In evidenza: “Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.”

Giudice Tutelare Rana

Letta l’istanza di nomina di amministratore di sostegno depositata in data 25.2.2008 da omissis in favore del padre omissis;

visti gli esiti dell’esame del beneficiario;

sentiti il ricorrente nonché i prossimi congiunti;

viste le conclusioni del P.M.;

considerato che l’amministrando è affetto da una grave forma di morbo di Alzheimer e, nel corso dell’esame, non è stato in grado di rispondere ad alcuna domanda;

rilevato che la Corte di cassazione, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13854, ha affermato che “L’amministrazione di sostegno – introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 l. 9 gennaio 2004 n. 6 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie”;

ritenuto pertanto che nella specie sussistono i presupposti di cui all’art. 404 c.c. in quanto le evidenziate esigenze di protezione (limitate al perfezionamento della pratica di pensione-accompagnamento ed agli atti di ordinaria amministrazione) possono essere adeguatamente cautelate con l’A.S., opportunamente calibrata, senza ricorrere all’interdizione;

osservato che per la nomina ha offerto la sua disponibilità la stessa figlia ricorrente;

rilevato che ella appare idonea a ricoprire l’ufficio, in quanto gradita al beneficiario;

Nomina

al beneficiario omissis, nato a omissis, il omissis, res. in Bari alla via omissis, l’amministratore di sostegno nella persona di omissis

Dispone che l’amministratore

1) presenti, entro 60 gg. dal giuramento, idoneo inventario del patrimonio del beneficiario;

2) duri nell’incarico a tempo indeterminato;

3) provveda alla cura della persona, intrattenendo i rapporti opportuni con il SSN, con eventuali strutture di assistenza e ospitalità pubbliche o private, anche residenziali e, ove necessario, con i servizi sociali; provveda alla selezione e nomina di eventuale personale privato di assistenza; comunichi a questo G.T. tutti gli eventi più rilevanti e richieda al medesimo l’autorizzazione alle relative spese;

4) compia, in nome e per conto del beneficiario, gli atti connessi al perfezionamento della praticaà di pensione e/o accompagnamento, nonché al successivo ritiro ed all’amministrazione del relativo assegno, utilizzando l’intera somma in libera disponibilità per le esigenze del beneficiario;

5) provveda all’amministrazione ordinaria degli immobili di comproprietà del beneficiario, intrattenendo i rapporti con il condominio, il Fisco e le PP.AA., il tutto salvi atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere specificamente autorizzati da questo G.T.;

6) riferisca al giudice sullo svolgimento del mandato con cadenza annuale.

Manda alla cancelleria perché convochi l’amministratore per il giuramento di cui all’art. 249 c.c., come richiamato dall’art. 411 c.c., per l’apertura dell’amministrazione, per le annotazioni nell’apposito registro e per le comunicazioni allo Stato Civile.

Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo per legge.

Bari 03/09/2008

Il Giudice Tutelare

Dott. Giuseppe Rana