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AGENZIA DEL TERRITORIO – CIRCOLARE N. 7/2006

Ottobre 28, 2008

ENTE EMITTENTE Direzione Agenzia

OGGETTO

Modalità di fornitura telematica dei dati catastali a comuni, province e regioni, in coerenza con l’art. 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

DESTINATARI
Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali

DATA DECORRENZA 30 dicembre 2006

Roma 15 dicembre 2006

Firmato: Mario Picardi

N. pagine complessive: 5 + 2 allegati – L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente.

1. Premessa
Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, all’art. 37, comma 54, dispone – in attuazione dell’art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 – che entro il 31 dicembre 2006 risulti assicurata la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del Territorio, i cui costi, per regioni, province e comuni devono essere unicamente quelli di connessione.
Il citato art. 59, comma 7-bis, del d. lgs. n. 82/2005, prevede l’emanazione di un decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e in coerenza con le disposizioni che disciplinano il “Sistema pubblico di connettività”, con il quale siano stabilite le regole tecnico-economiche per l’utilizzo, in via telematica, dei dati catastali, da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni pubbliche.
A questo riguardo, in coerenza agli indirizzi normativi, l’Agenzia ha predisposto un Sistema d’Interscambio, basato sulla cooperazione applicativa tra i propri sistemi informatici e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, per assicurare loro la disponibilità della base dei dati catastali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
Inoltre, per i comuni e le comunità montane che potrebbero, ad oggi, essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata, l’Agenzia del Territorio ha provveduto ad istituire un apposito canale comunicativo telematico denominato “Portale per i Comuni” accessibile dal sito internet www.agenziaterritorio.gov.it.
Con la presente Circolare, nelle more della costituzione del suddetto Comitato e dell’acquisizione delle concertazioni necessarie ai fini dell’emanazione del citato decreto da parte del Direttore dell’Agenzia, vengono definite le regole e le modalità per la messa a disposizione della base dei dati catastali, che consentano, in via provvisoria, per i comuni, le province e le regioni – considerata l’indifferibile urgenza di dar corso a soluzioni operative, attese dagli enti stessi, nel più ampio quadro del processo di decentramento catastale – la circolazione e la fruizione di tali dati entro il previsto termine del 31 dicembre 2006.

2. Decorrenza della disponibilità del servizio
I servizi di fornitura telematica dei dati catastali descritti nella presente Circolare saranno attivati il 30 dicembre 2006.
Entro marzo 2007 verranno attivati altri servizi specifici per i comuni (dati utilizzabili per la gestione della TARSU, segnalazioni da parte dei comuni relative alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e segnalazioni di cui alle attività riferite all’art. 1, comma 336, della L. 311/2004), che necessitano della condivisione con gli enti fruitori della documentazione tecnica di supporto.
Sarà attivato il 30 dicembre 2006 il servizio di fornitura delle informazioni catastali derivati dall’adempimento unico che consentiranno l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 53 dell’art. 37 del decreto legge n. 223/2006 in materia di soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

3. Base dei dati catastali e tipologie di fornitura
Ai fini della circolazione e fruizione telematica di cui al citato comma 7-bis del d. lgs. 82/2005, la base dei dati catastali è costituita dall’insieme unitario delle informazioni censuarie e cartografiche, relative alla totalità dei beni immobili geograficamente localizzati nell’ambito territoriale del comune catastale.
I dati di cui sopra vengono resi disponibili attraverso la predisposizione di specifiche forniture rappresentative dell’intero territorio comunale.
L’elenco delle forniture telematiche disponibili al 30 dicembre 2006 è riportato nell’allegato tecnico.
Nello stesso allegato sono riportate ulteriori tipologie di forniture specifiche per i comuni.

4. Ambito di applicazione e modalità di richiesta delle forniture
Le forniture di cui al punto precedente sono rese disponibili ed accessibili agli enti territoriali che ne fanno richiesta, in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti delle proprie competenze territoriali.
Le modalità telematiche con cui l’Agenzia mette a disposizione le forniture della base dei dati catastali sono:
- la cooperazione applicativa, attraverso il Sistema di Interscambio; questa modalità è stata progettata per tutti gli Enti che intendano fruire dei servizi mediante comunicazione diretta tra il proprio sistema informatico e quello dell’Agenzia del Territorio;
- il “Portale per i Comuni” progettato per la fruizione “manuale” dei servizi; questa modalità semplificata è stata realizzata per le specifiche esigenze dei comuni e delle comunità montane, interessati allo scarico di dati puntuali ovvero relativi ad ambiti territoriali circoscritti.
Vengono, comunque, garantite le usuali forniture dei dati richiedibili presso lo sportello dell’Ufficio provinciale.
Le modalità tecniche e le relative tempistiche per la fornitura dei dati catastali vengono descritte nell’allegato tecnico alla presente.
L’accesso ai servizi di fornitura telematica dei dati avviene previa adesione alle condizioni generali di erogazione del servizio, contenute nello schema riportato in allegato.
Le condizioni generali di servizio, disponibili sul sito dell’Agenzia del Territorio, sono sottoscritte dal rappresentante legale dell’Ente e trasmesse, in duplice copia a mezzo raccomandata A/R, all’Ufficio Gestione Contratti e Convenzioni della Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi dell’Agenzia del Territorio che, oltre a curare gli aspetti amministrativi, provvederà alla abilitazione del soggetto individuato dall’Ente come responsabile degli accessi.
In relazione alle modalità di fornitura scelte dall’Ente nelle condizioni generali di servizio sono di seguito definite le modalità di accesso per la fruizione delle suddette forniture.

4.1 Accesso al “Portale per i Comuni”
Contestualmente alla sottoscrizione delle condizioni generali di servizio il comune o la comunità montana comunica all’Agenzia del Territorio il nominativo del soggetto individuato come responsabile degli accessi al portale (“utente dei servizi”). La comunità montana deve inoltre indicare l’ambito territoriale di competenza.
L’Agenzia procede al censimento ed all’accreditamento dell’utente sul sistema di autenticazione del “Portale per i Comuni”, definendone il profilo autorizzativo, e fornendogli le credenziali personali (userID e password).
Lo stesso utente verrà abilitato, in qualità di responsabile dell’utenza, alla abilitazione/revoca di eventuali ulteriori utenti, secondo l’organizzazione interna dell’Ente rappresentato, nel rispetto dei vincoli individuati nelle condizioni generali di servizio.

4.2 Accesso al Sistema d’Interscambio
Contestualmente alla sottoscrizione delle condizioni generali di servizio l’Ente territoriale comunica all’Agenzia del Territorio il nominativo del soggetto identificato come responsabile della gestione dei servizi indicando al contempo l’ambito territoriale di competenza ed i servizi richiesti.
Per l’accesso ai servizi di interscambio l’Ente può avvalersi di altra pubblica amministrazione in qualità di intermediario strutturale, previa comunicazione all’Agenzia del Territorio.
A conclusione delle procedure autorizzative, vengono fornite al responsabile della gestione dei servizi sopra indicato le credenziali personali (userID e password). Mediante queste credenziali il responsabile della gestione dei servizi può utilizzare le funzioni di iscrizione, avvio e interruzione dei processi automatici di erogazione all’interno dei servizi cui è stato abilitato collegandosi secondo le modalità descritte nell’allegato tecnico.
Nella fase di iscrizione dovrà essere specificata la periodicità, non inferiore al mese, con la quale si intende prelevare le informazioni.
Al responsabile dei servizi viene inoltre fornita la dotazione tecnologica utile alla generazione del certificato di firma elettronica necessario per lo scambio automatico di dati tra il sistema informativo dell’Ente e quello dell’Agenzia del Territorio nel rispetto delle regole dettate dal CNIPA in materia di autenticità ed integrità delle richieste e dei servizi resi.

5. Regole economiche
I costi a carico di comuni, province e regioni per la fruizione telematica della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione, non si applicano pertanto i costi indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 19 marzo 2003, concernente la definizione dei nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale.

6. Modalità di utilizzo e di conservazione della base dei dati catastali
L’uso, anche parziale, delle informazioni costituenti la base dei dati catastali è consentito esclusivamente in relazione agli scopi istituzionali degli Enti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali.
Le suddette informazioni devono essere conservate e custodite in conformità a quanto stabilito dagli artt. 51 e 71 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e nel rispetto delle regole di cui al “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

7. Monitoraggio
L’Agenzia del Territorio e l’Ente fruitore dei servizi dispongono, sul sito web dell’Agenzia, di un cruscotto comune per il monitoraggio delle richieste e dei servizi resi.
Sul sito sono altresì disponibili funzioni di controllo delle operazioni eseguite dai singoli utenti.

8. Assistenza
L’Agenzia espone e mantiene aggiornato sul “Portale per i Comuni” la documentazione informativa relativa ai dati, ai servizi disponibili, alle specifiche tecniche delle forniture e delle modalità di accesso.
L’Agenzia inoltre, garantisce un canale di assistenza web con operatori specializzati disponibile per gli utenti abilitati ai servizi.

9. Disposizioni finali
Gli Uffici provinciali, nello spirito della fattiva collaborazione instaurata con gli Enti interessati, avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della presente Circolare, provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo.
Quanto sopra anche al fine di sensibilizzare gli Enti ad adottare, quanto possibile, le nuove modalità di colloquio telematico, che consentiranno di semplificare ed ampliare gli scambi informativi con l’Agenzia.

Le Direzioni regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell’attuazione della presente Circolare.

Agenzia del Territorio – CIRCOLARE N. 4/2008

Ottobre 28, 2008

1. Premessa
Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento in ordine alla portata e all’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
In particolare, le perplessità manifestate riguardano l’articolo 4, comma 2-sexies, del citato decreto legge, il quale prevede che “i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 … procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.”.
I dubbi segnalati coinvolgono il seguente duplice profilo:
- civilistico (applicabilità, all’attività di riscossione svolta dai citati enti e concessionari, delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.P.R. 602/73, il quale prevede la possibilità di iscrivere ipoteca a garanzia delle somme iscritte a ruolo);
- tributario (applicabilità del regime di esenzione previsto dagli artt. 47 e 47-bis del suddetto D.P.R. 602/73 alle formalità richieste dai predetti soggetti nonché alle ispezioni e certificazioni agli stessi rilasciate).

2. Quadro normativo di riferimento
Il quadro in cui si innesta la problematica in esame si presenta assai complesso e articolato, caratterizzato dalla presenza di disposizioni molto risalenti nel tempo a cui si sono sovrapposti, in modo non sempre ben coordinato, anche recenti interventi normativi.
Va innanzitutto premesso, per quanto qui di interesse, che l’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito – fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese – ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.
La disciplina della riscossione coattiva delle entrate locali – già attuata mediante la predetta procedura di ingiunzione fiscale – aveva subito sostanziali modifiche con il D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (abrogato poi dall’art. 68 del D. Lgs. 112/1999) che, nell’istituire il servizio centrale della riscossione, aveva generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo – già utilizzate per le imposte dirette ai sensi del D.P.R. 602/73 – imponendo la formazione dei ruoli anche per le entrate precedentemente riscosse con la procedura di ingiunzione fiscale1.
In questo ambito generale è intervenuto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, nell’operare il riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto, in particolare, al comma 6 dell’art. 52, che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di specifica spettanza delle province e dei comuni, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73 se affidata ai concessionari del servizio centrale della riscossione, mentre è attuata con la procedura indicata dal regio decreto n.639/1910 se la riscossione è svolta in proprio dall’ente locale o affidata ai soggetti menzionati al comma 5, lettera b), del medesimo articolo.
In tale specifico contesto, dunque, per i comuni e le province, viene “ripresa” la peculiare procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, e, a norma dell’articolo 53 del citato D. Lgs. 446/97, viene istituito l’albo dei soggetti privati
abilitati ad effettuare, tra l’altro, l’attività di riscossione delle entrate dei predetti enti territoriali (di seguito definiti “concessionari locali”).
La successiva riforma della riscossione, attuata in base alla delega contenuta nella legge 28 settembre 1998, n. 337, ha operato profonde innovazioni nella materia, anche con riflessi sull’attività di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
Con riferimento a tali entrate, in attuazione della predetta delega, l’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ha mantenuto ferme, per i comuni e le province, le disposizioni contenute nei citati articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446 del 1997.
E’ stata quindi riaffermata, con riguardo all’attività di riscossione operata direttamente dal comune – in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi – la vigenza delle norme del 1910.
In sintesi, attualmente, l’attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dei suddetti enti territoriali soggiace ad una diversa disciplina a seconda che venga affidata o meno al servizio nazionale della riscossione, e quindi agli “agenti della riscossione”.
Ove tale affidamento venga operato, trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73; in caso contrario, qualora cioè l’attività di riscossione sia svolta dall’ente – in proprio o mediante affidamento a soggetti terzi – si rende applicabile la disciplina prevista dal regio decreto 639/1910.
In sostanza, per quanto afferisce la riscossione coattiva dei tributi locali, è stato delineato un sistema dualistico: l’ente territoriale può provvedere alla riscossione avvalendosi degli agenti della riscossione, con lo strumento del ruolo, ovvero può provvedervi direttamente (in proprio o tramite affidamento del servizio a terzi), facendo ricorso agli strumenti offerti dal R.D. 639/1910.
In tale articolato panorama normativo, si inserisce l’articolo 4, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002, il quale, per la riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910, ha esteso ai comuni ed ai “concessionari locali”, iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 446/97, le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. 602/73, “…in quanto compatibili”.
Detta previsione, ad avviso di taluni, consentirebbe di fatto ai comuni ed ai “concessionari locali” di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per i crediti di imposta per cui si procede, ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. 602/73.
Problematica, questa, di persistente attualità in quanto, pur essendo stato recentemente abrogato il citato comma 6 dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/97, ad opera della legge n. 244 del 2007, l’articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata – nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall’ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 – con la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del citato D.P.R. n. 602 del 1973, “in quanto compatibili”.

3. Profilo civilistico
Delineato l’articolato quadro normativo di riferimento, occorre preliminarmente valutare se, in caso di riscossione coattiva effettuata direttamente dall’ente locale – in proprio o tramite “concessionario locale” – si possa procedere o meno all’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del debitore dell’ente medesimo.
Si tratta, in sintesi, di valutare se l’ingiunzione fiscale – con la quale il comune manifesta la propria pretesa creditoria e che, nell’ipotesi in esame, cumula in sé la duplice natura di titolo esecutivo e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione – possa, in virtù del rinvio al Titolo II del D.P.R. 602/73 operato dal D.L. 209/2002, essere qualificata come atto idoneo all’iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito tributario.
In altri termini, occorre valutare se, nell’ambito della riscossione da parte dei comuni in proprio e dei “concessionari locali”, il rinvio operato dall’articolo 4, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002 alle “…disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili” consenta la possibilità di attribuire all’ingiunzione fiscale la natura di titolo idoneo per l’iscrizione ipotecaria sui beni del debitore.
In relazione a tale delicato aspetto, decisivo per la soluzione della problematica di cui trattasi, il nodo centrale della questione è rappresentato proprio dalla corretta individuazione delle disposizioni del D.P.R. 602/73 che formano oggetto del citato rinvio.
In altri termini, appare necessario stabilire se effettivamente l’operazione di rinvio operato dall’articolo 4, comma 2-sexies – in quanto limitata alle sole disposizioni “compatibili” – possa coinvolgere anche la disposizione che, individuando quale titolo idoneo il ruolo, prevede in modo espresso l’iscrivibilità dell’ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
In proposito si osserva, in primo luogo, che, come è noto, l’ingiunzione è atto estraneo all’esecuzione in senso proprio; il rinvio operato dalla norma sembra invece coinvolgere soltanto le disposizioni direttamente riferibili al procedimento di espropriazione forzata, il quale inizia, come è noto, con la trascrizione dell’avviso di vendita di cui all’articolo 78 del D.P.R. 602/73.
Peraltro, con l’inciso “in quanto compatibili”, il Legislatore sembra aver inteso circoscrivere l’applicabilità della diversa fonte richiamata alle sole disposizioni congruenti con la particolare natura ed efficacia dell’ingiunzione fiscale in forza della quale viene promossa l’esecuzione forzata.
E, dalla natura, pacificamente riconosciuta, di titolo esecutivo, non può farsi discendere, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, l’idoneità dell’ingiunzione fiscale a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca.
In considerazione della delicatezza e complessità della materia, peraltro, è stato ritenuto opportuno acquisire, sulla questione, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
L’Organo Legale, con consultiva n. 13635/07, sentito in proposito il Comitato Consultivo, ha osservato come debba escludersi che “…il generico rinvio operato dall’art. 4, comma 2-sexies del d.l. 209/2002 alle norme del titolo II del d.p.r. 602/73 – peraltro previa verifica di compatibilità – sia sufficiente ad attribuire all’ingiunzione fiscale l’idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca…”.
Ciò, in relazione proprio alla natura eccezionale delle norme che individuano gli atti sulla cui base può essere iscritta ipoteca; in particolare, l’Avvocatura Generale evidenzia la consolidata giurisprudenza di legittimità che “…conferma la conseguente necessità di fornire delle norme che disciplinano i titoli ipotecari un’interpretazione restrittiva, che non sembra lasciare spazio, nel caso in esame, ad una soluzione positiva del quesito”.
In relazione, poi, a possibili obiezioni di disparità di trattamento, l’Organo Legale evidenzia la circostanza che gli enti locali mantengono comunque la possibilità di accedere alla procedura di riscossione mediante ruolo – laddove si avvalgano, come sopra evidenziato, degli agenti della riscossione – e, dunque, la possibilità di utilizzare l’intero sistema di cui al D.P.R. 602/73, ivi compresa la facoltà di iscrivere ipoteca legale, ai sensi dell’art. 77.

4. Profilo fiscale
Il tenore delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, data la generalità del rinvio ivi contenuto, impone una riflessione di carattere
interpretativo e esegetico anche da un punto di vista tributario.
Si ritiene opportuno premettere che, come è stato più volte ribadito, anche alla luce del costante insegnamento della Corte di Cassazione, le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione (Corte di Cassazione sentenze n. 4530/2002, n. 4611/2002, n. 13607/1991) in considerazione della loro particolare ratio legis.
Tanto precisato, la citata estensione, ai comuni e ai “concessionari locali”, delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602/73 “in quanto compatibili” non sembra possa comportare anche l’estensione delle agevolazioni tributarie ivi previste, che restano ancorate al principio di tassatività, proprio in considerazione della natura “eccezionale” delle disposizioni agevolative tributarie.
Sotto il profilo specificatamente tributario, si ritiene, dunque, che la pretesa equiparazione della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale a quella di riscossione mediante ruolo, secondo il vigente disposto normativo, comunque non attribuisca ai comuni e ai “concessionari locali” la gratuità delle formalità ipotecarie, ai sensi dell’art. 47, primo comma, del D.P.R. n. 602/73, né, per gli stessi motivi, la gratuità delle certificazioni e delle visure ipotecarie ai sensi, rispettivamente, dell’art. 47, secondo comma, e del successivo art. 47-bis.
Su tale specifico aspetto, l’Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver ribadito che le norme che prevedono agevolazioni di natura fiscale sono di stretta interpretazione, e pertanto non applicabili al di fuori dei casi in esse espressamente previsti, ha osservato che “… il rinvio contenuto nell’art. 4, comma 2-sexies del d.l. 209/02 al titolo II del citato D.P.R. 602/73 – che non è assoluto, bensì nei limiti della compatibilità – non sembra poter determinare l’applicabilità dell’art. 47 nell’ambito della procedura di riscossione mediante ingiunzione fiscale, potendo anche dubitarsi dell’ammissibilità di un’interpretazione analogica della norma che estenda a soggetti diversi l’agevolazione riconosciuta in favore dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.

5. Conclusioni
Sulla base delle complessive valutazioni che precedono – di persistente attualità, stante la previsione dell’art. 36 del D.L. n. 248/2007 – si ritiene che all’ingiunzione fiscale, in base alla quale i comuni procedono direttamente (in proprio o tramite “concessionari locali”) alla riscossione coattiva delle somme, non possa essere attribuita la natura di titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca legale, e che alla relativa procedura di riscossione non siano applicabili le disposizioni agevolative tributarie previste per le operazioni ipotecarie richieste dagli agenti della riscossione.
Gli Uffici provinciali sono invitati al rispetto delle indicazioni impartite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne l’applicazione.