Per effetto dell’applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l’ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l’importo complessivo di 12 €.
Se l’importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all’emissione del provvedimento per l’intero ammontare.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall’annualità di riferimento.
Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, in assenza di specifica disposizione regolamentare adottata dal Comune, restano validi quelli previsti dalle singole disposizioni d’imposta; qualora queste non dispongano espressamente, il limite minimo è fissato in € 2,07 (o altra misura individuata).