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Decreto Legislativo 23 gennaio 2006, n. 28

Novembre 6, 2008

“Attribuzione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34″

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 22 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disposizioni generali

1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso un separato sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l’utilizzazione dei dati, senza oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con successivo decreto del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio e’ assicurata l’autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 2.
Commissione centrale per i revisori contabili

1. La Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 3.
Modalità di tenuta del registro del tirocinio

1. La domanda per l’iscrizione nel registro del tirocinio di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e’ presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalità di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e la trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla Commissione centrale per i revisori contabili.

3. Il Consiglio nazionale comunica all’interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1, l’attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto.

5. La relazione di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nonche’ le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 8-ter, 11, comma 1, 12, comma 1, e 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono presentate al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che entro trenta giorni le trasmette alla Commissione centrale per i revisori contabili.

6. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante la comunicazione relativa all’attestazione di compiuto tirocinio di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con le stesse modalità di cui al comma 4.

Art. 4.
Modalità di presentazione della domanda di esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. La domanda per l’ammissione all’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e’ indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero della giustizia, per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 5.
Modalità di tenuta del registro dei revisori contabili

1. La domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e’ presentata, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalità di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricevuta la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, richiede alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della società, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

3. Il provvedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili, ovvero il provvedimento che nega l’iscrizione, adottato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e’ comunicato all’interessato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

4. Su richiesta scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1, l’attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto.

Art. 6.
Regolamento per l’aggiornamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sarà adottato il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 7.
Verifica dei requisiti

1. Salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonche’ la sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili.

Art. 8.
Contributi

1. I contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e di cui all’articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono riscossi mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ne terrà distinta contabilità, al fine della rendicontazione annuale al Ministero della giustizia che vigila sulla riscossione. Entro la fine di ogni bimestre di ciascun anno il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili versa i contributi riscossi nel bimestre precedente, al netto delle quote di competenza di cui al comma 2, mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione all’apposito capitolo 3525 dell’entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

2. Il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce l’ammontare dei contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dell’articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e determina, salvo conguaglio, la quota di competenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a copertura delle spese relative allo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, risultanti dal bilancio di previsione approvato entro il 31 gennaio dell’anno di competenza.

Art. 9.
Disposizioni transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dal presente decreto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonche’ per l’attività di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali si avvalgono di una congiunta unità organizzativa. Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione di cui al comma 4 dell’articolo 3 ed al comma 4 dell’articolo 5 sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri, previo accesso al sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, la quota di competenza di cui all’articolo 8, comma 2, e’ determinata sulla base dell’ammontare dei contributi riscossi nell’anno precedente, accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia.

3. Le quote dei contributi di cui all’articolo 8, comma 2, erogate negli anni 2006 e 2007, sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

4. Per l’anno 2007 la riscossione dei contributi di cui all’articolo 8, comma 1, avverrà tramite conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 10.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2006.

Decreto Legislativo 23 gennaio 2006, n. 24

Novembre 6, 2008

“Modifica all’organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150″

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ per l’emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonche’ alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed esaminate le osservazioni formulate dalla medesima Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modificazioni all’organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione

1. All’organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;

b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. L’attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell’applicazione dell’articolo 5.

3. L’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«115. (Magistrati di tribunale destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). – Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.».

4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e’ conformemente modificata ed e’ sostituita dall’allegato 1 al presente decreto.

5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione e’ modificata come da allegato 2 al presente decreto.

6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e’ modificata come da allegato 3 al presente decreto.

Art. 2.
Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità

1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

Art. 3.
Modificazioni all’articolo 117 dell’ordinamento giudiziario

1. All’articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «di appello e» e le parole: «e alla Procura generale presso la medesima Corte».

Art. 4.
Abrogazione

1. L’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e’ abrogato.

Art. 5.
Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione

1. Nei posti soppressi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;

b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.

2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non e’ stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.

3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d’urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6.
Decorrenza dell’efficacia

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione dell’articolo 1, comma 1, e’ autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l’anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall’articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.