Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600

Novembre 11, 2008

Titolo del provvedimento:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16/10/1973)
art. 32
Poteri degli uffici.
(N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al terzo
comma del presente articolo, dapprima fissata al 1 luglio 2005
ai sensi dell’art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311, e’ stata
ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1 luglio 2005
dell’Agenzia delle entrate.)
Testo: in vigore dal 04/10/2005
Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del
successivo articolo 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona
o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed
alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a
norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e
terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti
previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne
ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che
non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi’
posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti,
se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche’ non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi
nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere
copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere
atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti,
compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati
alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III
puo’ essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei
libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio puo’
estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non
superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le
scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti,
con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti
pubblici non economici, alle societa’ ed enti di assicurazione ed alle
societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa’ ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del
ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente
alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla
categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro
per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per
le attivita’ finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso
i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari
e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione
di conformita’ all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il
rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa’ di gestione del risparmio e le societa’ fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu’ di cinque anni
dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie, dati, notizie
e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche’
alle garanzie prestate da terzi. Alle societa’ fiduciarie di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale
dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, puo’ essere richiesto, tra l’altro, specificando i
periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita’ dei soggetti
per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente
individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della
struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio
destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la
relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell’articolo 13 dati, notizie e
documenti relativi ad attivita’ svolte in un determinato periodo d’imposta nei
confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo
nominativamente indicati;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in
copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti
specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati,
notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere
notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine
fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non puo’ essere inferiore a
quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo’ essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente
direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche’ le relative
risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via
telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita’ di trasmissione delle
richieste, delle risposte, nonche’ dei dati e delle notizie riguardanti i
rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i
registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio’ l’ufficio deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita’ previste dal terzo comma non operano nei
confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del
giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto
adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.


Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Novembre 11, 2008

Titolo del provvedimento:
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)
art. 51
Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore
aggiunto (N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al
quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1
luglio 2005 ai sensi dell’art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311,
e’ stata ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1
luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate.)
Testo: in vigore dal 04/10/2005
Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni
presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale
omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o
maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi
alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della
contabilita’ e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto;
provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla
presentazione del rapporto all’autorita’ giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e
l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono
effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle Finanze che tengano anche conto della capacita’ operativa degli uffici
stessi.
Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi
dell’art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni,
indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti
per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in
corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti
ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai
rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma
dell’art. 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai
sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle
operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra
che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad
operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si
considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata
o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte
ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’articolo 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con
invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e
notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche
nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle
operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti
pubblici non economici, alle societa’ ed enti di assicurazione ed alle
societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a
soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa’ ed enti di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo
vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla
categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro
per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il
disposto del n. 7), alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le
attivita’ finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati
presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri
immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il
rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa’ di gestione del risparmio e le societa’ fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu’ di cinque anni
dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie, dati, notizie
e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche’
alle garanzie prestate da terzi. Alle societa’ fiduciarie di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale
dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, puo’ essere richiesto, tra l’altro, specificando i
periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita’ dei soggetti
per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente
individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della
struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio
destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la
relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l’adempimento
un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n.
7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo’ essere prorogato per un
periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche’ le relative
risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via
telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita’ di trasmissione delle
richieste, delle risposte, nonche’ dei dati e delle notizie riguardanti i
rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4),
si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.


Codice del consumo, ART. 12, Sanzioni

Novembre 11, 2008

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all’ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.


Codice del consumo, ART. 11, Divieti di commercializzazione

Novembre 11, 2008

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.


Codice del consumo, ART. 10, Attuazione

Novembre 11, 2008

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurane, per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.


Codice del consumo, ART. 9, Indicazioni in lingua italiana

Novembre 11, 2008

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.


Codice del consumo, ART. 8,Ambito di applicazione

Novembre 11, 2008

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.


Codice del consumo, ART. 7, Modalità di indicazione

Novembre 11, 2008

1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.


Codice del consumo, ART. 6, Contenuto minimo delle informazioni

Novembre 11, 2008

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.


Codice del consumo, ART. 5, Obblighi generali

Novembre 11, 2008

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.